Cassazione Penale, Sentenza n. 11591/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo (sostenendo che il "pactum" e la direzione dell'associazione sarebbero avvenuti in altre province); 2) vizio di motivazione e errata qualificazione come promotori/ideatori dell'associazione per delinquere (contestate le valutazioni probatorie e la qualificazione soggettiva); 3) diniego della rinnovazione istruttoria con audizione del teste/parte Costinel (Leu) e della sua dichiarazione notarile; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e conseguente determinazione della pena; 5) per Boschelli, censura della recidiva riconosciuta; 6) per Bernardi, insufficienza ed aspecificità della prova (solo alcune telefonate).
La decisione
La Corte di Cassazione ha: - rigettato le censure relative alla competenza territoriale, confermando la scelta del Tribunale di Rovigo (la manifestazione operativa dell'associazione fu nell'autosalone di Occhiobello); - respinto le doglianze sul merito probatorio e sulla qualificazione dei ruoli (la valutazione dei fatti e delle fonti di prova è rimasta di competenza del giudice di merito); - dichiarato inammissibili i ricorsi di Boschelli e Bernardi (con condanna degli stessi al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende); - ritenuto fondati, ma limitatamente a profili di motivazione, i ricorsi di Zanchetta, Craciun e Pieretto nella parte in cui la Corte d'appello non ha motivatamente valutato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: pertanto ha annullato la sentenza impugnata solo in ordine all'applicabilità delle attenuanti generiche per tali tre imputati e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio su quel punto; - ha confermato l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale nei restanti profili e ha respinto le altre censure.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte conferma la valutazione del giudice di merito circa l'esistenza dell'associazione e i ruoli dei partecipanti; la partecipazione viene valutata sulla base della convergenza probatoria e della manifestazione operativa del sodalizio.
art. 8, comma terzo, cod. proc. pen. (competenza per reati permanenti)
Applicato il criterio secondo cui per i reati permanenti la competenza territoriale è del giudice del luogo in cui la consumazione è iniziata ovvero in cui l'operatività del sodalizio è divenuta esternamente percepibile; rilevata la manifestazione operativa nell'autosalone di Occhiobello.
art. 9 cod. proc. pen. (criteri residuali di competenza)
Richiamato come criterio residuale; non è stato ritenuto prevalente rispetto al criterio di cui all'art. 8 ter per la fattispecie.
art. 210 cod. proc. pen. (vaglio preventivo dell'attendibilità del teste)
La Corte ha ritenuto infondato il motivo che contestava un presunto vaglio a priori dell'attendibilità del teste Leu, confermando che la rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 133 per le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha rilevato la mancata motivazione sulla loro concessione da parte della Corte d'appello e ha disposto annullamento limitato su tale profilo.
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha affermato che la Corte d'appello doveva esprimere specifica e motivata valutazione sulla richiesta delle attenuanti generiche; l'omissione ha comportato l'annullamento limitato e il rinvio.
art. 99 cod. pen. (recidiva)
Invocato da Boschelli per contestare il riconoscimento della recidiva; la Cassazione l'ha ritenuto inammissibile perché la doglianza attiene a profili rinunciati in sede di concordato.
art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato in appello)
Richiamato per stabilire i limiti di ammissibilità del ricorso in cassazione avverso sentenze emesse su concordato: non sono ammissibili censure su motivi rinunciati o su determinazione della pena non illegale rispetto ai limiti edittali.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e ammende per ricorso inammissibile)
Applicato a carico dei ricorrenti Boschelli e Bernardi per l'inammissibilità dei loro ricorsi; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (cancellazione delle condanne)
Richiamato nel contesto della difesa di Boschelli circa la cancellazione di precedenti condanne; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile dato il contesto del concordato e delle rinunce processuali.
art. 648 cod. pen. e art. 646 cod. pen. (reati riqualificati)
Norme indicate come riqualificazioni di alcuni capi di imputazione nel giudizio di merito; la Cassazione non ha riformulato tali valutazioni.
Massime di principio
- Competenza per associazione per delinquere: si applica il criterio del luogo in cui l'operatività del sodalizio diventa esternamente percepibile (non necessariamente il luogo della costituzione formale).
- Impugnazioni sulla valutazione probatoria in Cassazione: la Corte non rifa la cognizione di merito; il ricorso deve dimostrare vizi di legittimità (contraddittorietà, illogicità o mancanza di motivazione) non una semplice diversa lettura degli elementi.
- Rinnovazione istruttoria in appello: è rimedio eccezionale; il giudice d'appello può negarla se ritiene che l'istruttoria di primo grado sia completa e sufficiente per decidere.
- Circostanze attenuanti generiche: l'appellante deve ottenere una motivazione specifica da parte del giudice dell'appello; la mancanza di motivazione su questo punto può comportare annullamento limitato e rinvio.
- Concordato in appello e limiti della cassazione: doglianze su profili rinunciati nel concordato o su determinazione della pena non illegale sono spesso inammissibili in Cassazione.
- Rischio di sanzioni per ricorsi inammissibili: la presentazione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende.
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