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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1792

Regolamento (UE) 2019/1792 della Commissione, del 17 ottobre 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amitrolo, fipronil, flupirsulfuron metile, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron e triasulfuron in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conseguenza della cessazione o della mancata approvazione di alcune sostanze attive fitosanitarie. Per tali sostanze, gli LMR vengono soppressi dove non più giustificati oppure fissati al limite di determinazione analitica pertinente. È inoltre prevista una norma transitoria per i prodotti fabbricati o importati prima del 18 maggio 2020, al fine di consentire una commercializzazione ordinaria durante il passaggio al nuovo regime.

Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005 per sopprimere o abbassare i livelli massimi di residui di amitrolo, fipronil, flupirsulfuron metile, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron e triasulfuron in determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di specifici antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda in particolare i prodotti per i quali gli LMR erano già fissati negli allegati II o III di tale regolamento e che, a seguito del mancato rinnovo, della scadenza o della mancata approvazione delle sostanze attive corrispondenti, devono essere soppressi o ridotti al limite di determinazione. Si applica nell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. È prevista una disciplina transitoria per i prodotti fabbricati o importati nell’Unione prima del 18 maggio 2020.

Modifica dei livelli massimi di residui per alcune sostanze attive

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La modifica è resa necessaria dal fatto che varie sostanze attive non risultano più approvate, o non lo sono mai state, nel quadro della normativa sui prodotti fitosanitari; di conseguenza, non è più giustificato mantenere i precedenti LMR.

Ambito e finalità della modifica

La Commissione agisce sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. Il provvedimento riguarda amitrolo, fipronil, flupirsulfuron metile, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron e triasulfuron. Per alcune sostanze gli LMR già esistenti vengono soppressi; per altre vengono fissati al limite di determinazione analitica pertinente.

Ragioni della soppressione o riduzione degli LMR

I considerando chiariscono che:

  • l’approvazione di amitrolo, flupirsulfuron metile, isoproturon e triasulfuron non è stata rinnovata;
  • l’approvazione di fipronil e imazosulfuron è scaduta;
  • orthosulfamuron non è stato approvato. Poiché tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze sono state revocate, la Commissione ritiene opportuno sopprimere gli LMR fissati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, in conformità all’articolo 17 del medesimo regolamento e in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

Nuovi limiti e allegato V

Per le sostanze per le quali gli LMR devono essere abbassati, il regolamento prevede l’iscrizione nell’allegato V dei valori di base corrispondenti al limite di determinazione. L’adeguamento tiene conto del confronto con i laboratori di riferimento dell’Unione, che hanno indicato come, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica consenta limiti di determinazione più bassi. L’allegato riporta una lunga tabella per gruppi di prodotti, con valori espressi in mg/kg e con specifica distinzione per i diversi usi alimentari e zootecnici.

Consultazione degli operatori e contesto commerciale

La Commissione ha consultato i partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e ha preso in considerazione le osservazioni ricevute. Il regolamento evidenzia inoltre l’esigenza di garantire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, prevedendo quindi una disciplina transitoria e un periodo ragionevole di adattamento per Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare.

Disciplina transitoria e decorrenza

L’articolo 2 mantiene applicabile il vecchio regime del regolamento (CE) n. 396/2005 per i prodotti fabbricati nell’Unione o importati nell’Unione prima del 18 maggio 2020. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 18 maggio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto dettagliato nell’allegato del regolamento. In particolare, vengono soppressi nell’allegato II i riferimenti ad amitrolo, fipronil, flupirsulfuron metile, imazosulfuron, isoproturon e triasulfuron; nell’allegato III, parte A, viene soppressa la colonna relativa all’orthosulfamuron; nell’allegato V sono inseriti i valori di base corrispondenti ai nuovi LMR al limite di determinazione.

Presupposti sostanziali della modifica

Le modifiche derivano dal mancato rinnovo, dalla scadenza o dalla non approvazione delle sostanze attive interessate, con revoca di tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze. Per questa ragione gli LMR vengono eliminati dagli allegati II e III oppure abbassati al limite di determinazione ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 396/2005.

Nuovi LMR al limite di determinazione e valori di base

Per amitrolo, fipronil, flupirsulfuron metile, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron e triasulfuron, gli LMR sono fissati al pertinente limite di determinazione analitica. Il regolamento richiama le consultazioni con i laboratori di riferimento dell’Unione europea, che hanno concluso che per taluni prodotti i limiti di determinazione possono essere ulteriormente ridotti. In allegato V sono pertanto elencati i valori di base applicabili ai diversi gruppi di prodotti, con l’indicazione che il limite di determinazione è espresso in mg/kg e che per il fipronil il residuo considerato è la somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil, sostanza liposolubile.

Disciplina transitoria per i prodotti già fabbricati o importati

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell’Unione o importati nell’Unione prima del 18 maggio 2020. La disposizione consente quindi la circolazione di tali prodotti secondo il previgente regime di LMR.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi a partire dal 18 maggio 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariprodotti fitosanitariagricolturacommercio di alimenti e mangimi

Testo integrale

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