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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07932/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato il 9 agosto 2019 a una dipendente a tempo indeterminato di un'Azienda Speciale costituita da un Comune. La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento sostenendo di poter beneficiare della procedura di mobilità dei dipendenti pubblici ex art. 33 d.lgs. 165/2001; il Tribunale aveva però accertato, con sentenza poi passata in giudicato, la natura di ente pubblico economico dell'Azienda. Solo dopo tale decisione la lavoratrice aveva presentato domanda di NASpI all'INPS, che l'aveva respinta per intervenuta decadenza, ritenendo tardiva la domanda rispetto ai 68 giorni dalla cessazione del rapporto. La Corte d'appello ha invece considerato che il termine decorresse dalla sentenza che aveva accertato la natura dell'ente e non dal licenziamento. L'INPS ha impugnato per due motivi: (1) violazione dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 22/2015, in relazione agli artt. 2964 e 2968 c.c., sostenendo che il dies a quo è la cessazione del rapporto e che l'accertamento giudiziale successivo non può spostare la decorrenza della decadenza; (2) violazione dell'art. 2 d.lgs. 22/2015, in relazione alle norme che disciplinano le aziende speciali degli enti locali e il loro inquadramento, contestando che i dipendenti dell'azienda fossero esclusi dal beneficio NASpI in quanto dipendenti di un ente pubblico economico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che la domanda di NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e che il successivo accertamento giudiziale della natura pubblica o pubblicistica del datore di lavoro non ha efficacia costitutiva, ma solo meramente accertativa. Di conseguenza, tale accertamento non sposta il dies a quo della decadenza, che resta ancorato alla cessazione del rapporto. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il vizio di legittimità dedotto per violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi del ricorso

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 22/2015

    La domanda di NASpI è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

    la domanda va proposta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto; il termine è di decadenza e decorre in modo oggettivo dalla cessazione, non da successivi accertamenti giudiziali

  • art. 2964 c.c.

    richiamato in relazione al regime della decadenza e al suo dies a quo

  • art. 2968 c.c.

    le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né rinunciarvi quando stabilita dalla legge in materia sottratta alla loro disponibilità

  • art. 2 d.lgs. n. 22/2015

    richiamato per la dedotta questione soggettiva sull'ambito dei destinatari della NASpI

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per la qualificazione del rapporto e del datore di lavoro nel sistema del pubblico impiego

  • artt. 113, 113-bis e 114 d.lgs. n. 267/2000

    richiamati per la disciplina delle aziende speciali degli enti locali e la loro natura

  • art. 6, comma 4, l. reg. Lombardia n. 8/2004

    richiamato nel contesto della qualificazione dell'azienda speciale

  • art. 7 l. n. 223/1991

    evocato per analogia tra indennità di mobilità e trattamenti di disoccupazione

  • art. 38 Cost.

    richiamato per affermare che il legislatore può regolare condizioni e modalità di accesso alle prestazioni previdenziali

  • art. 33 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come base della domanda originaria della lavoratrice relativa alla mobilità dei dipendenti pubblici

Massime di principio

  • Il termine di decadenza per la domanda di prestazioni di disoccupazione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e non può essere differito da un successivo accertamento giudiziale sulla natura del datore di lavoro, quando tale accertamento abbia mera efficacia dichiarativa.
  • Le decadenze previste in materia previdenziale sono di ordine pubblico: il loro decorso e il dies a quo non dipendono dallo stato soggettivo del lavoratore né da condotte del datore di lavoro, né possono essere modificati o rimessi alla disponibilità delle parti.
  • Ai fini della tutela contro la disoccupazione, l'INPS deve poter effettuare controlli tempestivi sulla sussistenza dello stato di disoccupazione; perciò il legislatore può subordinare il diritto a termini decadenziali compatibili con esigenze di certezza e di equilibrio finanziario del sistema previdenziale.
  • Un giudicato che si limiti ad accertare la natura giuridica del rapporto o del datore di lavoro non sposta, di regola, il momento iniziale di una decadenza legale già ancorata dalla norma alla cessazione del rapporto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenziali
RamiBancario e finanziarioLavoroPrevidenza
IstitutiDecadenzaGiudicatoOnere della prova

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