L.R. Abruzzo 9/2001
Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione fino a 3000 abitanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina, dal 1° gennaio 2001, indennità, contributi e riduzione IRAP per titolari, direttori responsabili, gestori provvisori e comuni che gestiscono farmacie rurali in località fino a 3.000 abitanti. Prevede importi modulati per popolazione e volume d’affari, domande biennali o annuali, erogazione semestrale, aggiornamento ISTAT e regime di aiuti de minimis per l’IRAP.
Agevolazioni per le farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti
Agevolazioni per le farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti
La legge della Regione Abruzzo introduce un sistema di sostegno economico per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, con l’obiettivo di incentivare la presenza del servizio nei piccoli centri. La disciplina si applica nel territorio regionale e, quanto alle misure economiche principali, opera dal 1° gennaio 2001.
Ambito soggettivo e presupposti
Le agevolazioni spettano ai soggetti che gestiscono farmacie rurali nelle località interessate, e in particolare:
- titolari;
- direttori responsabili;
- gestori provvisori.
L’indennità annuale di residenza spetta anche ai Comuni che gestiscono farmacie rurali, alle medesime condizioni previste per gli altri beneficiari.
Indennità annuale di residenza
Dal 1° gennaio 2001 l’indennità annuale di residenza, richiamata dalla normativa statale sulle farmacie rurali, è fissata in misura differenziata in base alla popolazione della località:
- L. 5.000.000 per popolazione fino a 1.000 abitanti;
- L. 2.000.000 per popolazione fino a 2.000 abitanti;
- L. 1.000.000 per popolazione fino a 3.000 abitanti.
La misura è aggiornata ogni biennio sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferita all’anno precedente.
Contributo annuo aggiuntivo
In aggiunta all’indennità di residenza, è riconosciuto un ulteriore contributo annuo, sempre dal 1° gennaio 2001, subordinato al volume d’affari IVA dichiarato nell’anno precedente.
Il contributo base è pari a:
- L. 25 milioni per località fino a 500 abitanti;
- L. 20 milioni per località da 501 a 1.500 abitanti;
- L. 10 milioni per località da 1.501 a 3.000 abitanti.
Il beneficio spetta solo se il volume d’affari dichiarato ai fini IVA non supera L. 300.000.000.
Se il volume d’affari è compreso tra L. 301.000.000 e L. 490.000.000, il contributo è ridotto di L. 100.000 per ogni milione di lire eccedente L. 300.000.000.
Procedura per la richiesta e controlli
Le indennità e i contributi sono erogati dalle competenti aziende USL in due rate semestrali:
- prima rata entro il 30 giugno;
- seconda rata entro il 31 dicembre di ogni anno.
Per ottenere i benefici, gli interessati devono presentare all’azienda USL competente un’istanza:
- entro il 31 marzo degli anni pari;
- corredata da dichiarazione del Sindaco che attesti la regolare apertura al pubblico della farmacia;
- corredata da certificato del Sindaco sulla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente, includendo anche gli abitanti delle case sparse entro 1 km dalla farmacia, lungo il percorso stradale più breve.
Per il contributo aggiuntivo di cui all’articolo 2, deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno anche una dichiarazione sostitutiva sul volume d’affari IVA dell’anno precedente.
Se l’ufficio finanziario accerta un volume d’affari superiore a quello dichiarato e tale da incidere sul diritto al contributo, il beneficiario deve restituire alle aziende USL, entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, le somme indebitamente percepite.
Successione nella titolarità della farmacia
In caso di trasferimento della titolarità dell’esercizio farmaceutico dopo la scadenza dei termini ordinari per la presentazione delle domande:
- valgono, per il titolare subentrante, le istanze già presentate dal precedente titolare;
- se il precedente titolare non ha presentato domanda, il subentrante deve presentare apposita istanza all’azienda USL entro 60 giorni dalla notifica del decreto di autorizzazione all’apertura.
Identificazione delle farmacie rurali sussidiate
Per identificare le farmacie rurali sussidiate è obbligatoria l’esposizione di insegne o cartelli indicatori, senza limiti dimensionali specifici.
Agevolazione IRAP
Per le farmacie rurali sussidiate l’imposta regionale sulle attività produttive è ridotta di 1,5 punti percentuali.
L’agevolazione:
- si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione Abruzzo;
- è concessa nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti de minimis;
- è cumulabile con altre agevolazioni fiscali regionali, entro il massimale complessivo consentito dalla relativa disciplina europea.
Copertura finanziaria e abrogazioni
Gli oneri derivanti dalla legge sono posti a carico dei bilanci delle aziende USL, che vi provvedono con la quota regionale del Fondo sanitario nazionale.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili contenute nelle precedenti leggi regionali richiamate dalla norma.
Decorrenza ed efficacia temporale
Le norme producono effetti dal 1° gennaio 2001. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, essendo dichiarata urgente.
Valutazione di attualità
La disciplina mantiene interesse pratico per il regime agevolativo delle farmacie rurali sussidiate e per la componente IRAP, ma una parte consistente delle misure originarie è ancorata a importi in lire e a scadenze annuali già maturate. Per questo il testo conserva utilità soprattutto come quadro normativo di riferimento, mentre le previsioni strettamente legate ai primi anni di applicazione risultano oggi in larga parte superate.
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