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Ordinanza

Ordinanza n. 122/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1426/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di destituzione dal servizio, unitamente agli atti del procedimento disciplinare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha appellato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il decreto con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, con decorrenza dal 4 marzo 2015, per infrazioni riconducibili all’art. 6, comma 2, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 449/1992, nonché contro gli ulteriori atti del procedimento disciplinare, inclusa la deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del 29 ottobre 2024. In appello è stata proposta istanza cautelare incidentale per la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi d’appello; il Consiglio di Stato richiama le deduzioni dell’appellante concernenti il termine di esercizio del potere disciplinare e la rilevanza dei fatti contestati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris alla luce della motivazione della sentenza impugnata, della giurisprudenza del Consiglio di Stato sul termine di esercizio del potere disciplinare e della rilevanza dei fatti contestati. Non sono stati quindi ritenuti sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia della sentenza del TAR. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello.

  • art. 6, comma 2, lettere a), b), c) e d), d.lgs. n. 449/1992

    Individua le infrazioni disciplinari poste a fondamento della destituzione dal servizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado non può essere concessa quando, alla luce della motivazione della sentenza impugnata e della giurisprudenza applicabile, non emerga il fumus boni iuris delle deduzioni dell’appellante.
  • Nella valutazione cautelare della legittimità di una sanzione disciplinare rilevano sia il rispetto del termine di esercizio del potere disciplinare sia la gravità e rilevanza dei fatti contestati.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelareAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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