Messaggio numero 14952 del 11-4-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento aggiorna le procedure INPS per la gestione degli assegni straordinari, introducendo l’obbligo di memorizzare la data di perfezionamento dei requisiti pensionistici e indicando le modalità operative per i dipendenti delle aziende di credito iscritti all’INPDAP. Precisa inoltre che, a seguito del monitoraggio, è esaurito il contingente di 10.000 soggetti che potevano accedere alla normativa previgente dopo il 1° gennaio 2008, e disciplina la certificazione dell’anzianità contributiva e la liquidazione del trattamento pensionistico.
Assegni straordinari di sostegno al reddito per dipendenti delle aziende di credito e di credito cooperativo
Assegni straordinari di sostegno al reddito per il personale delle aziende di credito
Il documento interviene sulla gestione degli assegni straordinari previsti per i dipendenti delle aziende di credito e di credito cooperativo, con particolare attenzione ai casi in cui la contribuzione è versata presso l’INPDAP. Contiene aggiornamenti procedurali, chiarimenti sul monitoraggio dei soggetti interessati e istruzioni per la certificazione contributiva e la liquidazione della pensione.
Monitoraggio degli assegni straordinari e aggiornamento delle procedure
In attuazione dell’art. 1, commi 18 e 19, del D.Lgs. 23 agosto 2004, n. 243, viene richiamato il mutato quadro dei requisiti per il pensionamento di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2008. Il documento precisa che i beneficiari di assegno straordinario che maturano i requisiti per la pensione di anzianità dopo il 31 dicembre 2007 possono accedere alla pensione con la normativa previgente solo entro il limite di 10.000 unità, in concorrenza con i lavoratori in mobilità di cui alla legge 243/2004.
A seguito del monitoraggio effettuato dalle sedi, risulta che il contingente dei 10.000 soggetti è da considerarsi esaurito. Tale informazione è stata comunicata al Ministero del Lavoro. Ne deriva la necessità di memorizzare la data di perfezionamento del requisito pensionistico dei beneficiari degli assegni straordinari.
Per questo motivo il pannello MNLAN30 della procedura IVS74 è stato aggiornato, anche per le categorie 027 e 028, con il nuovo campo DATA PERFEZ. REQUISITI, che deve essere obbligatoriamente compilato. L’informazione viene memorizzata nel campo GP2BM03Z del database pensioni. La modifica era già stata introdotta per la categoria 029 con messaggio n. 11559 dell’11 marzo 2005.
Liquidazione degli assegni straordinari per dipendenti di aziende di credito iscritti all’INPDAP
Il documento richiama le prime istruzioni già impartite con messaggio n. 358 del 15 ottobre 2003 e la circolare INPDAP n. 12 del 27 febbraio 2004, con la quale sono state definite le modalità di gestione delle domande e di raccordo con l’INPS, cui compete la liquidazione degli assegni straordinari.
Le strutture INPDAP devono:
- accertare l’esistenza dei requisiti per il diritto all’assegno;
- determinare l’importo;
- verificare data di decorrenza e di cessazione;
- trasmettere la domanda e la documentazione alla Direzione centrale per le Prestazioni, che provvede all’inoltro alla sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del beneficiario, oppure alla sede che accentra la liquidazione nei casi di ex dipendenti di banca convenzionata.
Aggiornamenti procedurali EAD75 e IVS74
Per le domande relative ai dipendenti di aziende di credito iscritti all’INPDAP viene reso disponibile l’aggiornamento delle procedure EAD75 e IVS74, limitatamente alla categoria 027.
L’inserimento in EAD75 deve contenere obbligatoriamente, nel campo 36, il valore DAP. In presenza di tale informazione, la procedura IVS74:
- compila automaticamente nel pannello MNLAN30 il campo CODICE GESTIONE con il valore L;
- propone all’acquisizione il campo IMPORTO LORDO ALLA DECORRENZA.
In tale campo deve essere indicato l’importo predeterminato dalla struttura INPDAP. Le altre informazioni continuano a essere acquisite con le modalità ordinarie.
Certificazione dell’anzianità contributiva
Anzianità contributiva maturata nel Fondo per dipendenti di aziende di credito iscritti all’INPDAP
La circolare INPDAP n. 12/2004 precisa che, al momento della maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento, gli uffici INPS che gestiscono l’attività del Fondo devono trasmettere alla sede INPDAP competente la certificazione dell’anzianità contributiva maturata presso il Fondo.
A tal fine è stato predisposto un modulo allegato al messaggio, da compilare da parte della sede che ha gestito l’assegno straordinario e da trasmettere alla sede INPDAP competente per la liquidazione della pensione, individuata in base al criterio della residenza del pensionando.
Il documento richiama l’attenzione delle sedi soprattutto per gli assegni all’esodo liquidati a dipendenti di aziende di credito la cui liquidazione è accentrata, in base a convenzioni, presso una sede INPS.
Certificazione del diritto a pensione e limiti alla liquidazione
In relazione al monitoraggio delle domande di assegno straordinario nei settori del credito, del credito cooperativo e della riscossione dei tributi erariali, viene precisato che per coloro che intendono cessare l’attività lavorativa dopo il 31 marzo 2005 non è più possibile certificare il diritto alla pensione di anzianità, e quindi procedere alla liquidazione dell’assegno straordinario per i richiedenti che maturino i requisiti dopo il 31 dicembre 2007 secondo la normativa previgente.
È invece possibile liquidare gli assegni straordinari in favore di soggetti che:
- abbiano cessato inderogabilmente l’attività lavorativa entro il 31 marzo 2005;
- abbiano presentato la domanda prima della cessazione;
- perfezionino i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007;
- accedano alla pensione secondo le nuove regole introdotte dalla legge 243/2004;
- oppure siano destinatari di assegni straordinari finalizzati al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo.
Istruttoria per la determinazione dell’importo teorico di pensione
Ricevuta la domanda e la documentazione, la sede deve verificare preliminarmente il diritto a pensione di vecchiaia o anzianità in base ai requisiti minimi vigenti alla decorrenza dell’assegno, considerando tutti i periodi di servizio, i periodi riscattati, computati o ricongiunti e il periodo di fruizione del beneficio, che può durare al massimo 60 mesi.
Se le condizioni risultano soddisfatte, deve essere determinato l’importo teorico di pensione, espresso in 13 mensilità, sulla base dell’anzianità contributiva comprensiva del periodo di percezione dell’assegno straordinario. Ai fini del calcolo:
- per la quota A si considera la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio, come indicata nel prospetto informativo trasmesso dalle aziende di credito, limitatamente agli emolumenti fissi e ricorrenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- per la quota B si assume la retribuzione contributiva media annua del periodo di riferimento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 503/1992 e successive modifiche, fino alla cessazione del servizio, comprensiva degli emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996.
Se agli atti esiste una domanda di ricongiunzione o riscatto non definita, la sede deve emettere il relativo provvedimento e l’interessato deve pagare l’onere in un’unica soluzione, poiché, pur avendo cessato il rapporto di lavoro, non ha ancora assunto lo status di pensionato. Analogamente, se è in corso il pagamento rateale di contributi di riscatto, ricongiunzione o di sovvenzioni contro cessione di quota della retribuzione con l’INPDAP, la sede deve recuperare il residuo debito in un’unica soluzione.
Viene chiarito che tale procedura non comporta l’emissione di una determinazione di pensione né la sua messa in pagamento, poiché il calcolo è solo propedeutico alla definizione dell’importo dell’assegno straordinario erogato dal Fondo.
La sede deve trasmettere all’INPS – Direzione Centrale Prestazioni, anche via fax, la richiesta di erogazione dell’assegno straordinario con la documentazione e con l’indicazione dell’importo teorico di pensione. Contestualmente deve essere predisposto uno scadenzario relativo alla data di maturazione dei requisiti pensionistici.
Gli uffici INPS devono inoltre comunicare alla sede INPDAP competente la cessazione del beneficio, oppure l’eventuale revoca totale o parziale, quando l’interessato instauri successivi rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
Liquidazione ed erogazione del trattamento pensionistico
Alla maturazione dei requisiti per il pensionamento, gli uffici INPS che gestiscono il Fondo trasmettono alla sede INPDAP competente la certificazione dell’anzianità contributiva maturata presso il Fondo.
Se la certificazione non riporta tutti i periodi utili alla maturazione del diritto a pensione, la sede deve richiedere all’ex datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva con l’indicazione analitica dei periodi per i quali è stata versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario.
Ricevuta la domanda di pensione e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, la sede INPDAP liquida il trattamento pensionistico considerando nell’anzianità contributiva anche il periodo di iscrizione al Fondo. Anche in questa fase valgono i criteri di calcolo già richiamati per le quote A e B, con riferimento alla retribuzione alla data di cessazione del servizio e alla media annua del periodo di riferimento, comprensiva degli emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996; per gli anni di iscrizione al Fondo deve essere presa a riferimento la stessa retribuzione annua contributiva percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
La pensione decorre:
- dal primo giorno successivo alla data di cancellazione dal Fondo, in caso di pensione di vecchiaia;
- dalle decorrenze previste dall’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nelle ipotesi di pensione di anzianità.
Contribuzione correlata e modalità di trasferimento
Per la contribuzione correlata all’assegno straordinario, versata al Fondo di solidarietà istituito presso l’INPS, il documento prevede il trasferimento al regime previdenziale INPDAP mediante versamento sulla contabilità speciale 4056 di Tesoreria provinciale (c/c T.C. 29821) intestata a INPDAP – GESTIONE AUTONOMA D – CPDEL, con applicazione dell’aliquota contributiva del 32,35%. Le modalità operative saranno fissate direttamente dalle gestioni previdenziali interessate.
Allegato: certificazione dell’anzianità contributiva
L’allegato 2 contiene un modello di certificazione da utilizzare per comunicare all’INPDAP i dati utili alla liquidazione della pensione, comprensivi di:
- dati anagrafici del beneficiario;
- numero dell’assegno straordinario;
- periodo di percezione dell’assegno;
- periodo di versamento della contribuzione correlata.
Il documento è sottoscritto dal responsabile del processo assicurato/pensionato.
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