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Messaggio

Messaggio numero 17511 del 09-09-2011

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina la ripresa del pagamento delle rate contributive sospese per il sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, fissando al 16 dicembre 2011 il versamento delle rate scadute tra gennaio e ottobre 2011. Inoltre proroga, per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata residenti o operanti nei comuni interessati, i termini di versamento dei contributi previdenziali e dell’acconto delle imposte, con maggiorazioni crescenti fino al 2% per i versamenti effettuati entro il 5 dicembre 2011, nonché senza maggiorazione per il secondo o unico acconto delle imposte entro il 5 dicembre 2011.

Ripresa riscossione rate sospese e differimento versamenti contributivi 2011 per soggetti colpiti dal sisma Abruzzo 2009

Riattivazione della riscossione e differimento dei versamenti per i soggetti colpiti dal sisma Abruzzo 2009

Il documento riguarda due profili connessi agli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6 aprile 2009: da un lato, la ripresa della riscossione delle rate contributive sospese; dall’altro, il differimento di alcuni termini di versamento per l’anno 2011 a favore di specifiche categorie di contribuenti e iscritti previdenziali. Le disposizioni richiamano varie fonti normative e precisano le scadenze operative da rispettare.

Ripresa del pagamento delle rate sospese

Con riferimento ai contributi oggetto di sospensione per l’evento sismico del 6 aprile 2009, il documento richiama la disciplina già illustrata con circolare n. 117 del 17 agosto 2010, adottata in attuazione dell’art. 39, commi 3-bis e 3-quater, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

La normativa originaria aveva previsto che il recupero dei contributi relativi al periodo aprile 2009 - dicembre 2010 avvenisse mediante il versamento di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere da gennaio 2011.

Successivamente, l’art. 2, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha sospeso la riscossione delle rate con scadenza tra gennaio 2011 e ottobre 2011, rinviando la disciplina della ripresa a un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In attuazione di tale previsione, il DPCM 4 agosto 2011 ha stabilito che:

  • il versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011, previste dall’art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del D.L. n. 78/2010, deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2011.

Ne consegue che i soggetti interessati dalla sospensione devono versare gli importi relativi alle rate da gennaio a ottobre 2011 entro e non oltre il 16 dicembre 2011.

Per le modalità operative di versamento, il documento rinvia alle istruzioni già contenute nel messaggio n. 15745 del 15 giugno 2010.

Differimento dei versamenti contributivi per artigiani, commercianti e Gestione separata

Il DPCM 4 agosto 2011 dispone anche, all’art. 3, lo slittamento dei termini di versamento dei contributi previdenziali per i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del DPCM 12 maggio 2011.

I contributi interessati sono quelli il cui pagamento è collegato alle scadenze previste per le imposte sui redditi, e in particolare:

  • il saldo 2010;
  • il primo acconto 2011;
  • il secondo acconto 2011.

Si tratta, nello specifico, dei contributi dovuti:

  • dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale;
  • dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

Ambito soggettivo e territoriale

Le agevolazioni riguardano i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del DPCM 12 maggio 2011, residenti ovvero operanti nei territori dei comuni individuati dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009.

Nuove scadenze e maggiorazioni

Per tali soggetti, i versamenti che dovevano essere effettuati:

  • entro il 6 luglio 2011 senza maggiorazione, oppure
  • entro il 5 agosto 2011 con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, sono differiti secondo il seguente calendario:
  • dal 6 agosto al 5 settembre 2011, con maggiorazione dello 0,80%;
  • dal 6 settembre al 4 ottobre 2011, con maggiorazione dell’1,20%;
  • dal 5 ottobre al 3 novembre 2011, con maggiorazione dell’1,60%;
  • dal 4 novembre al 5 dicembre 2011, con maggiorazione del 2,00%.

Secondo o unico acconto delle imposte sui redditi

Il DPCM stabilisce inoltre che, per gli stessi soggetti, il versamento del secondo o unico acconto delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi può essere effettuato entro il 5 dicembre 2011 senza applicazione di maggiorazioni.

Rinvii e indicazioni operative

Il documento non fornisce ulteriori istruzioni tecniche oltre ai rinvii alle precedenti circolari e messaggi. Le indicazioni operative specifiche per i versamenti delle rate sospese sono pertanto quelle già richiamate nel messaggio n. 15745 del 15 giugno 2010.

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