Circolare INAIL n. 48 del 03 luglio 2002
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli sportivi professionisti dipendenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione dell'obbligo assicurativo INAIL agli sportivi professionisti dipendenti, introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 38/2000 e attuato dal D.M. 28 marzo 2002. Vengono definiti ambito soggettivo e oggettivo, decorrenza dal 16 marzo 2000, inquadramento nella Gestione Industria con nuovo sottogruppo tariffario 0590 e tasso medio nazionale del 79 per mille. La circolare disciplina inoltre retribuzione imponibile, denunce dei lavori, determinazione e pagamento dei premi per gli anni 2000, 2001 e acconto 2002, nonché il criterio di calcolo dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.
Assicurazione INAIL per gli sportivi professionisti dipendenti
Assicurazione INAIL per gli sportivi professionisti dipendenti
La circolare fornisce le istruzioni operative per l'applicazione dell'obbligo assicurativo INAIL agli sportivi professionisti dipendenti, introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 38/2000 e reso operativo dal D.M. 28 marzo 2002. Il documento definisce il perimetro dei soggetti tutelati, individua le società obbligate, disciplina la decorrenza dell'obbligo, l'inquadramento tariffario, la retribuzione imponibile, gli adempimenti iniziali e le modalità di calcolo e pagamento dei premi, oltre a chiarire il criterio di liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama come fonti principali il D.P.R. n. 1124/1965, il d.lgs. n. 38/2000, il d.lgs. n. 79/2002, la legge n. 91/1981 e il D.M. 28 marzo 2002. Quest'ultimo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 giugno 2002, contiene le disposizioni attuative dell'obbligo assicurativo presso l'INAIL per gli sportivi professionisti dipendenti e fissa le retribuzioni da assumere per il calcolo del premio, oltre a introdurre nella Tariffa Industria un nuovo sottogruppo tariffario dedicato all'attività sportiva.
Ambito oggettivo della tutela
Sotto il profilo oggettivo, l'attività sportiva professionistica è considerata pericolosa per presunzione assoluta. L'obbligo assicurativo sussiste anche quando la tutela antinfortunistica sia già garantita da polizze privatistiche previste da contratto o da legge. La tutela INAIL è quindi autonoma e si affianca alle eventuali coperture già esistenti.
Soggetti assicurati
Sono considerati sportivi professionisti dipendenti, ai fini dell'obbligo INAIL, gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che svolgono attività a titolo oneroso e con carattere di continuità nelle discipline individuate dalla legge n. 91/1981 e dalle norme federali richiamate dalla stessa legge. La circolare elenca espressamente:
- calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile;
- pallacanestro: serie A1 e A2 maschile;
- ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo;
- motociclismo: velocità e motocross;
- boxe: I, II e III serie nelle 15 categorie di peso;
- golf.
Per il rapporto di lavoro subordinato sportivo è necessaria, a pena di nullità, la stipula di un contratto scritto tra sportivo e società, da depositare presso la Federazione sportiva nazionale di appartenenza per l'approvazione.
Esclusioni dall'obbligo: ipotesi di lavoro autonomo
La legge esclude il requisito della dipendenza e, quindi, l'obbligo assicurativo INAIL, quando la prestazione presenti almeno una delle seguenti caratteristiche:
- sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni collegate in un breve periodo;
- l'atleta non sia contrattualmente vincolato alla frequenza di sedute di preparazione o allenamento;
- la prestazione, pur continuativa, non superi otto ore settimanali, cinque giorni al mese oppure trenta giorni all'anno.
In tali casi il rapporto è ricondotto dalla legge al lavoro autonomo.
Datori di lavoro obbligati
L'obbligo assicurativo grava sulle società destinatarie delle prestazioni sportive, cioè sulle società professionistiche operanti nelle discipline indicate. La circolare precisa che tali società devono essere costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata e ottenere, prima del deposito dell'atto costitutivo, l'affiliazione da una o più Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. La revoca dell'affiliazione, disposta per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, comporta l'inibizione dell'attività sportiva.
Decorrenza dell'obbligo
L'obbligo assicurativo decorre dal 16 marzo 2000, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000. La disciplina si applica sia ai rapporti instaurati dal 16 marzo 2000 in poi, sia a quelli già costituiti e ancora in corso a quella data.
