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Circolare

Circolare INAIL n. 23 del 28 marzo 2011

Rinnovo della normativa per la regolamentazione dei rapporti libero professionali con i medici specialisti ambulatoriali

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce il nuovo Accordo INAIL/SUMAI, vigente dal 30 luglio 2010, che sostituisce la precedente disciplina del 2005 per i medici specialisti ambulatoriali a rapporto libero professionale. Vengono illustrati i principali aggiornamenti su sistema premiante, organizzazione del lavoro, formazione professionale e modulistica, con conferma delle disposizioni compatibili già impartite nel 2006. La circolare precisa inoltre le modalità di valutazione del contributo individuale, i criteri di verifica annuale delle prestazioni e le nuove possibilità formative, nonché l’obbligo di diffusione a medici e dirigenti responsabili.

Rinnovo della normativa per i rapporti libero professionali con i medici specialisti ambulatoriali INAIL

Rinnovo della normativa per i rapporti libero professionali con i medici specialisti ambulatoriali

La circolare aggiorna la disciplina INAIL dei rapporti libero-professionali con i medici specialisti ambulatoriali, recependo il nuovo Accordo INAIL/SUMAI sottoscritto il 30 luglio 2010 e integrato dal verbale d’intesa del 7 marzo 2011. Il testo chiarisce quali disposizioni sostituiscono la normativa precedente e illustra le principali novità in materia di sistema premiante, organizzazione del lavoro, formazione e modulistica.

Quadro normativo e decorrenza

La circolare richiama il percorso normativo che ha portato al rinnovo della disciplina, includendo la legge n. 833/1978, le precedenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione INAIL, la circolare n. 20 del 12 aprile 2006 e gli Accordi Collettivi Nazionali ratificati nel 2009 e nel 2010. Viene precisato che la disciplina del nuovo Accordo, entrata in vigore dalla data di sottoscrizione del verbale d’intesa del 30 luglio 2010, costituisce l’unico riferimento per la gestione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali operanti presso l’Istituto e sostituisce integralmente quella precedente del 2005.

Sistema premiante e quota variabile

L’art. 17 del nuovo Accordo collega la valutazione dell’apporto individuale del medico ai risultati della struttura, alle attività svolte e alla customer satisfaction. La circolare specifica che il sistema premiante è stato aggiornato con criteri articolati su tre componenti principali:

  • il livello partecipativo individuale, a decorrere dal 2009, su scala 1,1 - 1 - 0,9 - 0,8 - 0;
  • il raggiungimento degli obiettivi premianti delle unità territoriali, con peso economico pari al 90%;
  • il raggiungimento degli obiettivi di customer satisfaction, con peso economico pari al 10%.

Per il livello 1 il compenso è corrisposto per intero; il livello 1,1 comporta una maggiorazione del compenso ed è attribuibile entro il limite massimo del 20% del contingente dei medici specialisti operanti in ambito regionale. La verifica è effettuata sulla base della certificazione del Dirigente dell’Unità territoriale, su proposta del competente Dirigente medico di II livello e con parere obbligatorio del Sovrintendente Medico Regionale, che controlla anche il rispetto del tetto massimo regionale. Se la valutazione è inferiore a 0,9, il medico deve essere informato in corso d’anno con comunicazioni scritte tempestive e circostanziate da parte del dirigente responsabile della struttura.

Organizzazione del lavoro e valutazione delle prestazioni

L’art. 16 introduce una novità rilevante nella logica di calcolo dell’attività specialistica, sostituendo il riferimento ai "casi/ora" con quello alle "prestazioni/ora". La determinazione delle prestazioni erogabili dipende dalla tipologia e dalla complessità delle prestazioni connesse al singolo caso, valutate dal Dirigente medico di II livello. In regime ordinario, tale valutazione dovrà fare riferimento ai parametri di ponderazione che saranno definiti dalla Commissione Centrale; fino ad allora, e nelle more dell’implementazione della procedura informatica "Cartella Clinica", si continuerà a utilizzare il criterio tradizionale di valutazione dei casi trattati, con un valore medio di riferimento pari a quattro prestazioni l’ora.

La circolare precisa inoltre che le prestazioni dello specialista sono soggette a verifiche annuali sulla base dei dati relativi alla casistica sanitaria. Queste verifiche possono incidere anche sui provvedimenti di flessibilità operativa e su eventuali riduzioni o soppressioni dell’orario, in caso di persistente contrazione degli infortuni, delle malattie professionali o delle richieste di attività specialistiche. Viene infine evidenziato che la previsione del monte ore complessivo garantito opera solo in fase di prima applicazione, mentre l’INAIL dovrà verificare annualmente la congruità del monte ore rispetto alle effettive esigenze operative delle sedi.

Formazione professionale degli specialisti

In materia formativa, la circolare segnala l’aggiornamento dei commi 6 e 8 dell’art. 18 dell’Accordo. È consentita la partecipazione, previa autorizzazione INAIL, a eventi accreditati e a corsi inerenti la specialità svolta nell’Istituto entro il limite massimo di 32 ore annue e in proporzione al monte ore effettuato dallo specialista. La formulazione viene ampliata rispetto al precedente testo, che faceva riferimento ai corsi "attinenti l’attività svolta", introducendo così maggiori opportunità formative.

È inoltre consentita, oltre il limite di 32 ore annue e previo accordo con le Università, l’attività di tutoraggio e insegnamento nell’ambito dell’attività professionale e per corsi pre- e post-laurea (scuole di specializzazione). Tali ore, pur essendo espletabili previa autorizzazione della Struttura, non sono considerate attività di servizio e non comportano alcuna retribuzione a carico dell’Istituto.

Modulistica e adempimenti di diffusione

La circolare informa che la modulistica è stata completamente rivista e riproposta negli allegati 2 e 3. Nell’allegato 2 sono inclusi i fac-simile dei contratti relativi alle diverse tipologie di incarico disciplinate dall’Accordo; nell’allegato 3 sono riportati i fac-simile della documentazione che il medico specialista deve produrre per le varie esigenze, oltre al modulo con l’elenco dei documenti da presentare all’assunzione.

Restano confermate tutte le disposizioni della circolare n. 20 del 12 aprile 2006 compatibili con il nuovo assetto. La circolare deve essere notificata a tutti i medici specialisti ambulatoriali a rapporto libero-professionale operanti presso l’Istituto e ai Dirigenti medici di II livello, cui è affidato il coordinamento degli specialisti, secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973.

Punti principali

Fonte normativa e decorrenza del nuovo Accordo

La circolare richiama il quadro normativo di riferimento e chiarisce che il nuovo Accordo, sottoscritto il 30 luglio 2010 e integrato dal verbale d’intesa del 7 marzo 2011, costituisce l’unico riferimento per la gestione dei rapporti libero-professionali con i medici specialisti ambulatoriali operanti presso l’INAIL. Esso sostituisce la disciplina precedente di cui alla delibera C.d.A. n. 694 del 22 dicembre 2005.

Sistema premiante e quota variabile

L’art. 17 dell’Accordo collega la valutazione dell’apporto del singolo medico agli obiettivi di struttura, alle specifiche tipologie di attività e agli obiettivi di customer satisfaction. La quota variabile è aggiornata con criteri distinti: livello partecipativo individuale con scala 1,1 - 1 - 0,9 - 0,8 - 0; obiettivi premianti delle unità territoriali con peso economico del 90%; customer satisfaction con peso del 10%. La valutazione del livello partecipativo è certificata dal Dirigente dell’Unità territoriale, su proposta del Dirigente medico di II livello e previo parere obbligatorio del Sovrintendente Medico Regionale, che verifica anche il tetto massimo regionale del 20% per il parametro 1,1. Le valutazioni inferiori a 0,9 richiedono preventive comunicazioni scritte al medico da parte del dirigente responsabile.

Organizzazione del lavoro e prestazioni per ora

L’art. 16 introduce la logica prestazioni/ora in luogo della precedente formula casi/ora e demanda alla Commissione Centrale la definizione dei parametri di ponderazione. Il numero delle prestazioni erogabili dipende dalla tipologia e dalla complessità del caso, valutate dal Dirigente medico di II livello; in attesa dei nuovi parametri e della procedura informatica Cartella Clinica, si continua a fare riferimento ai casi trattati secondo le modalità già in uso, assumendo come valore medio orientativo quattro prestazioni l’ora.

Verifiche annuali e impatto sull’orario

Le prestazioni svolte dagli specialisti sono soggette a verifiche annuali sulla base dei dati di casistica sanitaria. Tali verifiche incidono anche su eventuali provvedimenti di flessibilità operativa e su eventuali riduzioni o soppressioni dell’orario, in presenza di contrazione persistente degli infortuni, delle malattie professionali o delle richieste di attività specialistiche. È inoltre previsto che il monte ore complessivo garantito operi solo in prima applicazione, con verifica annuale della congruità rispetto alle effettive esigenze delle sedi.

Formazione professionale

L’art. 18 viene aggiornato nei commi 6 e 8. È consentita la partecipazione, previa autorizzazione INAIL, a eventi accreditati e a corsi inerenti la specialità svolta nell’Istituto entro il limite massimo di 32 ore annue e in relazione al monte ore effettuato. È inoltre ammessa, oltre tale limite e previo accordo con le Università, l’attività di tutoraggio e insegnamento in sede professionale e per corsi pre-post laurea; tali ore non sono considerate attività di servizio e non danno luogo ad alcuna retribuzione a carico dell’Istituto.

Aggiornamento della modulistica e diffusione della circolare

La modulistica è stata rivista e riproposta negli allegati 2 e 3: nell’allegato 2 sono inseriti i fac-simile dei contratti relativi alle varie tipologie di incarico; nell’allegato 3 i fac-simile della documentazione che il medico deve produrre, compreso il modulo con l’elenco dei documenti da presentare all’assunzione. Restano confermate le disposizioni della circolare n. 20 del 12 aprile 2006 compatibili con il nuovo quadro. La circolare deve essere notificata a tutti i medici specialisti ambulatoriali e ai Dirigenti medici di II livello, secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973.

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