Circolare INAIL n. 45 del 21 giugno 2002
Determinazione per l'anno 2002 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare determina per l’anno 2002 i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei contributi e dei premi INAIL, distinguendo tra retribuzioni effettive, convenzionali, retribuzioni di ragguaglio, compensi dei parasubordinati e premi speciali unitari. Vengono fissati i valori aggiornati in base all’indice ISTAT (+2,7%), con il minimale giornaliero generale pari a 37,31 euro, quello agricolo a 33,19 euro e quello per alcune categorie cooperative a 20,72 euro o 26,18 euro a seconda dei casi. La circolare disciplina inoltre criteri di calcolo, soglie mensili, categorie soggette a regimi speciali, importi dei premi minimi per artigiani, facchini, pescatori, insegnanti, alunni, candidati all’emigrazione e apparecchi radiologici, nonché il minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2002.
Determinazione per il 2002 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, retribuzioni convenzionali e premi speciali unitari INAIL
Determinazione per l’anno 2002 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera
La circolare INAIL n. 45 del 21 giugno 2002 disciplina, per l’anno 2002, i limiti minimi di retribuzione imponibile da assumere per il calcolo di contributi, premi assicurativi e prestazioni in materia di previdenza e assistenza sociale. Il documento distingue in modo puntuale tra retribuzioni effettive, convenzionali, di ragguaglio, compensi dei parasubordinati e premi speciali unitari, con particolare attenzione agli adeguamenti derivanti dall’indice ISTAT e alle discipline speciali per determinate categorie di lavoratori.
Quadro normativo di riferimento
La circolare si fonda principalmente sul D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sul D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, sulla legge n. 160/1975, sul D.L. n. 402/1981, sul D.L. n. 463/1983, sul D.L. n. 726/1984, sulla legge n. 443/1985, sul D.L. n. 338/1989, sul D.Lgs. n. 61/2000, sul D.Lgs. n. 38/2000, sul D.Lgs. n. 423/2001 e sui decreti ministeriali richiamati nel testo. Vengono inoltre richiamate varie circolari e lettere interne INAIL per precisare criteri applicativi già consolidati.
Minimo giornaliero per le retribuzioni effettive
Per il 2002 la variazione ISTAT è pari a +2,7%. Da ciò deriva che il minimale giornaliero generale per le retribuzioni effettive è fissato in 37,31 euro, importo che rappresenta il 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato (392,69 euro). Rapportato a 26 giornate lavorative mensili, tale minimale corrisponde a 970,06 euro.
La circolare precisa che questo minimo riguarda la generalità delle retribuzioni effettive dei lavoratori dipendenti, esclusi gli operai agricoli e le erogazioni speciali. Inoltre, nel caso in cui la retribuzione contrattuale media giornaliera sia superiore al minimale, si applica il valore contrattuale; se invece il minimale è più elevato, esso deve essere utilizzato come base imponibile.
Settore industriale e lavoratori a domicilio
Per il settore industriale, il criterio di calcolo richiede il raffronto mensile tra la retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti e il limite minimo di retribuzione giornaliera. La retribuzione contrattuale va prima rapportata a giorno, dividendo l’importo mensile per i giorni lavorativi mensili da retribuire; si assume poi l’importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale e quello del minimale legale.
La circolare fornisce anche il dato riferito ai lavoratori a domicilio: il limite minimo specifico di 20,72 euro, previsto dal D.L. n. 402/1981, va comunque adeguato al minimale generale di 37,31 euro. Il testo ricorda la definizione normativa di lavoratore a domicilio e rinvia alle istruzioni già impartite con precedenti circolari.
Settore agricolo
Per gli operai agricoli il limite minimo giornaliero previsto dal D.L. n. 402/1981 viene aggiornato solo in base all’indice ISTAT, senza adeguamento al minimale generale. Per il 2002 il limite minimo di retribuzione giornaliera è quindi pari a 33,19 euro.
Erogazioni speciali escluse dal raffronto con i minimi
La circolare specifica che alcune erogazioni, pur essendo imponibili ai sensi dell’articolo 29 del T.U., non devono essere uguagliate ai minimi giornalieri. Si tratta in particolare:
- dei trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali a carico del datore di lavoro;
- dell’assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, al rimboschimento e alla sistemazione montana.