Inquadramento settoriale e tariffario
Ai fini previdenziali e assicurativi, le società sportive professionistiche sono aggregate al settore industria. Tale inquadramento determina, per la formazione e l'applicazione delle tariffe dei premi INAIL, l'inserimento nella Gestione Industria.
Nel quadro della Tariffa Industria, il D.M. 28 marzo 2002 istituisce, con effetto dal 16 marzo 2000, il sottogruppo tariffario 0590, denominato "Attività degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici)". Il tasso medio nazionale è stabilito nella misura del 79 per mille.
Retribuzione imponibile
Per la determinazione del premio si assume la retribuzione effettiva, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 116, comma 3, del T.U. n. 1124/1965. La circolare rinvia alle precedenti istruzioni sulle modalità di calcolo della retribuzione effettiva e sui minimali e massimali di rendita, ricordando che dal 1° luglio 2001 essi sono fissati, rispettivamente, in Euro 11.511,31 e in Euro 21.378,22.
Denunce dei lavori e gestione iniziale dei rapporti assicurativi
In sede di prima applicazione, le denunce di cui all'art. 12 del T.U. n. 1124/1965 dovevano essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000, quindi entro il 15 aprile 2000. Lo stesso termine è stato considerato valido anche per le denunce relative alle assunzioni e cessazioni di sportivi professionisti dipendenti previste dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo.
Sono considerate tempestive e non sanzionabili:
- le denunce dei lavori presentate entro il 15 aprile 2000 per attività in corso al 16 marzo 2000 o iniziate successivamente ma non oltre il 15 aprile 2000;
- le denunce di assunzione e cessazione intervenute tra il 16 marzo 2000 e il 15 aprile 2000.
Decorso tale termine iniziale, si applicano i termini ordinari del T.U. n. 1124/1965 e dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 38/2000.
Determinazione dei premi per il 2000, il 2001 e la rata anticipata 2002
Sulla base delle denunce presentate o degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 16 del T.U. n. 1124/1965, l'Unità operativa competente deve costituire il rapporto assicurativo e comunicare alla società interessata:
- l'inquadramento settoriale;
- la voce e il tasso di premio applicati;
- il numero di posizione assicurativa territoriale;
- il conteggio dei premi dovuti e già scaduti.
Per i premi a consuntivo relativi al 2000 e al 2001 devono essere acquisiti il numero dei lavoratori interessati e l'ammontare delle retribuzioni riferite a:
- 16 marzo - 31 dicembre 2000;
- anno 2001.
La rata premio anticipata per il 2002 è calcolata sulle retribuzioni denunciate per il 2001, salvo che il datore di lavoro dichiari, con istanza motivata, un importo diverso.
Pagamento dei premi e autoliquidazione
Poiché la disciplina speciale non regola diversamente il pagamento, restano applicabili gli articoli 28 e 44 del T.U. n. 1124/1965. Il pagamento dei premi per il 2000, il 2001 e della rata anticipata 2002 deve essere effettuato su richiesta dell'Unità operativa competente, che provvede anche agli adempimenti preliminari di istituzione del rapporto assicurativo e di determinazione degli importi.
La regolazione del premio per il 2002 è dovuta alla scadenza del periodo assicurativo e va calcolata e pagata in sede di autoliquidazione entro il 16 febbraio 2003, sulla base delle retribuzioni dell'anno di riferimento, intese come retribuzioni effettive nel limite del minimale e massimale di rendita. Per i periodi successivi si applicano le regole ordinarie.
Prestazioni: indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta
La principale innovazione riguarda il criterio di liquidazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta. In base al d.lgs. n. 79/2002, dalla data di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo le retribuzioni fissate ai fini del premio valgono anche per la prestazione economica. Si assume dunque la retribuzione effettiva, sempre entro i limiti del minimale e del massimale di rendita previsti per il calcolo del premio.
