Cassazione Penale, Sentenza n. 26471/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) omessa motivazione sull'eccezione di improcedibilità parziale del reato, sostenendo che Teodora Foscato non sarebbe persona offesa in quanto mai nominata dall'imputato; 2) violazione di legge per mancato proscioglimento per insussistenza del fatto, in subordine per insussistenza del coefficiente soggettivo, e in ulteriore subordine per scriminante del diritto di critica/satira
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di diffamazione si è estinto per remissione di querela. La remissione è stata documentalmente comprovata: il 26/05/2025 le due persone offese hanno rimesso la querela davanti ai Carabinieri della Stazione di Spilimbergo e il 03/06/2025 il ricorrente, tramite dichiarazione sottoscritta dal difensore e procuratore speciale, ha accettato la remissione. Le spese processuali sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen. (decisione del 20/06/2025).
Norme richiamate
art. 340 cod. proc. pen., ultimo comma
art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.
In assenza di diverso accordo, le spese del procedimento sono poste a carico del querelato
principio sulla procedibilità a querela di parte e remissione della querela
Per i reati procedibili a querela di parte la remissione della querela da parte della persona offesa determina l'estinzione del reato; se la remissione è accettata dal querelato e documentata, la condanna successiva può essere annullata senza rinvio
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte e la persona offesa rimette la querela, l'azione penale si estingue: ciò può condurre all'annullamento della condanna anche in sede di cassazione se la remissione è documentalmente provata
- La remissione di querela richiede una documentazione formale della dichiarazione della persona offesa e, se prevista dalla prassi/diritto, l'accettazione del querelato; entrambe le vicende devono risultare agli atti per incidere sull'esito del processo
- Questioni processuali o di merito (omessa motivazione, insussistenza del fatto o del dolo, scriminanti) possono diventare irrilevanti se il reato si estingue per remissione di querela
- In mancanza di diverso accordo tra le parti, le spese processuali possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p.; è utile verificare sempre la presenza di accordi scritti tra le parti
- Per tutelarsi in situazioni simili è opportuno documentare formalmente ogni atto di remissione/accettazione e, se si contesta la qualità di "persona offesa", sollevare l'eccezione nei termini processuali e acquisire prove sulla mancata indicazione nominativa
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