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Sentenza

Sentenza del 04/05/2018 n. 10641 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava dodici avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR e IRAP per gli anni d’imposta 1997-2000. I contribuenti avevano presentato domande di definizione automatica o condono tombale ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289/2002, ma le domande erano state compilate in modo irregolare, con quantificazione e versamento insufficienti. La CTR aveva ritenuto l’errore giustificabile, anche perché la documentazione contabile era stata sequestrata, applicando il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede previsto dall’art. 10 della legge n. 212/2000. L’Agenzia delle Entrate ha contestato la possibilità di sanare una domanda di condono invalida dopo la scadenza dei termini e ha dedotto, tra l’altro, la violazione della disciplina sul condono e del diritto unionale in materia di IVA.

La decisione

La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo dell’Agenzia, ritenendo che i contribuenti avessero comunque contestato in appello l’invalidità del condono e che la CTR potesse pronunciarsi sulla questione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. Per gli avvisi riguardanti l’IVA, ha stabilito che il condono tombale previsto dall’art. 9 della legge n. 289/2002 è incompatibile con gli obblighi derivanti dalla normativa unionale, poiché comporta una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento e alla riscossione dell’IVA e delle relative sanzioni. Inoltre, ha stabilito che una domanda di condono irregolare e tardivamente non corretta non può essere resa valida invocando l’art. 10 dello Statuto del contribuente: tale norma può escludere sanzioni e interessi in casi specifici, ma non consente di sanare l’inefficacia della definizione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese e per l’esame delle ulteriori questioni.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    "Definizione automatica per gli anni pregressi"

    La definizione automatica richiede una dichiarazione integrativa correttamente presentata e il pagamento delle somme dovute nei termini e nella misura prevista. L’omesso versamento di alcune eccedenze può non determinare l’inefficacia solo quando la domanda sia stata validamente presentata; non è invece possibile applicare tale regola quando la domanda stessa è irregolare.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"

    La norma tutela il contribuente, in particolare escludendo sanzioni e interessi quando egli abbia seguito indicazioni dell’Amministrazione o quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza normativa. Non consente però di trasformare una domanda di condono invalida in una domanda valida né di prorogare i termini stabiliti dalla legge.

  • Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Gli Stati membri devono garantire l’accertamento e la riscossione effettiva dell’IVA. Sono incompatibili con il diritto unionale misure nazionali che comportino una rinuncia generale o indiscriminata all’imposta e alle relative sanzioni.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni effettivamente proposte dalle parti. Nel caso concreto non è stata ravvisata violazione, perché gli appelli contestavano sostanzialmente l’invalidità del condono.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 56, 57 e 62

    Le disposizioni disciplinano i limiti delle questioni proponibili nei giudizi tributari d’appello e in cassazione. La Corte ha escluso che la CTR avesse deciso su una questione nuova non dedotta dai contribuenti.

Massime di principio

  • Una definizione agevolata o un condono produce effetti solo se la domanda è presentata correttamente e nei termini previsti; errori sostanziali nella qualificazione, nel calcolo o nel pagamento possono determinare l’invalidità della procedura.
  • Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento non permette, di regola, di correggere dopo la scadenza dei termini una domanda di condono originariamente invalida.
  • L’art. 10 dello Statuto del contribuente opera soprattutto sul piano delle sanzioni e degli interessi, non su quello della validità sostanziale della dichiarazione o della definizione agevolata.
  • Le difficoltà nel reperire la documentazione contabile non giustificano automaticamente errori nella domanda, soprattutto quando tali difficoltà derivano da condotte del contribuente che hanno determinato legittimamente il sequestro della documentazione.
  • In materia di IVA, le discipline nazionali di condono devono essere interpretate e, se necessario, disapplicate quando consentono una rinuncia generalizzata all’accertamento o alla riscossione dell’imposta e delle sanzioni, in contrasto con il diritto dell’Unione europea.
  • Il giudice nazionale può rilevare d’ufficio il contrasto con il diritto unionale anche se le parti non lo hanno espressamente dedotto.

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