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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11591/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo (sostenendo che il "pactum" e la direzione dell'associazione sarebbero avvenuti in altre province); 2) vizio di motivazione e errata qualificazione come promotori/ideatori dell'associazione per delinquere (contestate le valutazioni probatorie e la qualificazione soggettiva); 3) diniego della rinnovazione istruttoria con audizione del teste/parte Costinel (Leu) e della sua dichiarazione notarile; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e conseguente determinazione della pena; 5) per Boschelli, censura della recidiva riconosciuta; 6) per Bernardi, insufficienza ed aspecificità della prova (solo alcune telefonate).

La decisione

La Corte di Cassazione ha: - rigettato le censure relative alla competenza territoriale, confermando la scelta del Tribunale di Rovigo (la manifestazione operativa dell'associazione fu nell'autosalone di Occhiobello); - respinto le doglianze sul merito probatorio e sulla qualificazione dei ruoli (la valutazione dei fatti e delle fonti di prova è rimasta di competenza del giudice di merito); - dichiarato inammissibili i ricorsi di Boschelli e Bernardi (con condanna degli stessi al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende); - ritenuto fondati, ma limitatamente a profili di motivazione, i ricorsi di Zanchetta, Craciun e Pieretto nella parte in cui la Corte d'appello non ha motivatamente valutato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: pertanto ha annullato la sentenza impugnata solo in ordine all'applicabilità delle attenuanti generiche per tali tre imputati e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio su quel punto; - ha confermato l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale nei restanti profili e ha respinto le altre censure.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    La Corte conferma la valutazione del giudice di merito circa l'esistenza dell'associazione e i ruoli dei partecipanti; la partecipazione viene valutata sulla base della convergenza probatoria e della manifestazione operativa del sodalizio.

  • art. 8, comma terzo, cod. proc. pen. (competenza per reati permanenti)

    Applicato il criterio secondo cui per i reati permanenti la competenza territoriale è del giudice del luogo in cui la consumazione è iniziata ovvero in cui l'operatività del sodalizio è divenuta esternamente percepibile; rilevata la manifestazione operativa nell'autosalone di Occhiobello.

  • art. 9 cod. proc. pen. (criteri residuali di competenza)

    Richiamato come criterio residuale; non è stato ritenuto prevalente rispetto al criterio di cui all'art. 8 ter per la fattispecie.

  • art. 210 cod. proc. pen. (vaglio preventivo dell'attendibilità del teste)

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo che contestava un presunto vaglio a priori dell'attendibilità del teste Leu, confermando che la rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 133 per le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha rilevato la mancata motivazione sulla loro concessione da parte della Corte d'appello e ha disposto annullamento limitato su tale profilo.

  • art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte ha affermato che la Corte d'appello doveva esprimere specifica e motivata valutazione sulla richiesta delle attenuanti generiche; l'omissione ha comportato l'annullamento limitato e il rinvio.

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    Invocato da Boschelli per contestare il riconoscimento della recidiva; la Cassazione l'ha ritenuto inammissibile perché la doglianza attiene a profili rinunciati in sede di concordato.

  • art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato in appello)

    Richiamato per stabilire i limiti di ammissibilità del ricorso in cassazione avverso sentenze emesse su concordato: non sono ammissibili censure su motivi rinunciati o su determinazione della pena non illegale rispetto ai limiti edittali.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e ammende per ricorso inammissibile)

    Applicato a carico dei ricorrenti Boschelli e Bernardi per l'inammissibilità dei loro ricorsi; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (cancellazione delle condanne)

    Richiamato nel contesto della difesa di Boschelli circa la cancellazione di precedenti condanne; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile dato il contesto del concordato e delle rinunce processuali.

  • art. 648 cod. pen. e art. 646 cod. pen. (reati riqualificati)

    Norme indicate come riqualificazioni di alcuni capi di imputazione nel giudizio di merito; la Cassazione non ha riformulato tali valutazioni.

Massime di principio

  • Competenza per associazione per delinquere: si applica il criterio del luogo in cui l'operatività del sodalizio diventa esternamente percepibile (non necessariamente il luogo della costituzione formale).
  • Impugnazioni sulla valutazione probatoria in Cassazione: la Corte non rifa la cognizione di merito; il ricorso deve dimostrare vizi di legittimità (contraddittorietà, illogicità o mancanza di motivazione) non una semplice diversa lettura degli elementi.
  • Rinnovazione istruttoria in appello: è rimedio eccezionale; il giudice d'appello può negarla se ritiene che l'istruttoria di primo grado sia completa e sufficiente per decidere.
  • Circostanze attenuanti generiche: l'appellante deve ottenere una motivazione specifica da parte del giudice dell'appello; la mancanza di motivazione su questo punto può comportare annullamento limitato e rinvio.
  • Concordato in appello e limiti della cassazione: doglianze su profili rinunciati nel concordato o su determinazione della pena non illegale sono spesso inammissibili in Cassazione.
  • Rischio di sanzioni per ricorsi inammissibili: la presentazione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende.

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