L.R. Abruzzo 10/2001
Istituto dell'Osservatorio regionale del disagio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale Abruzzo l’Osservatorio regionale del disagio, quale organo di consulenza su disagio sociale ed emarginazione. Ne disciplina composizione, funzioni, collaborazione con strutture e enti territoriali, relazione annuale entro il 30 novembre e decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione.
Istituzione dell’Osservatorio regionale del disagio in Abruzzo
Istituzione dell’Osservatorio regionale del disagio
La legge della Regione Abruzzo istituisce un organismo consultivo dedicato all’analisi del disagio sociale e dell’emarginazione presenti sul territorio regionale. Il provvedimento mira a supportare l’azione della Giunta e del Consiglio regionale nella definizione di strategie di intervento.
Finalità e ambito di intervento
L’atto riconosce il valore della solidarietà sociale, civile e umana e orienta l’azione regionale alla sua piena attuazione. In tale quadro, l’Osservatorio è chiamato a ricercare e analizzare il fenomeno del disagio sociale e dell’emarginazione nella Regione Abruzzo.
Collocazione istituzionale e funzioni
L’Osservatorio è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, nell’ambito dell’Assessorato alla promozione sociale. Svolge una funzione di consulenza per la Giunta e per il Consiglio regionale sulle problematiche connesse al disagio sociale.
Composizione dell’Osservatorio
L’organo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale e, per delega, dall’Assessore alla promozione sociale. Ne fanno parte:
- l’Assessore regionale con delega alla promozione sociale;
- il Presidente della Commissione Affari Sociali del Consiglio regionale;
- tre consiglieri regionali, di cui uno designato dalle minoranze;
- tre esperti in problematiche sociali nominati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle politiche sociali;
- uno psicologo designato dall’ordine regionale degli psicologi;
- un sociologo designato dall’ordine regionale dei sociologi;
- un rappresentante ciascuno designato da ANCI, UPI e UNCEM abruzzese;
- tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali di volontariato maggiormente rappresentative;
- un rappresentante della C.R.I.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del Settore Sicurezza sociale della Regione.
Attività, collaborazione e strumenti operativi
Per perseguire le proprie finalità, l’Osservatorio opera alla realizzazione della mappa dei bisogni primari della popolazione. Per l’attività conoscitiva si avvale delle strutture regionali e collabora con le ASL e con gli enti territoriali operanti sul territorio.
Compensi e rimborsi
Ai componenti dell’Osservatorio spetta un gettone di presenza, determinato dalla Giunta regionale con apposito provvedimento nel rispetto della normativa regionale vigente, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Relazione annuale e programmazione
Entro il 30 novembre di ogni anno l’Osservatorio presenta una relazione sull’attività svolta e indica il programma di lavoro per l’anno successivo. Nei trenta giorni successivi, il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore alla promozione sociale riferisce al Consiglio regionale per definire le strategie di contrasto o riduzione del fenomeno.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Attualità della disciplina
La disciplina ha carattere organizzativo e non contiene termini di efficacia limitati nel tempo. Non emergono elementi testuali che ne rendano oggi l’applicazione superata o esaurita.
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