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Legge

L.R. Basilicata 44/2023

NORME PER LA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI

Normativa regionaleL.R. Basilicata 44/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata la sicurezza dello sci e delle altre discipline della neve, definendo aree sciabili, obblighi dei gestori, soccorso, assicurazione, comportamenti degli utenti e sanzioni. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e abroga la precedente legge regionale n. 22/2009.

Sicurezza nella pratica degli sport invernali in Basilicata

Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali in Basilicata

La legge disciplina, nel territorio della Regione Basilicata, la sicurezza nella pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché la gestione sicura delle aree sciabili attrezzate. Il testo coordina la normativa regionale con il d.lgs. n. 40/2021 e successive modifiche, abrogando la precedente disciplina del 2009.

Ambito di applicazione e raccordo con la normativa statale

La Regione interviene in attuazione della disciplina statale in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, regolando:

  • la definizione e individuazione delle aree sciabili attrezzate;
  • gli obblighi dei gestori degli impianti e delle piste;
  • il soccorso lungo le piste;
  • l’assicurazione obbligatoria dei gestori;
  • i comportamenti degli utenti;
  • il regime sanzionatorio e la vigilanza. La normativa regionale opera solo in Basilicata e rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, alla normativa statale vigente.

Aree sciabili attrezzate e loro individuazione

La Giunta regionale individua con propria deliberazione le aree sciabili attrezzate, cioè superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprensive di piste, impianti di risalita e di innevamento, destinate abitualmente alla pratica degli sport sulla neve, in particolare sci, snowboard, sci di fondo, slitta e slittino.

La Giunta determina anche le ulteriori aree previste dalla disciplina statale, secondo le modalità ivi stabilite. L’individuazione avviene sentiti i gestori e comprende la segnaletica e l’indicazione delle piste di raccordo dotate dei requisiti prescritti.

L’atto regionale di individuazione:

  • equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza;
  • costituisce presupposto per la costituzione coattiva di servitù e usi civici connessi alla gestione delle aree;
  • richiede il previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalla Giunta.

All’interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori individuano inoltre i tratti di pista da riservare, su richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico.

Classificazione, segnalazione e delimitazione delle piste

Le piste di discesa, di fondo, di slitta e di slittino sono classificate, segnalate e delimitate dai gestori secondo il grado di difficoltà e in conformità alla disciplina statale. Devono essere riservate e segnalate anche le aree destinate a parco giochi e alla pratica dei principianti.

La segnaletica nelle aree sciabili attrezzate è predisposta dai gestori nel rispetto delle disposizioni statali, con particolare attenzione alla chiarezza delle indicazioni per gli utenti.

Preparazione, manutenzione e protezione delle piste

I gestori devono preparare adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti, al fine di garantire condizioni idonee alla sicura agibilità e pratica degli sport sulla neve. Sono responsabili della chiusura degli impianti in caso di accertato pericolo per l’utenza.

Devono inoltre attuare le misure previste dalla normativa statale e, in particolare:

  • curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;
  • eliminare gli ostacoli rimovibili non facilmente visibili dagli sciatori;
  • proteggere e segnalare gli ostacoli non rimovibili o temporaneamente non rimovibili;
  • effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste, compresi gli interventi necessari per la stabilità dei terreni e la corretta regimazione delle acque;
  • proteggere le piste da pericoli quali valanghe e frane, sulla base di ragionevoli previsioni;
  • collocare barriere anticaduta nei punti particolarmente pericolosi;
  • segnalare e proteggere le intersezioni con strade aperte al pubblico transito e con le aree di attesa degli impianti di risalita;
  • adottare, nella realizzazione e nell’esercizio delle barriere e dei sistemi di protezione, accorgimenti idonei a considerare l’eventuale urto dello sciatore.

Nella produzione di neve artificiale i gestori non devono utilizzare additivi dannosi per l’ambiente. Le misure di protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi se il servizio piste non è adeguatamente attrezzato.

Gestione degli impianti e responsabilità del gestore

Ai gestori delle aree sciabili si impone, oltre agli obblighi previsti dalla disciplina statale, di:

  • segnalare adeguatamente il grado di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista;
  • predisporre sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente;
  • effettuare la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili;
  • segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo per gli utenti;
  • rimuovere gli ostacoli e migliorare l’accessibilità per le persone con disabilità, in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche.

I gestori nominano un direttore responsabile delle piste secondo la disciplina statale; le modalità di individuazione e la formazione del personale sono demandate a deliberazione della Giunta regionale.

In caso di ripetuta violazione degli obblighi di gestione, si applica il regime previsto dalla normativa statale richiamata.

Obbligo di soccorso e trasporto degli infortunati

I gestori delle aree sciabili attrezzate devono assicurare il primo soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste secondo la disciplina statale.

Per l’attuazione di tali obblighi possono stipulare convenzioni con:

  • il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico;
  • corpi o enti dello Stato;
  • associazioni di volontariato con specifiche competenze.

I gestori comunicano alla struttura regionale competente i dati richiesti dalla normativa statale per gli adempimenti di competenza.

Assicurazione dei gestori

I gestori delle aree sciabili attrezzate devono stipulare una specifica assicurazione per la responsabilità civile verso utenti e terzi per i danni derivanti da responsabilità del gestore nell’uso delle aree.

Regole di comportamento degli utenti

Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono rispettare le norme di comportamento previste dalla disciplina statale. In ogni caso devono mantenere una condotta che non metta a rischio l’incolumità altrui e non provochi danni a persone o cose.

Devono inoltre adeguare velocità e traiettoria:

  • alle proprie capacità tecniche;
  • alle condizioni ambientali;
  • al tipo di pista affrontata;
  • alla sicurezza delle persone a valle;
  • alle prescrizioni localmente segnalate.

Le disposizioni valgono anche per chi pratica snowboard, telemark e altre tecniche di discesa.

Sanzioni amministrative e misure sui titoli di trasporto

Per le violazioni si applica il regime sanzionatorio previsto dalla normativa statale richiamata. I proventi delle sanzioni sono riscossi dal Comune sul cui territorio si trova l’area sciabile; se la pista interessa più Comuni, è competente il Comune capofila.

In caso di particolare gravità o reiterazione delle violazioni, oltre alla sanzione pecuniaria può essere disposto:

  • il ritiro del titolo giornaliero (skipass);
  • la sospensione del titolo plurigiornaliero fino a tre giorni.

Al trasgressore deve essere rilasciato un documento per consentire il solo rientro al domicilio tramite gli impianti strettamente necessari. In caso di ulteriore reiterazione, il titolo può essere ritirato definitivamente.

È vietato ai gestori vendere, per il periodo di ritiro o sospensione, un nuovo titolo di transito al soggetto sanzionato; la violazione di tale divieto comporta una sanzione amministrativa di 250 euro.

Vigilanza e controlli

Il controllo sull’osservanza della legge e della normativa statale richiamata, nonché l’irrogazione delle sanzioni, sono affidati ai corpi di polizia locali nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche.

Abrogazione, neutralità finanziaria ed entrata in vigore

Dall’entrata in vigore della legge è abrogata la legge regionale Basilicata 22 luglio 2009, n. 22, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

L’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

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