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Sentenza

Sentenza del 17/03/2015 n. 567 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Ne bis in idem - applicazione al processo tributario - è necessaria. Pluralità di istanze di rimborso per lo stesso tributo - pluralità di ricorsi - pluralità di processi - declaratoria di inammissibilità per quelli successivi al primo - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso, ritenendo che non fosse possibile instaurare o coltivare un ulteriore processo avente a oggetto la stessa domanda di rimborso già sottoposta al giudice nel primo procedimento. Il primo giudizio ha quindi mantenuto la propria priorità e il secondo è stato definito con declaratoria di inammissibilità.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha presentato due istanze di rimborso per il medesimo tributo e ha successivamente proposto due distinti ricorsi, impugnando sia il diniego espresso relativo alla prima istanza sia il diniego tacito formatosi sulla seconda. Poiché il primo giudizio era ancora pendente, il secondo ricorso riguardava la stessa pretesa sostanziale e la medesima controversia, con conseguente applicazione del principio del ne bis in idem e della litispendenza nel processo tributario.

Norme richiamate

  • Art. 21 del d.lgs. 546/1992

    La norma disciplina il termine e le modalità per proporre il ricorso tributario. Nel caso esaminato, il ricorso successivo non può essere utilizzato per duplicare una controversia già pendente sulla medesima pretesa.

  • Art. 2, comma 8, del d.lgs. 322/1998

    La disposizione è richiamata in relazione alla disciplina delle dichiarazioni fiscali e delle istanze connesse al rimborso. La pluralità di istanze non consente comunque la duplicazione dei giudizi quando esse riguardano il medesimo tributo e la stessa pretesa restitutoria.

  • Principio del ne bis in idem e litispendenza nel processo tributario

    Anche nel processo tributario non possono coesistere più giudizi aventi lo stesso oggetto, tra le stesse parti e fondati sulla medesima pretesa. Il processo instaurato successivamente deve essere dichiarato inammissibile, ove il primo sia ancora pendente.

Massime di principio

  • Quando vengono presentate più istanze di rimborso relative allo stesso tributo e alla stessa pretesa, la successiva impugnazione non può generare un processo autonomo se la prima controversia è ancora pendente.
  • La distinzione tra diniego espresso e diniego tacito non elimina il rischio di litispendenza: ciò che rileva principalmente è l'identità sostanziale della domanda e della pretesa fatta valere.
  • In presenza di più atti o silenzi dell'Amministrazione riferiti alla stessa richiesta di rimborso, il contribuente dovrebbe coordinare le iniziative processuali ed evitare ricorsi duplicati.
  • Il ricorso successivo può essere dichiarato inammissibile anche se formalmente impugna un atto diverso, quando tale atto costituisce una reiterazione o una diversa manifestazione della stessa pretesa già sottoposta al giudice.
  • La pendenza del primo giudizio attribuisce priorità a quest'ultimo; il secondo procedimento non può essere utilizzato per ottenere una nuova decisione sul medesimo rapporto tributario.

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