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Provvedimento

Provvedimento del 25/08/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello INTRA 12, con istruzioni e specifiche tecniche, per la dichiarazione mensile telematica degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non soggetti IVA e da agricoltori esonerati. Il modello è utilizzabile dal 1° ottobre 2015 e sostituisce quello approvato nel 2010.

Approvazione modello INTRA 12 per la dichiarazione mensile degli acquisti da soggetti non stabiliti e dagli agricoltori esonerati

Approvazione del modello INTRA 12

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate approva il modello INTRA 12 destinato alla dichiarazione mensile degli acquisti effettuati da enti non soggetti IVA e da produttori agricoli esonerati. L’atto disciplina anche le modalità di reperibilità del modello, la stampa e l’invio telematico dei dati, in coerenza con la normativa vigente.

Ambito di applicazione e soggetti obbligati

Il modello deve essere utilizzato dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del medesimo decreto.

In base al provvedimento, tali soggetti devono presentare in via telematica la dichiarazione mensile prevista dall’articolo 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Contenuto della dichiarazione

La motivazione del provvedimento precisa che il modello INTRA 12 serve a dichiarare:

  • l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni;
  • l’ammontare degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
  • l’ammontare dell’imposta dovuta;
  • gli estremi del relativo versamento.

Decorrenza e sostituzione del precedente modello

Il modello approvato con il provvedimento del 25 agosto 2015 è utilizzabile a decorrere dal 1° ottobre 2015.

Esso viene adottato in luogo del modello approvato con il provvedimento del 16 aprile 2010, al fine di adeguarne struttura e contenuto alla normativa vigente.

Termini di presentazione

Il documento richiama la modifica introdotta alla disciplina dell’articolo 49 del decreto-legge n. 331 del 1993 dall’articolo 1, comma 326, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • entro la fine di ciascun mese;
  • indicando l’ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

Reperibilità del modello e stampa

Il modello è reso disponibile:

Può anche essere prelevato da altri siti internet, a condizione che:

  • rispetti le caratteristiche di cui all’allegato A;
  • rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato;
  • rechi gli estremi del provvedimento.

È inoltre autorizzata la stampa del modello nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell’allegato A.

Trasmissione telematica e intermediari

La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello può essere effettuata:

  • direttamente dal contribuente;
  • tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

L’invio deve avvenire secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B.

Il provvedimento stabilisce inoltre che gli incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al contribuente una dichiarazione redatta su modello conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato.

Quadro normativo richiamato

Tra le fonti normative richiamate figurano:

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA;
  • decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
  • decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, di attuazione delle direttive europee in materia IVA;
  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, legge di stabilità 2013.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento dispone che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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