Ordinanza n. 671/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento emesso in data 2.10.2025 (prot. -OMISSIS-), con il quale è stato modificato il punteggio del sig. -OMISSIS-, in relazione alla graduatoria per l'assegnazione di un alloggio ERP anno 2012 e veniva assegnato il punteggio complessivo di 28, nonché di tutti gli ulteriori provvedimenti connessi, antecedenti, posteriori e comunque connessi con il provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del 2 ottobre 2025 che ha modificato il punteggio del ricorrente nella graduatoria ERP anno 2012, attribuendogli il punteggio complessivo di 28
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui Roma Capitale ha modificato il suo punteggio nella graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica relativa all'anno 2012, attribuendogli complessivamente 28 punti. Il testo dell'ordinanza non espone le specifiche censure di legittimità dedotte nel ricorso. In sede cautelare, il giudice ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati in posizione superiore a quella del ricorrente, quali controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha accolto o respinto le censure. Su richiesta di parte, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati precedenti il ricorrente nella graduatoria impugnata. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale di Roma Capitale, prescrivendo l'indicazione dell'autorità giudiziaria, del numero di registro generale, della posizione del ricorrente, dell'amministrazione intimata, del provvedimento impugnato, dell'individuazione dei controinteressati, del petitum, delle censure e del testo integrale dell'ordinanza. La pubblicazione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi quindici giorni, e l'avviso dovrà restare online fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. Quanto alla cautela, il TAR ha ritenuto adeguata la sollecita fissazione dell'udienza di merito, fissata al 14 luglio 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura sospensiva autonoma. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
sono adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell'udienza di merito
La tutela cautelare può essere assicurata mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di adottare una distinta misura cautelare sospensiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Consente l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare la parte quando ricorrono esigenze di tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione di una graduatoria può incidere sulla posizione dei candidati collocati in posizione superiore a quella del ricorrente, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tali soggetti, in quanto controinteressati.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, individuando nel provvedimento le informazioni essenziali da rendere conoscibili.
- La pubblicazione dell'avviso di notificazione per pubblici proclami può essere assoggettata all'obbligo di permanenza sul sito istituzionale dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado.
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando la sollecita fissazione dell'udienza di merito è sufficiente a tutelare le esigenze cautelari, il giudice può non adottare una misura cautelare autonoma e fissare direttamente la trattazione del merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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