Ordinanza ingiunzione o revoca n. 294 del 06/07/2023
Provvedimento del 6 luglio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Ad Maiora ha effettuato telefonate promozionali senza valido consenso, utilizzando dati reperiti in rete o in elenchi pubblici per finalità di marketing non compatibili con quelle originarie. Ha inoltre rilevato il mancato riscontro tempestivo alle istanze di accesso e opposizione dell’interessato e una gestione non corretta delle opposizioni nei sistemi interni. Per tali violazioni sono stati adottati un divieto di ulteriore trattamento per marketing, l’ordine di cancellazione dei dati illecitamente trattati, prescrizioni organizzative e una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro, oltre alla pubblicazione del provvedimento.
Ad Maiora Distribuzioni S.a.s.: marketing telefonico illecito, mancato riscontro alle istanze di accesso/opposizione e insufficienza delle misure organizzative
Ad Maiora Distribuzioni S.a.s. - marketing telefonico illecito e mancato riscontro ai diritti dell'interessato
Il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato nei confronti di Ad Maiora Distribuzioni S.a.s. di Editrice Ad Maiora S.r.l.s. & C. una serie di violazioni connesse a attività di telemarketing telefonico e alla gestione inadeguata delle richieste dell’interessato. Il procedimento è stato avviato a seguito di un reclamo del 17 settembre 2022 e si è sviluppato anche sulla base di precedenti segnalazioni analoghe, ritenute indice di un problema strutturale nella gestione dei contatti promozionali.
Origine dell’istruttoria e precedenti analoghi
L’interessato aveva lamentato di aver ricevuto chiamate promozionali indesiderate e di non aver ottenuto riscontro alle istanze del 6 aprile e del 6 maggio 2022, con cui aveva esercitato il diritto di accesso, di cancellazione e di opposizione all’ulteriore trattamento per finalità di marketing. Dopo tali richieste, rimaste inevase, l’interessato riferiva di essere stato nuovamente contattato il 13 settembre 2022.
Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha richiamato altre segnalazioni e reclami già pervenuti negli anni, tutti riconducibili alla medesima società e caratterizzati da telefonate promozionali effettuate attingendo dati da internet o da elenchi pubblici, nonché da difficoltà nel far valere il diritto di opposizione e nel ottenere la cancellazione dei dati.
Esito della verifica sulle istanze dell’interessato
Il Garante ha ritenuto che la società non abbia riscontrato nei termini di legge le istanze ex artt. 15 e 21 GDPR, in violazione anche dell’art. 12, parr. 2 e 3, GDPR. Il riscontro è arrivato solo dopo ripetuti solleciti dell’Autorità e, in ogni caso, la gestione interna delle opposizioni è risultata inadeguata.
Dall’estratto del registro delle chiamate è emerso che, pur a fronte delle diffide dell’interessato, risultavano ulteriori tentativi di contatto, compresi contatti segnati come "perse" il 17 maggio 2022, il 13 settembre 2022 e il 2 novembre 2022. Il Garante ha osservato che la registrazione dell’opposizione solo l’11 aprile 2022, con contatti ancora in stato "In Lavorazione", non soddisfa il requisito di immediata attuazione del diritto di opposizione.
Illiceità del marketing telefonico e base giuridica mancante
Sul versante del marketing, l’Autorità ha rilevato che la società avrebbe utilizzato dati raccolti sul web o in elenchi pubblici per finalità promozionali, in assenza di uno specifico consenso informato. Tale uso è stato considerato incompatibile con la finalità originaria della pubblicazione dei dati e non conforme alle legittime aspettative degli interessati.
Il Garante ha quindi confermato la violazione degli artt. 6, par. 1, lett. a), e 7 GDPR, nonché dell’art. 130 del Codice privacy. È stato chiarito che il legittimo interesse non può fungere da base giuridica generale per il telemarketing telefonico e che la deroga del cosiddetto soft spam ex art. 130, comma 4, del Codice si riferisce solo alla posta elettronica e non alle chiamate telefoniche.
Inoltre, è stato evidenziato che l’eventuale consenso originariamente prestato non potrebbe comunque prevalere sull’opposizione successivamente espressa dall’interessato.
Carenze organizzative, registrazione dei consensi e accountability
Il Garante ha ritenuto che i fatti non fossero episodici, ma espressivi di una carenza sistemica di misure organizzative e di controllo. Per questo sono state confermate le violazioni degli artt. 5, par. 2, 24, parr. 1 e 2, e 25 GDPR, in relazione all’obbligo del titolare di dimostrare la conformità del trattamento e di adottare misure tecniche e organizzative adeguate.
