Cassazione Civile, Ordinanza n. 07932/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato il 9 agosto 2019 a una dipendente a tempo indeterminato di un'Azienda Speciale costituita da un Comune. La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento sostenendo di poter beneficiare della procedura di mobilità dei dipendenti pubblici ex art. 33 d.lgs. 165/2001; il Tribunale aveva però accertato, con sentenza poi passata in giudicato, la natura di ente pubblico economico dell'Azienda. Solo dopo tale decisione la lavoratrice aveva presentato domanda di NASpI all'INPS, che l'aveva respinta per intervenuta decadenza, ritenendo tardiva la domanda rispetto ai 68 giorni dalla cessazione del rapporto. La Corte d'appello ha invece considerato che il termine decorresse dalla sentenza che aveva accertato la natura dell'ente e non dal licenziamento. L'INPS ha impugnato per due motivi: (1) violazione dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 22/2015, in relazione agli artt. 2964 e 2968 c.c., sostenendo che il dies a quo è la cessazione del rapporto e che l'accertamento giudiziale successivo non può spostare la decorrenza della decadenza; (2) violazione dell'art. 2 d.lgs. 22/2015, in relazione alle norme che disciplinano le aziende speciali degli enti locali e il loro inquadramento, contestando che i dipendenti dell'azienda fossero esclusi dal beneficio NASpI in quanto dipendenti di un ente pubblico economico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che la domanda di NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e che il successivo accertamento giudiziale della natura pubblica o pubblicistica del datore di lavoro non ha efficacia costitutiva, ma solo meramente accertativa. Di conseguenza, tale accertamento non sposta il dies a quo della decadenza, che resta ancorato alla cessazione del rapporto. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio di legittimità dedotto per violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi del ricorso
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 22/2015
La domanda di NASpI è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
la domanda va proposta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto; il termine è di decadenza e decorre in modo oggettivo dalla cessazione, non da successivi accertamenti giudiziali
art. 2964 c.c.
richiamato in relazione al regime della decadenza e al suo dies a quo
art. 2968 c.c.
le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né rinunciarvi quando stabilita dalla legge in materia sottratta alla loro disponibilità
art. 2 d.lgs. n. 22/2015
richiamato per la dedotta questione soggettiva sull'ambito dei destinatari della NASpI
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per la qualificazione del rapporto e del datore di lavoro nel sistema del pubblico impiego
artt. 113, 113-bis e 114 d.lgs. n. 267/2000
richiamati per la disciplina delle aziende speciali degli enti locali e la loro natura
art. 6, comma 4, l. reg. Lombardia n. 8/2004
richiamato nel contesto della qualificazione dell'azienda speciale
art. 7 l. n. 223/1991
evocato per analogia tra indennità di mobilità e trattamenti di disoccupazione
art. 38 Cost.
richiamato per affermare che il legislatore può regolare condizioni e modalità di accesso alle prestazioni previdenziali
art. 33 d.lgs. n. 165/2001
richiamato come base della domanda originaria della lavoratrice relativa alla mobilità dei dipendenti pubblici
Massime di principio
- Il termine di decadenza per la domanda di prestazioni di disoccupazione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e non può essere differito da un successivo accertamento giudiziale sulla natura del datore di lavoro, quando tale accertamento abbia mera efficacia dichiarativa.
- Le decadenze previste in materia previdenziale sono di ordine pubblico: il loro decorso e il dies a quo non dipendono dallo stato soggettivo del lavoratore né da condotte del datore di lavoro, né possono essere modificati o rimessi alla disponibilità delle parti.
- Ai fini della tutela contro la disoccupazione, l'INPS deve poter effettuare controlli tempestivi sulla sussistenza dello stato di disoccupazione; perciò il legislatore può subordinare il diritto a termini decadenziali compatibili con esigenze di certezza e di equilibrio finanziario del sistema previdenziale.
- Un giudicato che si limiti ad accertare la natura giuridica del rapporto o del datore di lavoro non sposta, di regola, il momento iniziale di una decadenza legale già ancorata dalla norma alla cessazione del rapporto sostanziale.
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