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Circolare

Circolare INAIL n. 55 del 07 agosto 2002

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei sindacalisti in aspettativa. Sentenza della Corte Costituzionale n. 171 del 6 maggio 2002.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i lavoratori collocati in aspettativa per assumere cariche sindacali provinciali o nazionali sono assicurabili INAIL quando svolgono attività protette ai sensi dell’art. 1 del T.U. n. 1124/1965. Vengono indicati i soggetti obbligati, la decorrenza della tutela dal 16 maggio 2002 anche per i rapporti pregressi ancora in corso, e le regole operative per denuncia, premio, sanzioni e riesame delle prestazioni respinte.

Assicurazione INAIL dei sindacalisti in aspettativa e applicazione della sentenza Corte Costituzionale n. 171/2002

Assicurazione INAIL dei sindacalisti in aspettativa

La circolare fornisce le istruzioni applicative conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 171 del 6 maggio 2002 in materia di tutela assicurativa INAIL dei lavoratori collocati in aspettativa per assumere cariche sindacali provinciali e nazionali. L’intervento mira a superare i dubbi interpretativi sorti in precedenza e a definire con precisione ambito soggettivo, decorrenza degli effetti e adempimenti operativi.

Quadro normativo e intervento della Corte Costituzionale

La circolare richiama il T.U. n. 1124/1965, in particolare gli artt. 1, 4 e 9, e l’art. 31 della legge n. 300/1970. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 4 e 9 del T.U. nella parte in cui non prevedevano, rispettivamente, tra i beneficiari della tutela e tra gli obbligati, i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività protette. La circolare evidenzia che l’Istituto aveva già riconosciuto in via amministrativa l’assicurabilità di tali soggetti, ma la pronuncia costituzionale risolve definitivamente le controversie insorte sul territorio.

Soggetti assicurati e presupposto oggettivo

Devono essere assicurati contro infortuni sul lavoro e malattie professionali i lavoratori collocati in aspettativa dal proprio datore di lavoro perché chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, svolgendo la propria attività direttamente presso l’organizzazione sindacale. Tuttavia, la tutela non opera automaticamente: permane il requisito oggettivo dell’art. 1 del T.U. n. 1124/1965. Pertanto, l’obbligo assicurativo sussiste solo se l’attività effettivamente svolta rientra tra quelle protette dal Testo Unico.

Soggetti obbligati e posizioni datoriali

L’obbligo assicurativo ricade sulle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali presso le quali i lavoratori in aspettativa svolgono l’attività protetta. Ai fini della disciplina assicurativa, tali strutture assumono la posizione di soggetti obbligati al versamento del premio, analogamente ai datori di lavoro previsti dal sistema INAIL.

Decorrenza degli effetti della sentenza

La pronuncia della Corte Costituzionale produce effetti dal 16 maggio 2002, cioè dal primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli effetti si estendono sia ai rapporti instaurati da tale data sia ai rapporti pregressi ancora in corso al 16 maggio 2002. Restano invece esclusi i rapporti giuridici già esauriti a quella data, inclusi quelli definiti con sentenza passata in giudicato e quelli colpiti da prescrizione o decadenza.

Gestione dei rapporti assicurativi: denuncia e premio

Per i rapporti instaurati dal 16 maggio 2002 si applicano le ordinarie disposizioni del T.U. n. 1124/1965 e della normativa collegata. In assenza di denuncia spontanea e tempestiva dei lavori, l’Unità operativa territorialmente competente deve attivare la procedura prevista dall’art. 16 del T.U. per acquisire la denuncia e procedere alla riscossione del premio dovuto.

Per i rapporti già in essere al 16 maggio 2002 e ancora in corso, i premi devono essere conteggiati e richiesti anche per il periodo anteriore alla sentenza, secondo modalità ordinarie, ma entro il limite della prescrizione quinquennale.

Sanzioni applicabili

Per le sanzioni la circolare non introduce una disciplina autonoma, ma rinvia alla circolare n. 56 del 27 luglio 2001, relativa al nuovo sistema sanzionatorio dell’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388/2000, e alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 17 gennaio 2002, che disciplina i criteri e le modalità di riduzione delle sanzioni civili nei casi di cui all’art. 116, comma 15, lettere a) e b), della stessa legge.

Prestazioni e riesame delle pratiche respinte

Per i rapporti instaurati dal 16 maggio 2002, la trattazione degli eventi assicurati segue le ordinarie regole del T.U. n. 1124/1965. Per i rapporti pregressi ancora in corso alla data indicata, la tutela riconosciuta dalla sentenza si estende anche agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali manifestatesi nel periodo precedente, salvo che siano già maturate prescrizione o decadenza.

La circolare dispone inoltre che i casi di infortuni o malattie professionali respinti con le motivazioni "persona non assicurata" o "attività non tutelata" debbano essere riesaminati su richiesta dell’interessato, purché non si tratti di rapporti ormai esauriti per prescrizione o definiti con sentenza passata in giudicato.

Indicazioni finali

Le strutture INAIL destinatarie sono invitate a osservare con puntualità e scrupolo le istruzioni impartite, al fine di assicurare l’uniforme applicazione della sentenza costituzionale e della disciplina assicurativa nei confronti dei sindacalisti in aspettativa.

Punti principali

Premessa e fondamento della circolare

La circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 171 del 6 maggio 2002, pubblicata il 15 maggio 2002, che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 4 e 9 del T.U. n. 1124/1965 nella parte in cui non includevano, tra i soggetti assicurati e tra gli obbligati, i lavoratori in aspettativa chiamati a ricoprire cariche sindacali e le organizzazioni sindacali per conto delle quali svolgono attività protette.

Campo di applicazione e soggetti assicurati

Devono essere assicurati i lavoratori collocati in aspettativa dal datore di lavoro perché chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970. L’obbligo assicurativo sussiste solo se l’attività svolta rientra tra quelle protette dall’art. 1 del T.U. n. 1124/1965; in caso contrario la tutela non opera.

Soggetti obbligati al pagamento del premio

L’obbligo assicurativo grava sulle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali presso le quali i lavoratori in aspettativa svolgono l’attività protetta. Tali soggetti sono quindi considerati i "datori di lavoro" ai fini dell’assicurazione.

Decorrenza ed efficacia temporale

La pronuncia produce effetti dal 16 maggio 2002, primo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e si applica sia ai rapporti instaurati da tale data sia ai rapporti pregressi ancora in corso. Restano esclusi i rapporti già esauriti al 16 maggio 2002, compresi quelli definiti con sentenza passata in giudicato o con diritti prescritti o decaduti.

Adempimenti per i rapporti nuovi e pregressi

Per i rapporti dal 16 maggio 2002 si applicano le ordinarie regole del T.U. n. 1124/1965. In assenza di denuncia spontanea e tempestiva, l’Unità operativa territoriale deve avviare la procedura di cui all’art. 16 del T.U. per acquisire la denuncia e riscuotere il premio. Per i rapporti ancora in corso alla data del 16 maggio 2002, il premio va conteggiato e richiesto anche per il periodo anteriore alla sentenza, nel limite della prescrizione quinquennale.

Sanzioni e rinvio alla disciplina generale

Per le sanzioni applicabili la circolare rinvia alla circolare n. 56 del 27 luglio 2001 sul sistema sanzionatorio introdotto dall’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388/2000, e alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 17 gennaio 2002 sulla riduzione delle sanzioni civili nei casi previsti dall’art. 116, comma 15, lettere a) e b).

Prestazioni e riesame dei casi respinti

Le prestazioni relative ai rapporti instaurati dal 16 maggio 2002 sono regolate dalle norme ordinarie. Per i rapporti pregressi ancora in corso, la tutela si estende anche agli infortuni e alle malattie professionali verificatisi o manifestatisi nel periodo anteriore, salvo prescrizioni e decadenze già maturate. I casi respinti per le causali "persona non assicurata" o "attività non tutelata" devono essere riesaminati su richiesta dell’interessato, purché non riguardino rapporti esauriti per prescrizione o coperti da giudicato.

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