Cassazione Penale, Ordinanza n. 36232/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 20 gennaio 2026. Il testo non specifica i fatti contestati né il reato. Il ricorso di uno degli imputati è stato ritenuto generico perché non si confrontava con la motivazione d’appello, che ne aveva descritto il diretto coinvolgimento. L’altro imputato ha dedotto, anzitutto, un errore materiale nell’indicazione della sentenza impugnata; ha inoltre lamentato l’omessa o erronea valutazione di una sentenza assolutoria pronunciata, in un diverso procedimento, nei confronti di un altro imputato per il medesimo fatto, e ha riproposto censure sulla ricostruzione fattuale. La decisione non riporta ulteriori dettagli sulle condotte o sulle pene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quello del primo imputato è generico e non individua vizi della motivazione d’appello. I motivi dell’altro imputato sono stati ritenuti manifestamente infondati: l’errore nell’indicazione della sentenza non si è tradotto in un errore in iudicium, poiché l’appello riguardava la decisione sui fatti del giudizio; la doglianza relativa all’assoluzione di un coimputato in altro procedimento non dimostra un contrasto di giudicati, essendo stata valutata la prevalenza delle prove utilizzabili nel giudizio abbreviato; le restanti censure sollecitano una diversa ricostruzione dei fatti, già concordemente compiuta dai giudici di merito con motivazione immune da manifesta illogicità o contraddittorietà. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È generico il ricorso per cassazione che non si confronta con le ragioni della decisione impugnata e non individua specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Un errore materiale nell’indicazione della sentenza impugnata non determina di per sé un errore in iudicium quando l’impugnazione ha avuto chiaramente a oggetto la decisione concernente i fatti del giudizio.
- La sentenza assolutoria pronunciata in un diverso procedimento nei confronti di un altro imputato per il medesimo fatto non comporta automaticamente un contrasto di giudicati; nel giudizio abbreviato il giudice valuta le prove utilizzabili nel procedimento sottoposto al suo esame.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova ricostruzione dei fatti quando le valutazioni concordi dei giudici di merito sono sorrette da motivazione priva di manifesta illogicità o contraddittorietà.
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