Sentenza del 20/01/2016 n. 233 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Sub concessione di beni demaniali - Obbligo di versare l'imposta di registro - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione per euro 51.349,57, comprensivi di sanzioni e interessi, ritenendo dovuta l'imposta di registro sulla registrazione di un contratto di sub-concessione di un bene demaniale aeroportuale. L'Amministrazione aveva qualificato la sub-concessione come locazione di bene strumentale ai sensi dell'art. 35, comma 10-quinquies, del d.l. n. 223/2006. La società ha contestato, tra l'altro, la decadenza dell'azione impositiva, la qualificazione dell'imposta, l'illegittimità dell'avviso e l'equiparazione tra sub-concessione demaniale e locazione.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la sub-concessione aeroportuale non costituisca un contratto di locazione di beni strumentali, ma un rapporto privatistico collegato e funzionale alla concessione amministrativa del bene demaniale. Il contratto trasferisce al subconcessionario le sole facoltà spettanti al concessionario, nell'ambito della gestione unitaria e dell'interesse pubblico sotteso alla concessione originaria. Pertanto, non sussiste l'obbligo di versare l'imposta di registro previsto per le locazioni di immobili strumentali ai sensi dell'art. 35, comma 10-quinquies, del d.l. n. 223/2006. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 35, comma 10-quinquies, d.l. n. 223/2006
La disposizione non si applica automaticamente ai contratti di sub-concessione di beni demaniali, poiché tali rapporti non sono necessariamente assimilabili a locazioni di immobili strumentali.
Art. 76, comma 1, d.P.R. n. 131/1986
È stato invocato dalla società con riferimento alla decadenza dal potere di richiedere l'imposta; la decisione di primo grado aveva ritenuto non fondata l'eccezione, ma l'appello è stato comunque accolto sulla diversa questione della natura del rapporto.
Artt. 15, comma 1, e 76, d.P.R. n. 131/1986
Sono stati richiamati dal giudice di primo grado per ritenere applicabile la disciplina impositiva sopravvenuta e non decaduta l'azione dell'Amministrazione.
Artt. 54, comma 5, e 55, d.P.R. n. 131/1986
La società aveva contestato anche l'utilizzo della procedura prevista dall'art. 54, comma 5, anziché di quella dell'art. 55; la decisione d'appello ha definito la controversia riconoscendo l'erroneità della qualificazione sostanziale del contratto come locazione.
Art. 112 c.p.c.
La Commissione ha ritenuto esaminate tutte le questioni rilevanti e rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- La sub-concessione di un bene demaniale non è automaticamente una locazione: occorre verificare la natura pubblicistica del bene, il collegamento con la concessione originaria, i poteri trasferiti e i vincoli funzionali all'interesse pubblico.
- Quando il rapporto riguarda soltanto il trasferimento delle facoltà del concessionario ed è funzionalmente integrato nella gestione di una struttura pubblica, può essere qualificato come rapporto derivato dalla concessione e non come locazione di immobile strumentale.
- L'imposta prevista per le locazioni di immobili strumentali non può essere applicata per analogia a una sub-concessione demaniale se manca una sostanziale equivalenza giuridica tra i due contratti.
- Per stabilire il trattamento fiscale di un contratto è necessario considerare la sua causa concreta e la funzione economico-amministrativa, non soltanto il fatto che esso attribuisca a un soggetto la disponibilità materiale di un immobile.
- La presenza di un bene demaniale e di vincoli di destinazione non esclude la natura privatistica della sub-concessione, ma ne evidenzia il carattere accessorio, complementare e integrativo rispetto alla concessione amministrativa principale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 287 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 290 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 293 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 307 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →