Messaggio numero 14972 del 11-4-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS chiarisce come liquidare le pensioni per posizioni con contribuzione maturata presso il soppresso fondo elettrici e il soppresso Inpdai. Distingue i casi in base alla data di iscrizione al fondo elettrici (entro o dopo il 15 novembre 1996), precisando quando si applica il cumulo dei periodi contributivi, quando è possibile la liquidazione autonoma con pro-rata e quale base retributiva usare per il calcolo. Conferma inoltre la possibilità di trasferire la posizione assicurativa all’AGO e richiama le procedure ordinarie per la liquidazione delle quote di pensione.
Liquidazione pensioni per posizioni con contribuzione del soppresso fondo elettrici e del soppresso Inpdai
Liquidazione delle pensioni per posizioni con contribuzione del soppresso fondo elettrici e del soppresso Inpdai
Il messaggio chiarisce le modalità di calcolo e liquidazione delle pensioni per lavoratori con contribuzione maturata presso il soppresso fondo elettrici e il soppresso Inpdai. L’intervento nasce da richieste di chiarimento provenienti dalle sedi periferiche e individua regole diverse in funzione della data di iscrizione al fondo elettrici e della disciplina applicabile ai periodi contributivi interessati.
Quadro normativo richiamato
Il documento richiama due interventi normativi principali:
- l’art. 3, comma 10, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, che ha abrogato, per i lavoratori iscritti al fondo elettrici che passano alla categoria dei dirigenti successivamente al 15 novembre 1996, l’art. 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, già sostitutivo del terzo e quarto comma dell’art. 12 della legge 17 marzo 1965, n. 144;
- l’art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha soppresso l’Inpdai con effetto dal 1 gennaio 2003 e ha disposto l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria dei titolari di conti assicurativi presso il predetto istituto dalla medesima data.
Lavoratori iscritti al soppresso fondo elettrici entro il 15 novembre 1996
Per i lavoratori iscritti al soppresso fondo elettrici entro il 15 novembre 1996, quando vi siano periodi di contribuzione sia presso il fondo elettrici sia presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti per posizioni provenienti dal soppresso Inpdai, il diritto a pensione si consegue in regime di cumulo dei due periodi contributivi. La prestazione è liquidata in misura proporzionale agli anni di contribuzione maturati presso le due gestioni.
Il messaggio precisa anche che, se ne sussistono i requisiti, è possibile liquidare la pensione in forma autonoma a carico di una sola delle due gestioni, senza cumulo dei periodi contributivi, con attribuzione di un pro-rata di pensione a carico dell’altra gestione.
In entrambi i casi continua ad applicarsi l’art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408, secondo cui, per i lavoratori cessati dal servizio o passati alla categoria dei dirigenti conservando l’iscrizione al fondo elettrici ai sensi dell’art. 28 della legge 293/56, le prestazioni a carico del fondo elettrici sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attività di categoria e di anzianità contributiva pari a quella posseduta al momento della cessazione dal servizio o del passaggio alla dirigenza.
Lavoratori iscritti al soppresso fondo elettrici dal 16 novembre 1996
Per gli iscritti al soppresso fondo elettrici dal 16 novembre 1996 continua ad applicarsi il cumulo dei periodi contributivi maturati presso le due gestioni previdenziali ai fini del conseguimento del requisito per il diritto al trattamento pensionistico, con liquidazione proporzionale della prestazione.
In questo caso, però, il calcolo della pensione deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite, poiché non è più applicabile l’art. 2 della legge n. 408/1975. Tale norma, infatti, non si applica ai lavoratori cessati dal servizio o passati alla categoria dei dirigenti successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 562/1996, come stabilito dall’art. 3, comma 10.
Trasferimento della posizione assicurativa e procedure di liquidazione
Il messaggio conferma che rimane in vigore la possibilità, per gli iscritti al soppresso fondo elettrici, di trasferire la posizione assicurativa costituita presso il fondo nell’AGO, in applicazione dell’art. 6 della legge 29/79, su domanda degli iscritti o dei loro superstiti, come previsto dall’art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 562/1996. Viene anche richiamato il messaggio n. 432 del 29 dicembre 2003.
Infine, la quota di pensione a carico del soppresso fondo elettrici e la quota a carico del soppresso Inpdai devono essere liquidate distintamente, utilizzando le normali procedure già in uso per il calcolo di queste due categorie di pensione.
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