Per gli altri profili continuano ad applicarsi il T.U. n. 1124/1965 e successive modificazioni, nonché i principi vigenti per il riconoscimento della natura professionale dell'infortunio o della malattia professionale. La circolare segnala inoltre che potranno essere fornite ulteriori istruzioni integrative e aggiornamenti informatici, anche per la gestione degli eventi già definiti in temporanea con liquidazione provvisoria sulla retribuzione minima di legge.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti assicurati
L'obbligo INAIL riguarda l'attività sportiva professionistica svolta da atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, in quanto attività presunta assolutamente pericolosa. L'assicurazione opera anche se esistono polizze privatistiche previste da contratto o legge. Sono inclusi i professionisti delle discipline indicate dalla legge n. 91/1981 e dalle Federazioni: calcio (serie A, B, C1 e C2 maschile), pallacanestro (serie A1 e A2 maschile), ciclismo su strada e pista approvate dalla Lega ciclismo, motociclismo velocità e motocross, boxe I-II-III serie nelle 15 categorie di peso, golf. Non rientrano nell'obbligo i casi qualificati come lavoro autonomo dalla legge, ossia prestazioni riferite a singole manifestazioni o a brevi periodi collegati, senza vincolo di allenamento, oppure con durata non superiore a otto ore settimanali, cinque giorni al mese o trenta giorni l'anno.
Datori di lavoro obbligati e requisiti societari
Tenute all'assicurazione sono le società destinatarie delle prestazioni sportive, ossia le società professionistiche operanti nelle discipline indicate. Esse devono essere costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata e ottenere l'affiliazione da una o più Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI prima del deposito dell'atto costitutivo. La revoca dell'affiliazione comporta l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.
Decorrenza dell'obbligo e rapporti interessati
L'obbligo assicurativo decorre dal 16 marzo 2000, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000. Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti costituiti da tale data in poi e a quelli già in essere al 16 marzo 2000.
Inquadramento tariffario e premio assicurativo
Le società sportive professionistiche sono inquadrate nella Gestione Industria. Il D.M. 28 marzo 2002 istituisce, con effetto dal 16 marzo 2000, il sottogruppo tariffario 0590 "Attività degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici)". Il tasso medio nazionale è fissato al 79 per mille.
Retribuzione imponibile
Per il calcolo del premio si assume la retribuzione effettiva, nei limiti dell'art. 116, comma 3, del T.U. n. 1124/1965. La circolare richiama le istruzioni già impartite con le circolari n. 61/2000, n. 61/2001 e n. 80/2001 per la determinazione della retribuzione effettiva e per i minimali e massimali di rendita. Dal 1° luglio 2001 il minimale di rendita è pari a Euro 11.511,31 e il massimale a Euro 21.378,22.
Adempimenti iniziali: denunce dei lavori
In sede di prima applicazione, le denunce di cui all'art. 12 del T.U. n. 1124/1965 andavano presentate entro 30 giorni dal 16 marzo 2000, quindi entro il 15 aprile 2000. Lo stesso termine vale anche per le denunce di assunzione e cessazione previste dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 38/2000. Sono ritenute tempestive e non sanzionabili le denunce effettuate entro il 15 aprile 2000 per attività in corso al 16 marzo 2000 o iniziate successivamente ma non oltre tale data, nonché le denunce relative ad assunzioni e cessazioni intervenute tra il 16 marzo e il 15 aprile 2000. Dopo tale periodo valgono i termini ordinari del T.U. e del d.lgs. n. 38/2000.
Determinazione e pagamento dei premi
Sulla base delle denunce o degli accertamenti dell'INAIL, l'Unità operativa competente istituisce il rapporto assicurativo e comunica inquadramento, voce, tasso, posizione assicurativa territoriale e importi dovuti. Per i premi 2000 e 2001 si acquisiscono il numero dei lavoratori e le retribuzioni relative ai periodi 16 marzo-31 dicembre 2000 e 2001. La rata anticipata 2002 è calcolata sulle retribuzioni denunciate per il 2001, salvo diverso importo motivatamente richiesto dal datore di lavoro. Il pagamento dei premi 2000, 2001 e della rata anticipata 2002 avviene su richiesta dell'Unità operativa competente; la regolazione del premio 2002 è dovuta a fine periodo assicurativo e va effettuata in autoliquidazione entro il 16 febbraio 2003.
Prestazioni: indennità per inabilità temporanea assoluta
La principale novità riguarda il calcolo dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta. Dal d.lgs. n. 79/2002, dalla data di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo le retribuzioni fissate per il premio valgono anche ai fini della liquidazione della prestazione. Si utilizza quindi la retribuzione effettiva nei limiti del minimale e massimale di rendita. Per il resto continuano ad applicarsi il T.U. n. 1124/1965 e successive modifiche, oltre ai principi vigenti sul riconoscimento della natura professionale dell'infortunio o della malattia. La circolare preannuncia ulteriori istruzioni integrative e l'aggiornamento dei programmi informatici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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