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Legge

L.R. Basilicata 46/2023

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 12 SETTEMBRE 2000, N. 57 “USI CIVICI E LORO GESTIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 1766/1927 E R.D. N. 332/1928

Normativa regionaleL.R. Basilicata 46/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la L.R. Basilicata n. 57/2000 su definizione, gestione, legittimazione, affrancazione e alienazione dei terreni gravati da usi civici. Introduce criteri per occupazioni arbitrarie, valori e canoni, un termine per le istanze al 31 dicembre 2024 nei casi già coperti da perizia generale approvata, e coordina il procedimento con Regione, Comuni e Ministero della cultura.

Modifiche alla disciplina regionale lucana sugli usi civici

Modifiche alla disciplina regionale sugli usi civici in Basilicata

La legge interviene sulla L.R. Basilicata 12 settembre 2000, n. 57, aggiornando la disciplina di usi civici, legittimazione, affrancazione, alienazione e mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati. Il quadro resta applicabile esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata e si coordina con la normativa statale in materia di usi civici e domini collettivi.

Definizione, tutela e gestione degli usi civici

La disciplina regionale richiama espressamente la L. n. 1766/1927 e la L. n. 168/2017. L’accertamento degli usi civici e la classificazione delle terre gravate avviene secondo le procedure statali, mediante provvedimento amministrativo regionale fondato su verifiche e perizie demaniali e su istruttorie storiche, giuridiche e catastali, oppure con provvedimento giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

Le terre accertate come gravate da uso civico sono assoggettate al vincolo paesaggistico dall’entrata in vigore della L. n. 431/1985. La gestione dei beni è ricondotta all’art. 12 della L. n. 1766/1927, agli artt. 39 e 41 del R.D. n. 332/1928 e alle disposizioni della L. n. 168/2017 sui domini collettivi.

Alienazione e temporaneo mutamento di destinazione d’uso

I Comuni possono chiedere alla Regione l’autorizzazione all’alienazione o al temporaneo mutamento di destinazione d’uso dei terreni civici, se ne ricorrono le condizioni.

Per l’alienazione, la legge richiede che i terreni abbiano perso irreversibilmente, prima del 6 settembre 1985, la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione, e che le opere eventualmente realizzate siano state autorizzate dal Comune. Inoltre, i terreni devono risultare conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

Il temporaneo mutamento di destinazione è ammissibile solo se la diversa destinazione reca un reale e diretto beneficio alla collettività e non compromette la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale del bene.

Il procedimento richiede la valutazione congiunta del Ministero della cultura, da acquisire nell’ambito di un accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 da disciplinare con apposito accordo. I provvedimenti sono adottati con determinazione dirigenziale dell’Ufficio regionale competente e trascritti senza indugio nei registri immobiliari.

Destinazione dei proventi e criteri di stima

I proventi e le indennità derivanti da alienazioni e mutamenti temporanei di destinazione devono essere destinati alle finalità dell’art. 24 della L. n. 1766/1927.

Il valore delle aree da alienare è fissato in un ventesimo della base imponibile IMU, limitatamente alla superficie effettivamente edificata o edificabile secondo lo strumento urbanistico vigente.

La Regione monitora l’applicazione della disciplina e può adottare provvedimenti, anche in corso di procedimento, se Comuni o privati non rispettano le prescrizioni previste.

Occupazioni arbitrarie e legittimazione

Ai fini dell’art. 9 della L. n. 1766/1927, sono qualificati come arbitri occupatori i soggetti che occupano da almeno dieci anni, senza titolo o a qualunque altro titolo/concessione comunale, terreni del demanio civico o del demanio civico trasferito al patrimonio disponibile comunale, con o senza provvedimento di sdemanializzazione, purché tali terreni abbiano conservato senza soluzione di continuità l’antica destinazione agro-silvo-pastorale.

Procedura di legittimazione e affrancazione

Le istanze di legittimazione previste dall’art. 9 della L. n. 1766/1927 sono presentate al Comune e rese esecutive dalla Regione, anche con contestuale affrancazione, con riduzione del 50% dell’importo dovuto per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Quando esiste il provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali relativo al Comune interessato, il Comune riceve e istruisce le istanze e trasmette gli atti alla Regione per il provvedimento conclusivo. Quando quel provvedimento manca, l’istanza è presentata direttamente alla Regione ed è accompagnata da perizia stralcio giurata redatta da perito demaniale iscritto all’albo; segue l’istruttoria regionale, la notifica al Comune, la pubblicazione all’albo pretorio e la valutazione delle eventuali osservazioni prima del provvedimento definitivo.

Determinazione dei canoni e del capitale di affrancazione

Per la legittimazione:

  • nelle aree agricole, il canone corrisponde al reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo di prima classe, adeguato alle disposizioni fiscali sui redditi;
  • nelle aree non agricole, il canone è pari al 3 per mille del valore IMU dell’area.

Il capitale di affrancazione è pari a 15 volte il canone di legittimazione. Restano salvi i diritti alla riscossione dei canoni pregressi e degli eventuali oneri amministrativi previsti dall’art. 39 della L. n. 1766/1927.

I capitali di legittimazione sono destinati alle finalità di cui all’art. 24 della L. n. 1766/1927.

Definizione dei livelli e chiarimenti terminologici

La legge precisa che per “livelli” si intendono i diritti costituiti su terre civiche che trovano titolo nelle leggi eversive della feudalità precedenti alla L. n. 1766/1927.

Viene inoltre corretto un riferimento lessicale nell’art. 15 della L.R. n. 57/2000, sostituendo il termine “epigei” con “ipogei”.

Procedura per i Comuni con perizia generale già approvata

Per i Comuni la cui perizia generale sia già stata approvata secondo il regolamento regionale del 2009, il Comune istruisce le istanze di legittimazione ed eventuale affrancazione e incamera il dovuto secondo quanto stabilito nell’elaborato peritale approvato. Successivamente trasmette elenchi, atti e allegati all’Ufficio regionale competente, che adotta il provvedimento conclusivo con determinazione dirigenziale, trascrivibile nei registri immobiliari.

Le istanze in tali casi devono essere presentate entro il 31 dicembre 2024.

Per le aree non agricole che la perizia generale prevedeva di trasferire al patrimonio disponibile comunale ai sensi dell’abrogato art. 5, comma 2, tali aree possono essere legittimate, anche con affrancazione, applicando l’art. 10 della L. n. 1766/1927 e il canone del 3 per mille del valore IMU.

Regime procedimentale e effetti dei provvedimenti

Gli atti amministrativi derivanti dall’applicazione della normativa sugli usi civici hanno carattere complesso e la loro adozione e regolamentazione restano affidate alle singole normative nazionali di settore.

I provvedimenti conclusivi, sia in materia di alienazione, mutamento di destinazione, legittimazione o affrancazione, sono adottati dal dirigente dell’Ufficio regionale competente in materia di usi civici e devono essere trascritti senza indugio nei registri immobiliari.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

Testo integrale

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