Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 1/2001

Attuazione del disposto dell'art. 14, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 79/1999 - Disciplina di identificazione di clienti idonei all'acquisto di energia.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 1/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo disciplina l’individuazione dei “clienti idonei” per l’acquisto di energia sul libero mercato, estendendo la qualifica ad alcune imprese, consorzi e soggetti operanti in aree di programmazione negoziata o distretti industriali. Promuove inoltre consorzi, anche pubblico-privati, e sperimenta forme di sostegno al costo dell’energia per i piccoli comuni delle aree interne.

Disciplina regionale abruzzese dei clienti idonei all’acquisto di energia

Disciplina regionale dei clienti idonei all’acquisto di energia

La legge della Regione Abruzzo attua il quadro statale in materia di mercato elettrico e individua ulteriori categorie di soggetti ammessi alla qualifica di “cliente idoneo” per l’acquisto di energia sul libero mercato. L’intervento è finalizzato a favorire l’aggregazione dei centri di consumo e a sostenere lo sviluppo territoriale, con particolare attenzione alle aree interne e alla programmazione negoziata.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina regionale si colloca nel perimetro delle competenze richiamate dalla normativa statale in materia di industria, energia e pianificazione territoriale. La finalità dichiarata è quella di agevolare l’accesso al mercato libero dell’energia per soggetti economici aggregati e per territori caratterizzati da specifiche condizioni di sviluppo o programmazione.

Soggetti ammessi alla qualifica di cliente idoneo

Dalla data di entrata in vigore della legge, possono ottenere la qualifica di cliente idoneo anche:

  • le imprese costituite in forma societaria;
  • i gruppi di imprese, anche ai sensi della disciplina antitrust richiamata;
  • i consorzi e le società consortili.

Per tali soggetti, i consumi devono corrispondere ai parametri previsti dalla normativa statale richiamata e devono essere ubicati:

  • all’interno di una provincia interessata da progetti di programmazione negoziata;
  • oppure, per i soggetti individuati dalla legge, in distretti industriali individuati dalla normativa vigente;
  • oppure in aree interessate da contratti d’area, patti territoriali o accordi di programma istruiti, approvati o siglati.

Promozione dei consorzi e partecipazione pubblica

La Regione Abruzzo, d’intesa con il Ministero competente in materia economico-finanziaria, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla normativa statale per agevolare l’accesso alla qualifica di cliente idoneo. Ai consorzi possono aderire anche le pubbliche amministrazioni indicate dalla disciplina sul pubblico impiego richiamata dalla legge.

Sperimentazione di consorzi pubblico-privati

La legge prevede inoltre la sperimentazione di forme di consorzio pubblico-privato. Le modalità operative devono essere definite con apposito regolamento del Presidente della Giunta regionale, previo parere delle Commissioni competenti, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Misure per i piccoli comuni e le aree interne

Nell’ambito delle politiche di sviluppo delle zone montane e delle aree interne, la Giunta regionale è chiamata a sperimentare forme innovative di sostegno al costo dell’energia per i piccoli comuni. Tali misure possono essere inserite in un più ampio programma di infrastrutturazione energetica delle aree interne e di salvaguardia dell’efficienza delle reti di trasmissione e distribuzione.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Le disposizioni sull’emanazione del regolamento per i consorzi pubblico-privati sono soggette al termine di 180 giorni previsto dalla legge.

Attualità della disciplina

La norma appare oggi sostanzialmente superata dal mutato assetto del mercato elettrico e dal contesto regolatorio nazionale, ma il testo fornito non contiene un’espressa abrogazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.