Per tali indennità la base imponibile coincide con l’importo giornaliero fissato dalla normativa regionale, moltiplicato per i giorni di effettiva presenza, con applicazione del tasso del 50 per mille. Eventuali somme integrative sono invece soggette al tasso effettivo dell’attività svolta.
Retribuzioni convenzionali: principi generali
Le retribuzioni convenzionali sono adeguate all’indice ISTAT dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore e, dopo l’adeguamento, devono essere confrontate con i limiti minimi di retribuzione giornaliera. La circolare distingue tra:
- retribuzioni convenzionali annuali, da dividere in 300 giornate lavorative;
- retribuzioni convenzionali giornaliere, da moltiplicare per le giornate di effettiva presenza fino al limite di 25 giorni mensili e 300 annui;
- retribuzioni convenzionali giornaliere da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile fissato con decreto ministeriale.
Per il 2002 si confermano i seguenti valori di riferimento:
- 37,31 euro per la generalità dei lavoratori diversi dai soci di cooperative;
- 20,72 euro per i soci di cooperative, anche di fatto, non operanti nei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
- 26,18 euro per i soci di cooperative operanti in tali aree, quale minimale pensionistico giornaliero.
Cooperative di fatto e soci di cooperative
La circolare chiarisce il concetto di cooperativa di fatto, distinta dalla cooperativa formalmente iscritta, e ne indica i requisiti: organizzazione del lavoro da parte dell’organismo, conferimento del ricavato, ripartizione secondo statuto o patto scritto, numero minimo di tre soci ed effettivo esercizio dell’attività corrispondente.
Per i soci di cooperative di lavoro, dal 1° gennaio 1998 la base imponibile è assimilata a quella dei lavoratori dipendenti; ove non si applichino retribuzioni convenzionali o premi speciali, i compensi sono assoggettati al minimale di 37,31 euro. Per i soci soggetti al D.P.R. n. 602/1970, il D.Lgs. n. 423/2001 introduce una retribuzione convenzionale giornaliera crescente tra il 2002 e il 2006, con passaggio alla retribuzione effettiva dal 1° gennaio 2007. Per il 2002 essa è pari a 26,18 euro, con periodi di occupazione media mensile di 26 giorni nei territori ordinari e di 18 giorni nei territori del Mezzogiorno, Basilicata e Campania.
Retribuzione di ragguaglio
La retribuzione di ragguaglio, prevista in via residuale quando mancano retribuzione fissa o importi accertabili e non vi siano tabelle fisse di salari medi o convenzionali, coincide con il minimale di rendita ex articolo 116, comma 3, T.U. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2002 essa è pari a 38,37 euro giornalieri e 959,28 euro mensili. Tale valore si applica, in assenza di altre basi imponibili, ai familiari, soci e associati dell’articolo 4, numeri 6 e 7, T.U.
Lavoratori parasubordinati
Per i collaboratori coordinati e continuativi e per le altre figure parasubordinate tutelate, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, determinati ai sensi dell’articolo 48 del T.U.I.R., ma nel rispetto dei limiti minimo e massimo di rendita. Per il 2002 i limiti mensili sono rispettivamente 959,28 euro e 1.781,52 euro. La circolare ricorda che il calcolo si effettua su base convenzionale annuale divisibile in 12 mesi.
Premi speciali unitari
L’articolo 42 T.U. consente la determinazione di premi speciali unitari per lavorazioni particolari, in luogo del premio ordinario fondato sulla retribuzione imponibile. La circolare aggiorna i premi per una pluralità di categorie, tra cui artigiani, facchini, frantoi, pescatori, insegnanti, alunni e soggetti esposti a radiazioni ionizzanti.
Artigiani e assimilati
Per titolari artigiani, soci artigiani, familiari del titolare artigiano, familiari partecipanti all’impresa familiare artigiana e associati ad imprenditore artigiano, il D.M. 1° febbraio 2001 prevede premi annuali per persona in base alla retribuzione annua prescelta, non inferiore al minimale giornaliero generale moltiplicato per 300. Per il 2002 la retribuzione minima annua è pari a 11.193,00 euro e i premi minimi annuali per classe di rischio vanno da 63,50 euro a 1.359,40 euro.
Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori
Per le cooperative e gli organismi associativi di fatto soggetti o non soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la circolare distingue due discipline di premi trimestrali. Nel primo caso il minimale giornaliero di riferimento è 26,18 euro; nel secondo è 37,31 euro. Sono indicati, per ciascun settore, gli importi dei premi minimi trimestrali per facchini e per barrocciai, vetturini e ippotrasportatori, con criteri di incremento proporzionale in caso di retribuzioni superiori.
Frangitura e spremitura delle olive
Per i lavori di frangitura e spremitura delle olive, il premio speciale è dovuto per frantoio, considerato come unità tecnico-operativa. Per la campagna olearia 2002/2003 il premio minimo varia in base al tipo di frantoio e alla durata dei lavori: per frantoi di tipo A si va da 142,50 euro a 448,60 euro; per frantoi di tipo B da 196,30 euro a 547,90 euro. La circolare richiama anche l’obbligo di documentare il rispetto del limite massimo di 30 giorni per il periodo breve.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori di cui alla legge n. 250/1958, il D.M. 15 luglio 1987 stabilisce un premio mensile a persona, riferito alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore al limite minimo di 20,72 euro. Per il 2002 il premio minimo mensile è pari a 24,80 euro.
Insegnanti e alunni di scuole non statali
Per gli insegnanti addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche nelle scuole non statali, il premio è annuale e va rapportato al minimale generale. La circolare riporta i valori per l’anno scolastico 2001/2002, distinti tra insegnamento prescolare e scolare, con o senza funzioni direttive. Per gli alunni e studenti non statali addetti alle medesime attività il premio annuale provvisorio per il 2001/2002 è pari a 1,84 euro per persona.
Candidati all’emigrazione e prove d’arte
Per i candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio, il premio è fissato in 3,10 euro per ogni prova e non è soggetto ad aumenti o variazioni. La disciplina si estende anche alle prove tecnico-pratiche ai fini del collocamento o dell’idoneità dopo l’apprendistato.
Radiologia e tecnici sanitari di radiologia medica
Per medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e allievi dei relativi corsi, il D.M. 24 settembre 1996 prevede premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso. La circolare precisa che per apparecchio radiologico si intende ogni sorgente radiogena e che i premi per apparecchio sono divisibili in 12 mesi, mentre quelli per sostanze radioattive sono collegati all’attività complessiva in becquerel. I tecnici sanitari di radiologia medica subordinati restano soggetti al premio ordinario su base effettiva.
Profilo risarcitivo e valori di rendita
Per gli eventi verificatisi dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 il minimale di rendita è pari a 11.511,31 euro annui e 38,37 euro giornalieri, mentre il massimale di rendita è pari a 21.378,22 euro annui e 71,26 euro giornalieri. Tali valori incidono sulle liquidazioni delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, nonché sull’adeguamento delle prestazioni per inabilità temporanea assoluta nelle fattispecie interessate dalla variazione salariale.
Inquadramento finale
La circolare ha quindi una funzione ricognitiva e applicativa molto ampia: aggiorna gli imponibili per il 2002, coordina le diverse fonti normative e fornisce istruzioni operative sulle categorie escluse o soggette a regimi speciali. Il documento è destinato in particolare agli operatori chiamati a determinare correttamente la base imponibile INAIL e a verificare la corretta applicazione dei minimi, delle retribuzioni convenzionali e dei premi speciali unitari.
Punti principali
Oggetto e quadro normativo
La circolare definisce i limiti minimi imponibili per l’anno 2002 ai fini previdenziali e assistenziali INAIL, richiamando il quadro normativo del T.U. n. 1124/1965 e delle successive disposizioni su retribuzioni effettive, convenzionali, minimali contributivi e di rendita, nonché sui premi speciali unitari. Vengono richiamate anche le norme specifiche per cooperative, lavoro part-time, parasubordinati, area dirigenziale, lavoro domestico, pesca, artigianato, istruzione e attività radiologiche.
Retribuzioni effettive: minimale giornaliero generale e settore agricolo
Per il 2002 la variazione ISTAT è pari a +2,7% e il minimale giornaliero generale per le retribuzioni effettive è fissato in 37,31 euro, pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD (392,69 euro). Per i lavoratori agricoli il minimale resta invece 33,19 euro, senza adeguamento al minimale generale. La circolare precisa anche che il minimale generale non si applica alle erogazioni speciali e che, per i lavoratori a domicilio, il limite specifico di 20,72 euro è comunque assorbito dal minimale generale più elevato.
