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Legge

L.R. Abruzzo 115/2000

Nuove norme per l'edilizia scolastica.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 115/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina contributi regionali ventennali per mutui destinati a costruzione, ampliamento, completamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici in Abruzzo, con regole diverse per comuni e province, graduatorie, limiti di spesa, termini per domande, avvio lavori e collaudo. Parte della disciplina è oggi sostituita o dichiarata incostituzionale.

Finanziamenti regionali per l’edilizia scolastica in Abruzzo

Finanziamenti regionali per l’edilizia scolastica in Abruzzo

La legge disciplina, per il territorio della Regione Abruzzo, un sistema di contributi regionali a sostegno di mutui contratti dagli enti locali per interventi sugli edifici scolastici. Il provvedimento mira alla riqualificazione e all’adeguamento del patrimonio edilizio scolastico, con regole specifiche per comuni e province, criteri di riparto, controlli, termini di realizzazione e una disciplina transitoria per programmi pregressi.

Finalità e ambito degli interventi

La Regione persegue l’obiettivo di assicurare uno sviluppo equilibrato e qualitativamente adeguato delle strutture scolastiche. Gli interventi finanziabili devono consentire:

  • la riqualificazione del patrimonio esistente;
  • l’adeguamento alle norme su agibilità, sicurezza e igiene;
  • il completamento degli edifici scolastici esistenti;
  • l’ampliamento degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici.

Soggetti beneficiari e tipologie di opere finanziabili

I contributi regionali sono concessi:

  • ai comuni, per il triennio 2001-2003;
  • alle province, per l’anno 2000.

Le risorse servono a finanziare mutui destinati a costruzione, ampliamento, completamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà comunale o provinciale, oppure in uso gratuito, purché destinati a scuole materne, elementari e medie superiori nei casi previsti.

Misura del contributo regionale e riparto della spesa

I contributi sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti, in semestralità costanti comprensive di capitale e interessi, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla concessione del mutuo.

La misura massima del contributo varia in base al tipo di ente e alla collocazione territoriale:

  • per i comuni situati, in tutto o in parte, in parchi nazionali o regionali o in comunità montane, fino al 75% della rata annua ventennale;
  • per gli altri comuni, fino al 60% della rata;
  • per le province, fino al 50% della rata.

La quota residua a carico dell’ente può essere coperta con rata propria, apporto diretto in conto capitale oppure accorpamento di residui mutui o altre forme di finanziamento dell’ente. Se la quota è coperta con mezzi propri in conto capitale o con accorpamento di residui mutui, l’erogazione del mutuo con rata a carico regionale può avvenire solo dopo l’integrale utilizzo dei mezzi finanziari propri.

Accesso ai contributi da parte dei comuni

I comuni devono presentare domanda alla struttura regionale competente entro il 30 giugno di ciascun anno, esclusivamente con raccomandata A/R, facendo fede il timbro postale di partenza.

Alla domanda va allegata una deliberazione dell’ente che:

  • approva il progetto preliminare e il quadro economico;
  • impegna al vincolo di destinazione scolastica dell’immobile per tutta la durata del mutuo;
  • attesta che l’intervento rientra nel programma triennale delle opere pubbliche;
  • indica l’istituto di credito cui sarà richiesto il mutuo;
  • allega la dichiarazione dell’autorità scolastica competente sul numero degli alunni iscritti nell’anno scolastico di riferimento;
  • determina la quota di spesa a carico del bilancio comunale, entro i minimi previsti dalla legge.

Per i comuni, la quota minima a carico del bilancio varia anche in funzione della collocazione territoriale e dell’importo del progetto, con soglie differenziate per i comuni in area di parco o comunità montana e per gli altri comuni.

Criteri di riparto e limiti di finanziamento per i comuni

Il piano di riparto per i comuni è formulato sulla base di indicatori legati:

  • al numero complessivo degli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo nel comune;
  • alla collocazione del comune in aree di parco o comunità montana;
  • alla quota di spesa aggiuntiva posta a carico del comune oltre l’obbligo minimo;
  • al rapporto tra iscritti nell’anno scolastico di riferimento e popolazione residente al 31 dicembre 1999.

È inoltre riservata una quota pari al 40% dello stanziamento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

La spesa massima ammissibile per ciascun comune, nel triennio 2001-2003, non può superare:

  • 300 milioni di lire per i comuni fino a 1.000 abitanti;
  • 600 milioni di lire per i comuni fino a 5.000 abitanti;
  • 1 miliardo di lire per i comuni fino a 15.000 abitanti;
  • 2 miliardi di lire per i comuni con più di 15.000 abitanti;
  • 3 miliardi di lire per i comuni capoluogo di provincia.

Riparto dei contributi per le province

Per le province, il riparto dei contributi avviene secondo questi criteri:

  • 50% in parti uguali tra tutte le province;
  • 40% in proporzione alla popolazione scolastica frequentante gli istituti superiori;
  • 10% in proporzione alla superficie provinciale ricadente entro i confini delle comunità montane.

Il relativo piano di riparto e l’impegno della spesa sono adottati con provvedimento dirigenziale.

Assunzione dei mutui ed erogazione dei contributi

Comuni e province devono contrarre i mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito abilitati.

La concessione formale del contributo regionale avviene su presentazione di:

  • adesione di massima al mutuo da parte dell’istituto mutuante;
  • deliberazione di approvazione del progetto definitivo con quadro economico;
  • determinazione dirigenziale di assunzione del mutuo.

