Risoluzione n. 85 del 12/08/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce come compilare il modello Unico PF 2011 quando si integra o corregge un 730/2011 che conteneva la richiesta di rimborso per compensi di lavoro notturno o straordinario riconducibili a incrementi di produttività degli anni 2008 e 2009. Indica inoltre come rettificare la richiesta di rimborso già presentata nel rigo F13 del 730/2011, distinguendo tra rimborso non spettante e integrazione del rimborso.
Rimborso per incremento della produttività 2008-2009 e compilazione/r rettifica dei modelli 730/2011 e Unico PF 2011
Rimborso per incremento della produttività 2008-2009: compilazione e rettifica
La risoluzione fornisce chiarimenti operativi sulla gestione del rimborso delle maggiori imposte pagate da lavoratori dipendenti che, negli anni 2008 e/o 2009, hanno percepito compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario riconducibili a incrementi di produttività. Il documento disciplina sia la compilazione del modello Unico Persone Fisiche 2011 correttivo nei termini o integrativo, sia la rettifica della richiesta di rimborso già effettuata nel modello 730/2011.
Ambito della richiesta di rimborso
Il rimborso riguarda i casi in cui i compensi per lavoro notturno o straordinario, relativi agli anni 2008 e/o 2009, siano stati assoggettati a tassazione ordinaria anziché all’imposta sostitutiva del 10%. Il datore di lavoro attesta tali somme nelle annotazioni del CUD 2011 e ne indica l’ammontare nei punti 97 e 99 del medesimo CUD.
Le modalità alternative per richiedere il rimborso sono:
- compilazione del rigo F13 del modello 730/2011, con rimborso calcolato dal soggetto che presta assistenza fiscale e con erogazione in busta paga;
- compilazione del quadro QR del modello Unico PF 2011;
- presentazione di un’istanza di rimborso all’ufficio dell’Agenzia ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
Compilazione del modello Unico PF 2011 senza modificare il rimborso del 730
Quando il contribuente presenta un modello Unico PF 2011 correttivo nei termini o integrativo per rettificare o integrare dati del precedente 730/2011, ma senza modificare i dati relativi alla richiesta di rimborso indicati nel rigo F13, il modello Unico deve essere compilato integralmente con esclusione del quadro QR. Nel frontespizio va barrata una delle caselle:
- “Correttiva nei termini”;
- “Dichiarazione integrativa a favore”;
- “Dichiarazione integrativa”, secondo il momento di presentazione e gli effetti della rettifica.
In tale ipotesi, nei righi RN40, RV6 e RV14 vanno riportati gli importi del prospetto di liquidazione del 730/2011 depurati della parte riferibile al rimborso per incremento della produttività. Per il rigo RN40 occorre distinguere se dal 730 emerga un credito o un debito IRPEF.
Compilazione del rigo RN40: IRPEF a credito
Se dal modello 730/2011 emerge un credito IRPEF, si calcola:
- EsitoSenzaRimborso = rigo 91 col. 2 – (rigo 81 col. 1 + rigo 82 col. 1 - rigo 81 col. 4 - rigo 82 col. 4).
Nel caso di dichiarazione congiunta, per il coniuge dichiarante si utilizza invece:
- EsitoSenzaRimborso = rigo 111 col. 2 – (rigo 83 col. 1 + rigo 84 col. 1 - rigo 83 col. 4 - rigo 84 col. 4).
La compilazione del rigo RN40 dipende dal risultato:
- se EsitoSenzaRimborso ≤ 0:
- RN40 col. 1: valore assoluto di EsitoSenzaRimborso;
- RN40 col. 2: non compilata;
- RN40 col. 3: non compilata.
- se EsitoSenzaRimborso > 0:
- RN40 col. 1: non compilata;
- RN40 col. 2: non compilata;
- RN40 col. 3: importo di EsitoSenzaRimborso.
Compilazione del rigo RN40: IRPEF a debito o esito pari a zero
Se dal modello 730/2011 emerge un debito IRPEF o un esito pari a zero, si calcola:
- EsitoSenzaRimborso = rigo 91 col. 6 + (rigo 81 col. 1 + rigo 82 col. 1 - rigo 81 col. 4 - rigo 82 col. 4).
Nel caso di dichiarazione congiunta, per il coniuge dichiarante si utilizza:
- EsitoSenzaRimborso = rigo 111 col. 6 + (rigo 83 col. 1 + rigo 84 col. 1 - rigo 83 col. 4 - rigo 84 col. 4).
In tal caso il rigo RN40 va compilato così:
- RN40 col. 1: importo di EsitoSenzaRimborso;
- RN40 col. 2: non compilata;
- RN40 col. 3: non compilata.
Compilazione dei righi RV6 e RV14: addizionali regionale e comunale
Le stesse logiche si applicano anche alle addizionali regionale e comunale, con riferimento ai righi RV6 e RV14. Il documento distingue la situazione di credito da quella di debito o esito zero, indicando formule diverse per l’addizionale regionale e per quella comunale.
Addizionale regionale a credito
Se dal 730/2011 emerge un credito per addizionale regionale, si calcola:
- EsitoSenzaRimborso = rigo 92 col. 2 – (rigo 81 col. 2 + rigo 82 col. 2).
Compilazione di RV6:
- se EsitoSenzaRimborso ≤ 0:
- RV6 col. 1: valore assoluto di EsitoSenzaRimborso;
- RV6 col. 2: non compilata;
- RV6 col. 3: non compilata.
- se EsitoSenzaRimborso > 0:
- RV6 col. 1: non compilata;
- RV6 col. 2: non compilata;
- RV6 col. 3: importo di EsitoSenzaRimborso.
Addizionale regionale a debito o esito zero
Se emerge un debito o un esito pari a zero, si calcola:
- EsitoSenzaRimborso = rigo 92 col. 6 + (rigo 81 col. 2 + rigo 82 col. 2).
Compilazione di RV6:
- RV6 col. 1: importo di EsitoSenzaRimborso;
- RV6 col. 2: non compilata;
- RV6 col. 3: non compilata.
Addizionale comunale a credito
Se dal 730/2011 emerge un credito per addizionale comunale, si calcola:
- EsitoSenzaRimborso = rigo 93 col. 2 – (rigo 81 col. 3 + rigo 82 col. 3).
Compilazione di RV14:
- se EsitoSenzaRimborso ≤ 0:
- RV14 col. 1: valore assoluto di EsitoSenzaRimborso;
- RV14 col. 2: non compilata;
- RV14 col. 3: non compilata.
- se EsitoSenzaRimborso > 0:
- RV14 col. 1: non compilata;
- RV14 col. 2: non compilata;
- RV14 col. 3: importo di EsitoSenzaRimborso.
Addizionale comunale a debito o esito zero
Se emerge un debito o un esito pari a zero, si calcola:
- EsitoSenzaRimborso = rigo 93 col. 6 + (rigo 81 col. 3 + rigo 82 col. 3).
Compilazione di RV14:
- RV14 col. 1: importo di EsitoSenzaRimborso;
- RV14 col. 2: non compilata;
- RV14 col. 3: non compilata.
Rettifica della richiesta di rimborso nel rigo F13 del 730/2011
Se il contribuente intende modificare esclusivamente i dati relativi alla richiesta di rimborso già riconosciuta in sede di assistenza fiscale, deve seguire una procedura distinta dalla compilazione del modello Unico.
Rimborso non spettante in tutto o in parte
Se il rimborso percepito tramite 730/2011 risulta non spettante, in tutto o in parte, il contribuente deve restituire l’importo indebitamente percepito mediante versamento con modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo che saranno istituiti con separata risoluzione. Nei casi previsti dalla normativa vigente si applica il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Rimborso ulteriore spettante
Se invece il contribuente ha diritto a un’integrazione delle somme già percepite a rimborso tramite il 730, può presentare un’istanza di rimborso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
La risoluzione precisa inoltre che l’istanza non deve essere presentata:
- se il rimborso è già stato richiesto con il modello 730/2011, tramite rigo F13;
- oppure se è stato richiesto con il modello Unico PF 2011, quadro QR.
Non è inoltre possibile richiedere il rimborso se è stata presentata una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 per far valere la tassazione più favorevole, assoggettando a imposta sostitutiva i compensi per lavoro notturno o straordinario.
Presentazione contestuale di Unico PF e rettifica del rimborso
Nel caso in cui il contribuente presenti un modello Unico PF correttivo nei termini o integrativo e, contestualmente, modifichi i dati della richiesta di rimborso indicati nel rigo F13 del 730/2011, deve:
- compilare il modello Unico PF 2011 secondo le regole del paragrafo relativo alla mancata modifica del rimborso, quindi con esclusione del quadro QR e con indicazione nei righi RN40, RV6 e RV14 dell’esito contabile del 730 al netto della parte riferibile al rimborso per incremento della produttività;
- rettificare separatamente la richiesta di rimborso del 730/2011 seguendo le istruzioni previste per la restituzione del rimborso non spettante o per l’istanza di rimborso aggiuntivo.
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