La società non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare una corretta governance dei trattamenti, né procedure idonee a tracciare tempestivamente le opposizioni e a impedire contatti promozionali in assenza dei presupposti di liceità.
Provvedimenti correttivi adottati
Alla luce delle violazioni accertate, il Garante ha disposto:
- il divieto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, del trattamento dei dati personali raccolti senza il necessario consenso per finalità di marketing;
- l’ingiunzione, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, alla cancellazione senza ritardo dei dati illecitamente trattati, salvo quelli che debbano essere conservati per obblighi di legge, difesa in giudizio o altre finalità lecite;
- l’ordine di adottare procedure idonee a verificare costantemente la conformità dei trattamenti, in particolare con riguardo all’acquisizione preventiva del consenso;
- l’ingiunzione a garantire un pieno ed effettivo riscontro alle istanze degli interessati e a registrare immediatamente nei sistemi aziendali il diritto di opposizione.
La società è stata inoltre tenuta a comunicare all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative adottate per dare attuazione alle misure imposte.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Per le violazioni accertate, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, ritenendo che le varie infrazioni fossero collegate e dovesse quindi essere presa in considerazione la sola sanzione prevista per la violazione più grave. Il massimo edittale è stato ricondotto all’art. 83, par. 5, GDPR.
Nella quantificazione della sanzione sono state considerate come aggravanti:
- il non adeguato grado di cooperazione della società con l’Autorità;
- la difformità della condotta rispetto alla consolidata attività provvedimentale del Garante in materia di marketing.
Come attenuante è stato valorizzato il carattere circoscritto del trattamento e il limitato numero di interessati coinvolti.
In esito a tale bilanciamento, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Sanzione accessoria e ulteriori conseguenze
Il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito istituzionale ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del Regolamento n. 1/2019. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Il provvedimento richiama infine le conseguenze penali e amministrative previste in caso di inosservanza del divieto e informa della possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo del 17 settembre 2022, con cui l’interessato lamentava telefonate promozionali indesiderate e la mancata risposta alle richieste di accesso, cancellazione e opposizione inviate il 6 aprile e il 6 maggio 2022. L’Ufficio ha svolto attività istruttoria ex art. 157 del Codice, rilevando anche precedenti segnalazioni analoghe nei confronti della società.
Violazioni relative ai diritti dell’interessato
Il Garante ha ritenuto violati gli artt. 12, parr. 2 e 3, 15 e 21, par. 2, del GDPR, poiché la società non ha fornito riscontro nei termini alle istanze dell’interessato e ha registrato l’opposizione in modo non tempestivo. Le telefonate successive alle diffide, comprese quelle del 17 maggio, 13 settembre e 2 novembre 2022, hanno confermato l’inefficacia della gestione dell’opposizione.
Illiceità del marketing telefonico
È stata confermata la violazione degli artt. 6, par. 1, lett. a), e 7 GDPR, nonché dell’art. 130 del Codice privacy, per avere effettuato telefonate promozionali senza un valido consenso. Il Garante ha escluso che il legittimo interesse possa sostituire il consenso per il telemarketing telefonico e ha precisato che la deroga del cosiddetto soft spam non si applica alle chiamate telefoniche.
Carenze organizzative e accountability
La vicenda è stata letta come indice di una sistematica carenza di misure organizzative e di controllo, con violazione degli artt. 5, par. 2, 24, parr. 1 e 2, e 25 GDPR. La società non ha dimostrato adeguatamente la conformità del trattamento né l’adozione di procedure idonee a prevenire contatti illeciti e a documentare il rispetto delle norme.
Misure correttive e sanzione
Il Garante ha vietato il trattamento dei dati raccolti senza il necessario consenso per finalità di marketing, ha ingiunto la cancellazione dei dati illecitamente trattati e ha imposto l’adozione di procedure di verifica costante e di corretta gestione delle istanze degli interessati. È stata inoltre irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 6 lug 2023Prescrizioni del Garante n. 289 del 06/07/2023
- Provvedimento · 6 lug 2023Prescrizioni del Garante n. 288 del 06/07/2023
- Provvedimento · 6 lug 2023Deliberazione n. 303 del 06/07/2023
- Provvedimento · 6 lug 2023Deliberazione n. 302 del 06/07/2023
- Provvedimento · 6 lug 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 334 del 06/07/2023
- Provvedimento · 6 lug 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 293 del 06/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →