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Risoluzione

Risoluzione n. 87 del 19/08/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le erogazioni liberali sono deducibili solo se destinate ai soggetti e per le finalità previste dalla legge; per ALFA la deducibilità è riconoscibile solo dal momento del perfezionamento del riconoscimento come IRCCS, equiparato agli enti pubblici di ricerca.

Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di ALFA e degli IRCCS

Deducibilità delle erogazioni liberali e qualificazione di ALFA

La risoluzione esamina se le erogazioni liberali effettuate in favore dell’Istituto Scientifico ALFA s.r.l. possano essere dedotte dai soggetti eroganti ai sensi dell’art. 1, comma 353, della legge n. 266/2005 e dell’art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR. Il tema centrale è la qualificazione dell’istituto come possibile destinatario delle agevolazioni previste per gli enti di ricerca pubblici.

Il quesito e la posizione dell’istante

ALFA rappresenta di essere un polo d’eccellenza nazionale dedicato alla cura, alla ricerca clinica, biologica e traslazionale e alla formazione in campo oncologico. La società è costituita in forma di s.r.l. con partecipazione di soci pubblici per il 53,27% e privati per il 46,73%, in conformità all’art. 9-bis del D.Lgs. n. 502/1992.

L’istante chiede se le erogazioni liberali a suo favore siano integralmente deducibili in capo agli eroganti, sostenendo di poter rientrare tra gli “enti di ricerca pubblici” richiamati dalle norme agevolative. A supporto, richiama:

  • un precedente interpello del 2010, nel quale sarebbe stata riconosciuta la natura di ente pubblico ai fini dell’art. 6 del DPR n. 601/1973;
  • una delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna del 2009, che avrebbe qualificato ALFA come organismo di diritto pubblico;
  • il ruolo preminente della ricerca scientifica nella propria attività e l’avvio del percorso per il riconoscimento come IRCCS.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che l’art. 1, comma 353, della legge n. 266/2005 prevede la deducibilità integrale dal reddito del soggetto erogante dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, da parte dei soggetti IRES in favore, tra gli altri, di:

  • università e fondazioni universitarie;
  • istituzioni universitarie pubbliche;
  • enti di ricerca pubblici;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • enti di ricerca vigilati dal MIUR, compresi ISS e ISPESL;
  • enti parco regionali e nazionali.

La norma richiede inoltre un requisito oggettivo: le erogazioni devono essere effettuate specificamente per il finanziamento della ricerca.

L’art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR consente, per le persone fisiche, la deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di soggetti analogamente individuati, tra cui università, enti di ricerca pubblici e enti di ricerca vigilati dal MIUR, oltre a ISS, ISPESL ed enti parco regionali e nazionali.

Valutazione dell’Agenzia sulla natura di ALFA

L’Agenzia osserva che ALFA è costituita come società a responsabilità limitata nell’ambito di un modello di sperimentazione gestionale previsto dall’art. 9-bis del D.Lgs. n. 502/1992, che consente forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche mediante società miste a capitale pubblico e privato.

Viene inoltre rilevato che ALFA è in procinto di ottenere il riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). In proposito, si richiama la disciplina degli IRCCS contenuta nel D.Lgs. n. 269/1993 e nel D.Lgs. n. 288/2003, che li qualifica come enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica, destinati a svolgere attività di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e nell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.

Interpretazione sistematica e richiamo al DL n. 70/2011

Per risolvere il quesito, la risoluzione richiama l’art. 1 del decreto-legge n. 70/2011, che introduce un credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca. Il comma 3 della stessa disposizione chiarisce che tra gli enti pubblici di ricerca rientrano anche gli IRCCS.

L’Agenzia ritiene che tale previsione esprima la volontà del legislatore di incentivare fiscalmente i finanziamenti a soggetti che offrano adeguate garanzie nello sviluppo di progetti di ricerca scientifica, includendo tra questi gli IRCCS, sia pubblici sia privati. Poiché la finalità del DL n. 70/2011 è sostanzialmente coincidente con quella dell’art. 1, comma 353, della legge n. 266/2005 e dell’art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR, l’interpretazione sistematica porta a ricomprendere gli IRCCS tra gli “enti pubblici di ricerca” destinatari delle erogazioni agevolate.

Conclusione

La risoluzione conclude che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici sia privati, possono essere considerati tra gli enti pubblici di ricerca ai fini della deducibilità delle erogazioni liberali previste dall’art. 1, comma 353, della legge n. 266/2005 e dall’art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR.

Ne consegue che ALFA potrà essere destinataria delle erogazioni liberali agevolabili solo dal momento in cui sarà perfezionato il procedimento di riconoscimento quale IRCCS.

Vigilanza degli uffici

La risoluzione si chiude con l’indicazione alle Direzioni regionali e provinciali di vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.

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