Risposta n. 436 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene che il credito d'imposta possa essere ceduto e utilizzato dalla consolidante senza applicazione del limite di 2 milioni previsto dall'art. 34 L. 23 dicembre 2000 n. 388, sostenendo che non esiste vincolo normativo specifico e che ciò eviterebbe una discriminazione rispetto ai soggetti non consolidati.
Credito maturato a seguito di distribuzione delle cd. riserve "in sospensione di imposta" – limiti alla compensazione dei crediti nel consolidato fiscale – articolo 7, lettera b), del D.M. 1° marzo 2018
Il quesito
Se il credito d'imposta derivante dall'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione, originato dalla distribuzione di riserve in sospensione di imposta, soggiace ai limiti quantitativi per l'utilizzo in compensazione da parte della consolidante o se sia liberamente utilizzabile all'interno del consolidato fiscale.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che il credito, previsto dall'art. 13, comma 5, della L. 342/2000 (pari all'imposta sostitutiva originariamente versata), può essere trasferito alla consolidante ma è soggetto ai limiti previsti dall'art. 7, lett. b) del D.M. 1° marzo 2018 e dall'art. 25 del D.Lgs. 241/1997 (ora art. 34 L. 388/2000), ossia utilizzabile fino all'ammontare dell'IRES risultante dalla dichiarazione del consolidato e comunque nei limiti (oggi 2 milioni di euro) per la compensazione orizzontale.
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