Cassazione Civile, Ordinanza n. 22658/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’irrogazione, da parte dell’Agenzia delle Dogane, di una sanzione amministrativa per violazione della disciplina accise sull’energia elettrica, in relazione a un allaccio abusivo alla rete elettrica nazionale rilevato presso un immobile commerciale. Secondo il verbale di verifica, vi era un cavo abusivamente collegato a monte del contatore, idoneo al prelievo irregolare di energia senza passaggio dal misuratore. La società contribuente, proprietaria dell’immobile, aveva sostenuto di averlo locato a terzi nel periodo rilevante e che non fosse stato dimostrato chi avesse materialmente alterato i congegni o sottratto energia, né una specifica manomissione del contatore. I giudici di merito avevano accolto tale tesi, ritenendo insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi della sanzione. In cassazione l’Agenzia ha dedotto la violazione degli artt. 2, commi 3 e 4, e 59, commi 1 e 2, d.lgs. n. 504/1995, nonché dell’art. 7 d.l. n. 269/2003, sostenendo che l’art. 59, comma 3, punisce anche il mero tentativo di sottrazione dell’energia al regolare accertamento dell’imposta e che l’allaccio abusivo a monte del contatore integra, di per sé, una condotta sanzionabile, indipendentemente dall’identificazione dell’autore materiale o dalla circostanza che al momento del controllo l’allaccio non fosse operativo. Sono stati inoltre dedotti ulteriori vizi di nullità della sentenza per omessa pronuncia e omessa motivazione, rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo corretta la censura di violazione di legge perché l’art. 59, comma 3, d.lgs. n. 504/1995 sanziona anche il tentativo di sottrazione dell’energia al regolare accertamento dell’imposta e perché un allaccio abusivo a monte del contatore è incompatibile con la tesi dell’insussistenza del presupposto oggettivo della sanzione solo perché non operativo al momento della verifica. Ha inoltre affermato che la responsabilità del titolare dell’utenza può sussistere in ragione dei doveri di custodia e vigilanza sull’utenza stessa, a prescindere dall’individuazione del soggetto che abbia materialmente realizzato l’allaccio abusivo e dalla presenza di un rapporto di locazione dell’immobile. I motivi ulteriori sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2, commi 3 e 4, d.lgs. n. 504/1995
l'imposta è esigibile anche quando non ricorrono le condizioni per aliquota ridotta o esenzione; il soggetto obbligato al pagamento è il destinatario registrato/titolare dell'utenza rifornita
art. 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 504/1995
la norma sanziona sia la manomissione dei congegni di misurazione sia la sottrazione o il tentativo di sottrazione dell'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta; è punibile anche il mero tentativo
art. 53 d.lgs. n. 504/1995
individua i soggetti obbligati nei rapporti relativi all'energia elettrica, tra cui gli utilizzatori per uso proprio e i soggetti che procedono alla fatturazione ai consumatori finali
art. 58 d.lgs. n. 504/1995
richiamato in relazione agli obblighi di tenuta e presentazione dei registri e documenti
art. 7 d.l. n. 269/2003
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate
art. 2 d.lgs. n. 472/1997
"la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o ha concorso a commettere la violazione"
richiamato dalla sentenza di merito, ma la Cassazione ne esclude l'utilizzazione per negare la responsabilità del titolare dell'utenza in presenza degli obblighi di custodia e vigilanza
Massime di principio
- In materia di accise sull'energia elettrica, l'allaccio abusivo a monte del contatore può integrare una condotta sanzionabile anche se, al momento dell'accertamento, il prelievo non sia ancora in corso o il collegamento non sia operativo, poiché la norma punisce anche il tentativo di sottrazione dell'energia al regolare accertamento dell'imposta.
- La responsabilità sanzionatoria del titolare dell'utenza non è esclusa dalla mancata identificazione dell'autore materiale dell'allaccio abusivo quando risulti violato l'obbligo di custodia e vigilanza sull'utenza intestata.
- L'esistenza di un rapporto di locazione dell'immobile non vale, di per sé, ad escludere la responsabilità del titolare dell'utenza per l'uso irregolare dell'energia da parte di terzi, se permane in capo a lui la posizione di garanzia rispetto al corretto utilizzo dell'utenza.
- Ai fini dell'art. 59 d.lgs. n. 504/1995, il focus è sulla condotta di alterazione o sottrazione dell'energia al controllo fiscale, non sulla sola individuazione del soggetto fisicamente autore del fatto.
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