L.R. Basilicata 45/2023
MISURE DIRETTE A GARANTIRE LE PRESTAZIONI SANITARIE DI DIAGNOSI PRE-IMPIANTO (PGT)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Basilicata garantisce alle coppie residenti portatrici di patologie genetiche trasmissibili, con i requisiti di gravità previsti dalla legge n. 194/1978, le prestazioni di diagnosi pre-impianto (PGT) a carico del Sistema Sanitario Regionale, con la compartecipazione secondo le regole vigenti per la PMA. Previsti stanziamenti di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. In vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Prestazioni sanitarie di diagnosi pre-impianto (PGT) a carico del SSR per coppie residenti in Basilicata
Prestazioni di diagnosi pre-impianto (PGT) in Basilicata
La legge regionale interviene per tutelare il diritto alla salute della donna, garantendo nel territorio della Basilicata le prestazioni sanitarie di diagnosi pre-impianto (PGT) alle coppie residenti portatrici di patologie genetiche trasmissibili. La disciplina si applica ai soggetti che rientrano nei criteri di gravità richiamati dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194.
Ambito di applicazione e destinatari
Le prestazioni sono riconosciute alle coppie:
- residenti nel territorio regionale;
- portatrici di patologie genetiche trasmissibili;
- rispondenti ai criteri di gravità previsti dalla normativa statale richiamata.
L’intervento ha portata esclusivamente regionale e riguarda le prestazioni di diagnosi pre-impianto nell’ambito della procreazione medicalmente assistita.
Regime economico e partecipazione alla spesa
Le spese per le prestazioni di PGT sono poste a carico del Sistema Sanitario Regionale. Resta però ferma la compartecipazione alle spese secondo le regole già vigenti per la procreazione medicalmente assistita (PMA), senza introdurre un regime completamente gratuito.
Copertura finanziaria
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 60.000 euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025. Per gli anni successivi, l’entità dello stanziamento sarà determinata con la legge di stabilità.
La copertura è assicurata mediante prelevamento dallo stanziamento della Missione 20, Programma 03, che presenta sufficiente disponibilità. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie, individuando i pertinenti Missioni, Programmi e Capitoli.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Non risultano disposizioni transitorie ulteriori o termini di scadenza espressi.
Testo integrale
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