Ordinanza n. 48/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del 30 agosto 2025, n. 2000, pubblicato dall'USR Lombardia, concernente la ripartizione del contingente di immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui ha escluso il contingente della diocesi di Tortona; di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale al Decreto del 30.08.2025 n.2000 e per l'annullamento delle graduatorie previste dal DDG USR 2001/25 , del 09.09.2025, e per l'annullamento del decreto USR Lombardia n.2140/30.09.2025, con le relative assegnazioni della scuola dell'infanzia -primaria e secondaria di secondo grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dell'USR Lombardia n. 2000 del 30 agosto 2025, nella parte relativa all'esclusione del contingente della Diocesi di Tortona, nonché graduatorie e assegnazioni conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, docenti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria, hanno impugnato il decreto con cui l'USR Lombardia ha ripartito il contingente per le immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2025/2026, lamentando l'esclusione dei posti riferibili alla Diocesi di Tortona, oltre agli atti successivi relativi alle graduatorie e alle assegnazioni. La domanda cautelare era diretta a ottenere la sospensione degli atti impugnati. La questione centrale riguardava l'individuazione dell'Ufficio Scolastico Regionale competente a ripartire i posti e a procedere al reclutamento e all'assegnazione della sede dei docenti appartenenti alla Diocesi di Tortona.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Sulla base dei chiarimenti e della documentazione depositati dal Ministero, ha applicato l'art. 3, comma 2, dei decreti dipartimentali n. 1327 e n. 1328 del 29 maggio 2024, secondo cui la ripartizione dei posti liberi e vacanti è effettuata dall'USR nel cui ambito territoriale sono ubicate le istituzioni scolastiche presso le quali i posti sono disponibili. Ha inoltre rilevato che i ricorrenti avevano presentato domanda alle procedure concorsuali presso l'USR Piemonte, poiché la Diocesi di Tortona rientra nella competenza territoriale di tale Ufficio, il quale aveva adottato i decreti n. 14194 e n. 14195 dell'8 agosto 2025 includendo i posti della diocesi. Ne consegue che la competenza amministrativa per la ripartizione dei posti e per la successiva immissione in ruolo non spettava all'USR Lombardia, che non era competente per il reclutamento e l'assegnazione della sede del personale IRC riferibile alla Diocesi di Tortona. Le spese della fase cautelare sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti e liquidate in € 1.000,00, oltre oneri di legge, in favore del Ministero intimato.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, decreti dipartimentali n. 1327 e n. 1328 del 29 maggio 2024
La ripartizione dei posti liberi e vacanti è effettuata dall’Ufficio Scolastico Regionale nel cui ambito territoriale sono ubicate le istituzioni scolastiche presso le quali i posti risultano disponibili.
La competenza alla ripartizione dei posti è individuata nell'USR del territorio in cui sono ubicate le istituzioni scolastiche presso le quali i posti risultano disponibili.
art. 2 d.m. 144/2025
Individua l'USR competente per l'organizzazione della procedura concorsuale straordinaria relativa alle immissioni in ruolo del personale docente di religione cattolica per l'anno scolastico 2025/2026.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale, nell'ambito della quale il TAR ha respinto la domanda di sospensione.
Massime di principio
- La ripartizione dei posti liberi e vacanti per l'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica spetta all'Ufficio Scolastico Regionale nel cui ambito territoriale sono ubicate le istituzioni scolastiche presso le quali i posti risultano disponibili.
- Quando una diocesi ricade nella competenza territoriale di un determinato Ufficio Scolastico Regionale, tale Ufficio è competente per il reclutamento e per la successiva assegnazione della sede del personale docente di religione cattolica riferibile a quella diocesi; un diverso USR non può legittimamente procedere a tali attività.
- Ai fini della tutela cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando la documentazione amministrativa dimostri, già nella fase sommaria, che l'amministrazione intimata non è competente per la ripartizione dei posti e per le conseguenti immissioni in ruolo.
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