L.R. Abruzzo 1/2001
Attuazione del disposto dell'art. 14, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 79/1999 - Disciplina di identificazione di clienti idonei all'acquisto di energia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina l’individuazione dei “clienti idonei” per l’acquisto di energia sul libero mercato, estendendo la qualifica ad alcune imprese, consorzi e soggetti operanti in aree di programmazione negoziata o distretti industriali. Promuove inoltre consorzi, anche pubblico-privati, e sperimenta forme di sostegno al costo dell’energia per i piccoli comuni delle aree interne.
Disciplina regionale abruzzese dei clienti idonei all’acquisto di energia
Disciplina regionale dei clienti idonei all’acquisto di energia
La legge della Regione Abruzzo attua il quadro statale in materia di mercato elettrico e individua ulteriori categorie di soggetti ammessi alla qualifica di “cliente idoneo” per l’acquisto di energia sul libero mercato. L’intervento è finalizzato a favorire l’aggregazione dei centri di consumo e a sostenere lo sviluppo territoriale, con particolare attenzione alle aree interne e alla programmazione negoziata.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina regionale si colloca nel perimetro delle competenze richiamate dalla normativa statale in materia di industria, energia e pianificazione territoriale. La finalità dichiarata è quella di agevolare l’accesso al mercato libero dell’energia per soggetti economici aggregati e per territori caratterizzati da specifiche condizioni di sviluppo o programmazione.
Soggetti ammessi alla qualifica di cliente idoneo
Dalla data di entrata in vigore della legge, possono ottenere la qualifica di cliente idoneo anche:
- le imprese costituite in forma societaria;
- i gruppi di imprese, anche ai sensi della disciplina antitrust richiamata;
- i consorzi e le società consortili.
Per tali soggetti, i consumi devono corrispondere ai parametri previsti dalla normativa statale richiamata e devono essere ubicati:
- all’interno di una provincia interessata da progetti di programmazione negoziata;
- oppure, per i soggetti individuati dalla legge, in distretti industriali individuati dalla normativa vigente;
- oppure in aree interessate da contratti d’area, patti territoriali o accordi di programma istruiti, approvati o siglati.
Promozione dei consorzi e partecipazione pubblica
La Regione Abruzzo, d’intesa con il Ministero competente in materia economico-finanziaria, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla normativa statale per agevolare l’accesso alla qualifica di cliente idoneo. Ai consorzi possono aderire anche le pubbliche amministrazioni indicate dalla disciplina sul pubblico impiego richiamata dalla legge.
Sperimentazione di consorzi pubblico-privati
La legge prevede inoltre la sperimentazione di forme di consorzio pubblico-privato. Le modalità operative devono essere definite con apposito regolamento del Presidente della Giunta regionale, previo parere delle Commissioni competenti, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Misure per i piccoli comuni e le aree interne
Nell’ambito delle politiche di sviluppo delle zone montane e delle aree interne, la Giunta regionale è chiamata a sperimentare forme innovative di sostegno al costo dell’energia per i piccoli comuni. Tali misure possono essere inserite in un più ampio programma di infrastrutturazione energetica delle aree interne e di salvaguardia dell’efficienza delle reti di trasmissione e distribuzione.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Le disposizioni sull’emanazione del regolamento per i consorzi pubblico-privati sono soggette al termine di 180 giorni previsto dalla legge.
Attualità della disciplina
La norma appare oggi sostanzialmente superata dal mutato assetto del mercato elettrico e dal contesto regolatorio nazionale, ma il testo fornito non contiene un’espressa abrogazione.
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