DECRETO-LEGGE 19 giugno 1974, n. 237
Proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto proroga al 31 dicembre 1975 le disposizioni del d.l. n. 788/1972 sui termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, per i termini in scadenza dal 21 dicembre 1972 al 31 dicembre 1975. La proroga si estende anche ad altre entrate riscosse dagli uffici del registro e fissa al 31 dicembre 1974 il termine per un’istanza nei procedimenti tributari pendenti.
Proroga termini di prescrizione e decadenza per imposte indirette e altre entrate riscosse tramite uffici del registro
Proroga dei termini in materia tributaria e di riscossione
Il provvedimento interviene per prorogare alcuni termini di prescrizione e decadenza già oggetto del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, poi convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 9. L’obiettivo è estendere temporalmente il regime derogatorio in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.
Ambito di applicazione della proroga
La proroga riguarda le disposizioni del decreto-legge n. 788 del 1972, che vengono estese fino al 31 dicembre 1975. La proroga opera con riferimento ai termini aventi scadenza compresa tra il 21 dicembre 1972 e il 31 dicembre 1975.
Le medesime disposizioni si applicano anche a:
- imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili;
- entrate del demanio;
- entrate del tesoro;
- entrate delle aziende speciali;
- altre entrate, anche non tributarie, la cui riscossione sia affidata agli uffici del registro.
Termine per l’istanza nei procedimenti tributari pendenti
Per tutti i procedimenti pendenti davanti alle commissioni tributarie già insediate, il termine per la presentazione dell’istanza prevista dall’articolo 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, è fissato al 31 dicembre 1974.
Decorrenza ed efficacia
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. È prevista la sua presentazione alle Camere per la conversione in legge.
Testo integrale
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