Circolare numero 45 del 18-02-2015
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e Pensionati (C.E.S.A.L.P.) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e C.E.S.A.L.P. per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinate modalità di riscossione, misura del contributo, costi del servizio, tempi e modalità di riversamento all’associazione, clausole di salvaguardia e protezione dei dati personali. Sono inoltre fornite le istruzioni operative e contabili, con il codice causale W390 e i conti GPA11458, GPA25458 e GPA35458, nonché gli adempimenti delle strutture territoriali per la reportistica e il rendiconto annuale.
Convenzione INPS-C.E.S.A.L.P. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
Convenzione INPS-C.E.S.A.L.P. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e la Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e Pensionati (C.E.S.A.L.P.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono definiti il meccanismo di riscossione tramite UNIEMENS, i costi del servizio, i flussi di riversamento delle somme all’associazione, le clausole di tutela per l’Istituto e le istruzioni contabili e operative per le strutture periferiche.
Ambito della convenzione e natura della riscossione
La convenzione è stata stipulata il 28 novembre 2014 ed è stata approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, in attuazione della legge 4 giugno 1973, n. 311. Essa riguarda la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione.
L’INPS effettua la riscossione congiuntamente a quella dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni. La circolare precisa che tale riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’Istituto.
Determinazione dell’importo e imputazione delle somme
Ai fini della convenzione, è considerato versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS. Qualora il datore di lavoro non versi integralmente i contributi obbligatori dovuti entro le scadenze previste, la quota destinata al contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.
L’INPS non effettua alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro con riferimento al versamento dei contributi oggetto della convenzione.
Costi del servizio di riscossione
I costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati per l’anno 2015 con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame è previsto un costo pari a 0,17 euro per ogni UNIEMENS.
Le eventuali variazioni annuali dei costi vengono comunicate per iscritto all’associazione, che può esercitare il recesso entro 60 giorni dalla comunicazione stessa. Restano inoltre a carico dell’associazione tutti gli ulteriori oneri connessi alla convenzione, compresi quelli fiscali.
Versamento delle somme all’associazione
L’INPS corrisponde alla sede nazionale della C.E.S.A.L.P., senza corresponsione di interessi o di altre somme a qualsiasi titolo, gli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS, al netto dei costi del servizio di riscossione. Il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.
Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione dell’associazione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Se l’acconto periodico dovuto all’associazione è inferiore a 50 euro, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a 50 euro.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
La convenzione contiene una forte clausola di esonero di responsabilità per l’INPS, che viene sollevato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti, dei terzi e di chiunque altro per gli effetti derivanti dall’applicazione del negozio giuridico. In particolare, l’Istituto è manlevato anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, comprese situazioni di pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’INPS è estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione e non risponde di eventuali restituzioni delle somme versate dalle imprese. L’associazione si obbliga inoltre a rimborsare le spese sostenute dall’Istituto qualora questo sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti associativi, con quantificazione delle spese secondo la vigente normativa sui compensi professionali.
L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni relative all’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, al legittimo esercizio dei poteri statutari, alla perdita dei requisiti di legge da parte dell’associazione o a sopravvenute esigenze normative e regolamentari. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS qualora emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC. In mancanza di rinnovo, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Ciascuna delle parti può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicare con raccomandata A/R o PEC. L’associazione è tenuta inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione.
Istruzioni operative e contabili
Alla C.E.S.A.L.P. è attribuito il codice di nuova istituzione W390. Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il nuovo codice causale W390, con significato di "Ass. Contr. C.E.S.A.L.P", e il relativo elemento previsto dalle istruzioni tecniche.
I contributi evidenziati con il codice W390 sono imputati al conto GPA25458. A fronte di tale imputazione, la procedura contabile genera la scrittura in partita doppia GPA35458 a GPA11458 per un importo pari a quello registrato in avere nel conto GPA25458. La circolare precisa che i saldi dei conti GPA25458 e GPA35458 devono concordare costantemente e che tali conti devono essere movimentati con codice documento 95 esclusivamente mediante la procedura automatizzata di ripartizione.
Le sedi devono stampare la reportistica generata dalla procedura in triplice copia: una destinata alle imprese che hanno versato il contributo, una all’ufficio competente per la contabilità della sede e una agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo.
I pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11458; a tale conto devono essere altresì addebitate le somme trattenute a titolo di rimborso spese, con contropartita in avere del conto GPA24042, e l’eventuale imposta di bollo, con contropartita in avere del conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11458 alla fine dell’esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio mediante la specifica procedura automatizzata.
Rendiconto annuale alle strutture territoriali
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere alla C.E.S.A.L.P. un apposito rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte alle imprese, l’ammontare delle somme corrisposte e l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute.
Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti di nuova istituzione GPA11458, GPA25458 e GPA35458.
Punti principali
Convenzione e ambito di applicazione
La convenzione, stipulata il 28 novembre 2014 tra INPS e C.E.S.A.L.P. e approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, riguarda la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il servizio è riservato alle imprese iscritte all’associazione e opera con le modalità previste per la riscossione dei contributi obbligatori INPS.
Modalità di riscossione e natura del contributo
L’INPS riscuote i contributi di assistenza contrattuale unitamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, con la stessa periodicità e secondo il D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva da parte dell’Istituto.
Determinazione dell’importo e gestione dei versamenti
È considerato versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori dovuti entro le scadenze di legge, la quota destinata all’assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali e relativi oneri accessori. L’INPS non effettua interventi diretti o controlli verso i datori di lavoro sul versamento di tali somme.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
Per l’anno 2015 il costo del servizio di riscossione è stato attualizzato con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. È previsto un importo di 0,17 euro per ogni UNIEMENS. Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, compreso quello fiscale, inerente alla convenzione.
Versamento delle somme all’associazione e soglia minima
L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse, al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente mette a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e importo. Se l’acconto periodico è inferiore a 50 euro, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a 50 euro.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro per effetti derivanti dalla convenzione, inclusi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto del negozio giuridico. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, anche con riferimento all’eventuale restituzione delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di contenzioso attinente ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sulla legittimità dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con modalità telematiche indicate dall’Istituto, eventuali variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione.
Istruzioni operative UNIEMENS e codice causale
Alle imprese aderenti viene attribuito il codice di nuova istituzione W390. Nel flusso UNIEMENS deve essere validato il nuovo codice causale W390, avente significato di "Ass. Contr. C.E.S.A.L.P.". I contributi esposti con tale codice sono imputati al conto GPA25458. La procedura genera la scrittura in partita doppia GPA35458 a GPA11458 per un importo pari a quello evidenziato in avere nel conto GPA25458; i saldi dei conti GPA25458 e GPA35458 devono concordare costantemente. I conti devono essere movimentati con codice documento 95 esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Contabilizzazione, reportistica e rendiconto
Le sedi devono stampare la reportistica in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, una per l’ufficio competente per la contabilità della sede e una per gli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse vanno accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11458, con addebito delle somme trattenute per rimborso spese sul conto GPA24042 e dell’eventuale imposta di bollo sul conto GPA25228. L’eventuale saldo finale del conto GPA11458 va ripreso nel nuovo esercizio tramite procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo alle elaborazioni, le strutture territoriali devono trasmettere alla C.E.S.A.L.P. un rendiconto con: contributi riscossi riferiti all’anno, somme corrisposte, spese e imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti di nuova istituzione GPA11458, GPA25458 e GPA35458.
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