Sentenza del 18/04/2019 n. 2467 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Redditi di impresa - Scritture regolari - Contabilità inattendibile - Accertamento analitico-induttivo - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente non è stata accolta. È stata ritenuta legittima la possibilità dell'Ufficio di ricorrere all'accertamento analitico-induttivo, poiché la regolarità formale delle scritture non impedisce l'accertamento quando emergano elementi concreti idonei a dimostrarne l'inattendibilità sostanziale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per l'Ufficio di procedere a un accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonostante la regolarità formale delle scritture contabili. Il principio affermato è che tale accertamento è ammissibile quando la contabilità, considerata nel suo complesso, risulti inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Tra tali elementi può rientrare anche uno scostamento significativo delle percentuali di ricarico, pure con riferimento allo stesso periodo d'imposta oggetto dell'accertamento.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
La norma consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa anche in presenza di scritture formalmente regolari, quando l'inattendibilità complessiva della contabilità sia dimostrata mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
Massime di principio
- La regolarità formale della contabilità non garantisce, da sola, l'inattaccabilità dell'accertamento: l'Amministrazione può verificarne l'attendibilità sostanziale.
- Uno scostamento rilevante delle percentuali di ricarico può costituire un elemento presuntivo idoneo a giustificare l'accertamento, anche se riferito al medesimo periodo d'imposta.
- Per legittimare l'accertamento analitico-induttivo non è sufficiente una presunzione generica o astratta: occorrono elementi concreti, gravi, precisi e concordanti, valutati complessivamente.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare non solo la regolarità formale delle scritture, ma anche la qualità, la specificità e l'attendibilità degli indizi utilizzati dall'Ufficio, nonché la correttezza del confronto sulle percentuali di ricarico.
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