I contributi sono versati direttamente e irrevocabilmente agli istituti mutuanti. Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio 2008, i contributi sono invece corrisposti direttamente agli enti beneficiari, che devono prestare delegazione di pagamento a favore dell’istituto mutuante.

L’erogazione in conto mutuo segue la documentazione prevista dal D.M. 7 gennaio 1998; il saldo è corrisposto dall’istituto mutuante sulla base del certificato di regolare esecuzione o di collaudo e della relazione acclarante i rapporti Regione-ente locale.

Enti privi di cespiti delegabili

I comuni privi di cespiti delegabili, se utilmente collocati in graduatoria, possono ottenere un finanziamento con rata totalmente a carico del bilancio regionale, entro limiti massimi più contenuti rispetto alla disciplina ordinaria. Il finanziamento complessivo non può superare 50.000 euro annui e 100.000 euro nel triennio.

Le province prive di cespiti delegabili ricevono un finanziamento che costituisce l’intera rata di ammortamento per l’assunzione del mutuo.

In entrambi i casi va trasmessa una certificazione che attesti l’impossibilità di assumere mutui per carenza di cespiti delegabili.

Pareri tecnici, collaudo e monitoraggio

I progetti esecutivi e le varianti delle opere ammesse a contributo devono essere sottoposti al parere del C.R.T.A. quando l’importo dei lavori supera 3 miliardi di lire. Le varianti che non introducono scelte tecniche-operative innovative o sostanziali non richiedono un nuovo parere.

Il parere deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine, si può prescindere dal parere stesso. Non sono richiesti ulteriori pareri regionali per l’affidamento, la consegna e l’esecuzione delle opere.

Per il collaudo, la Direzione regionale competente conferisce l’incarico entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, o dall’ultimazione se il collaudo non è in corso d’opera, a soggetti qualificati. Per lavori di particolare complessità con importo superiore a 1,5 milioni di euro, il collaudo può essere affidato a una commissione di tre membri.

Comuni e province devono inoltre fornire alla Regione dati e informazioni per la ricognizione, il monitoraggio e l’acquisizione di dati statistici economico-finanziari.

Termini di esecuzione, decadenza e responsabilità

La decadenza dal beneficio del finanziamento è dichiarata se i lavori non sono consegnati entro 18 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento sul BUR Abruzzo.

Entro quattro anni dalla consegna dei lavori, comuni e province devono trasmettere alla Regione il provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e la relazione acclarante i rapporti tra ente e Regione. Decorso tale termine, il finanziamento è definito sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I termini possono essere prorogati dalla Giunta regionale per gravi motivi. Amministratori, funzionari e tesorieri rispondono direttamente e solidalmente del rispetto del vincolo di destinazione dei fondi; eventuali maggiori oneri, inclusi interessi di ritardato pagamento e di preammortamento, restano a carico dell’ente locale.

Variazione della destinazione e utilizzo delle economie

Gli enti locali possono chiedere, nei limiti del mutuo assegnato e prima del provvedimento dirigenziale di concessione del mutuo, l’autorizzazione a una diversa destinazione dei finanziamenti.

Le somme derivanti da economie possono essere utilizzate, previa comunicazione alla Regione e prima della rideterminazione definitiva del contributo, per opere migliorative e complementari delle opere principali, nel rispetto della normativa vigente.

Osservatorio regionale e norme tecniche

È istituito l’Osservatorio regionale per l’edilizia scolastica presso la struttura regionale competente, con funzioni di indirizzo, coordinamento, studio, ricerca, normazione tecnica e supporto ai soggetti programmatori e attuatori.

La Giunta regionale, tenendo conto delle proposte dell’Osservatorio, deve approvare norme tecniche-quadro con indici minimi e massimi differenziati per i centri storici e per l’area metropolitana, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.M. ministeriale sulla normativa tecnica richiamata dalla legge statale. In attesa di tali norme, valgono gli indici del D.M. 18 dicembre 1975.

Disciplina transitoria per programmi pregressi

Per completare i programmi già finanziati con la precedente disciplina, i comuni che non avevano rispettato gli adempimenti amministrativi possono trasmettere la delibera di approvazione del progetto e il quadro economico entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

I comuni finanziati fino al 2000 che hanno ricevuto l’accredito dei fondi devono iniziare i lavori entro un anno dall’entrata in vigore della legge e comunicarlo alla Regione.

È previsto un meccanismo di accredito dei fondi anche per i comuni che abbiano trasmesso documentazione tardiva idonea; l’erogazione e la rendicontazione seguono la disciplina richiamata dalla legge. La revoca e il recupero delle somme spettano alla struttura regionale competente, mentre restano a carico del comune inadempiente le spese già sostenute e impegnate.

Abrogazioni, rinvio e disciplina finanziaria

Sono abrogate le precedenti leggi regionali del 1974, 1984 e 1996 in materia di edilizia scolastica minore.

Per quanto non espressamente previsto, si applica la normativa vigente sui lavori pubblici.

La copertura finanziaria è quantificata in 4 miliardi di lire per il quadriennio 2000-2003, con autorizzazione di un limite di impegno ventennale pari a 4 miliardi di lire annui, ripartiti in quote annuali dal 2000 al 2003.

Stato di attualità della disciplina

La legge contiene una disciplina in parte ancora strutturata su riferimenti economici e procedurali di fine anni 2000 e, soprattutto, la pronuncia di illegittimità costituzionale sull’articolo relativo al collaudo e monitoraggio, nonché un numero rilevante di disposizioni transitorie riferite a esercizi e programmi ormai conclusi. Nel complesso, il provvedimento appare oggi prevalentemente datato e in larga misura non più utile in applicazione pratica.

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