Criteri di calcolo delle retribuzioni effettive
Per il settore industriale la base imponibile mensile va determinata confrontando la retribuzione contrattuale media giornaliera con il minimale giornaliero, assumendo il valore più elevato e rapportandolo poi al mese lavorativo. Per 26 giornate mensili il minimale generale corrisponde a 970,06 euro. I soci di cooperative di lavoro sono equiparati ai dipendenti; ove non si applichino retribuzioni convenzionali o premi speciali, i loro compensi vanno confrontati con il minimale di 37,31 euro.
Retribuzioni convenzionali: regole generali e soglie
Le retribuzioni convenzionali devono essere adeguate all’indice ISTAT dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore e poi confrontate con i limiti minimi giornalieri. Per il 2002 si distinguono tre soglie: 37,31 euro per la generalità dei lavoratori non soci di cooperative; 20,72 euro per i soci di cooperative, anche di fatto, non operanti nei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi; 26,18 euro per i soci di cooperative operanti in tali aree, in quanto il minimale giornaliero derivante dal 40% del trattamento minimo pensionistico supera il limite di 20,72 euro.
Categorie con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale
La circolare illustra varie categorie con imponibili convenzionali nazionali o provinciali: detenuti e internati, allievi di corsi professionali, LSU/PU, tirocini, PIP, borse lavoro, familiari dell’impresa familiare, lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, soci volontari delle cooperative sociali, familiari, soci e associati di cooperative, e soci di cooperative nei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi. Per ciascuna categoria sono indicati i criteri di determinazione dell’imponibile, i limiti giornalieri e mensili e, ove previsto, i periodi di occupazione media mensile.
Cooperative di fatto e soci di cooperative
Viene chiarita la nozione di cooperativa di fatto, distinta dalla cooperativa in senso proprio, con requisiti quali organizzazione del lavoro, conferimento del ricavato, ripartizione secondo statuto o patto scritto, numero minimo di tre soci ed effettivo esercizio dell’attività. Per i soci di cooperative soggetti al D.P.R. n. 602/1970 è introdotta dal D.Lgs. n. 423/2001 una retribuzione convenzionale giornaliera crescente dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, con passaggio alla retribuzione effettiva dal 1° gennaio 2007; per il 2002 l’importo è 26,18 euro, con periodi di occupazione media mensile pari a 26 giornate nei territori ordinari e 18 nel Mezzogiorno, Basilicata e Campania.
Retribuzione di ragguaglio e compensi parasubordinati
La retribuzione di ragguaglio si applica in via residuale, in assenza di retribuzione effettiva o convenzionale, ed è pari al minimale di rendita: per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2002 è pari a 38,37 euro giornalieri e 959,28 euro mensili. Per i parasubordinati la base imponibile è costituita dai compensi effettivi percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo di rendita; per il 2002 i limiti mensili sono 959,28 euro e 1.781,52 euro.
Premi speciali unitari: artigiani, facchini, frantoi, pesca, scuola e radiologia
La circolare aggiorna i premi speciali unitari per diverse attività: artigiani e assimilati, facchini e trasportatori riuniti in cooperative, addetti alla frangitura delle olive, pescatori della piccola pesca, insegnanti e alunni di scuole non statali, candidati all’emigrazione e medici radiologi/tecnici di radiologia. Per ciascuna categoria sono indicati criteri di calcolo, importi minimi annuali o trimestrali, durata dei periodi assicurativi e regole di adeguamento proporzionale in caso di retribuzioni superiori ai minimi.
Minimale e massimale di rendita e profilo risarcitivo
Per gli eventi verificatisi dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 il minimale di rendita è 11.511,31 euro annui e 38,37 euro giornalieri; il massimale è 21.378,22 euro annui e 71,26 euro giornalieri. Le indennità per inabilità temporanea assoluta e le rendite per inabilità permanente o ai superstiti devono essere adeguate secondo la rivalutazione vigente. La circolare rinvia a successivi aggiornamenti dal 1° luglio 2002 per alcuni paragrafi specifici.
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