Regolamento (UE) 2019/1791
Regolamento (UE) 2019/1791 della Commissione, del 17 ottobre 2019, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-decanolo, 2,4-D, ABE-IT 56, ciprodinil, dimetenamid, alcoli grassi, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimetalin, picolinafen, piraflufen-etile, piridaben, acido S-abscissico e triflossistrobina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE sui residui di pesticidi fissando o modificando gli LMR per numerose sostanze attive in una pluralità di prodotti vegetali e animali. Interviene anche su sostanze già prive di limiti specifici, inserendo ABE-IT 56 nell’allegato IV e mantenendo permanentemente in tale allegato 1-decanolo, alcoli grassi e acido S-abscissico. Per il piridaben prevede un’applicazione retroattiva dal 13 agosto 2019 per coerenza con una modifica precedente. Le modifiche sono adottate sulla base delle valutazioni EFSA e si fondano sul giudizio di sicurezza per i consumatori.
Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di specifici antiparassitari in determinati prodotti alimentari e di origine animale, nonché per iscrivere alcune sostanze nell’allegato IV.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Coinvolge in particolare operatori della filiera agroalimentare, importatori, produttori e utilizzatori di prodotti fitosanitari, con effetti su molte matrici vegetali e animali elencate negli allegati del regolamento modificato. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; per il piridaben si applica retroattivamente dal 13 agosto 2019. Non introduce un sistema autonomo di autorizzazione, ma aggiorna i valori già vigenti; per talune sostanze restano applicabili i limiti di determinazione analitica ove indicato. Sono esclusi dall’ambito i prodotti per i quali non sono fissati LMR specifici, salvo applicazione del valore di base di 0,01 mg/kg o delle soglie indicate negli allegati.
Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per i livelli massimi di residui
Il regolamento interviene sul sistema UE dei livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, aggiornando valori già vigenti per numerose sostanze attive. La Commissione fonda la modifica sulle domande presentate dagli operatori, sulle valutazioni degli Stati membri e sui pareri motivati dell’EFSA, ritenendo le modifiche compatibili con la sicurezza dei consumatori ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Contesto e finalità
Il provvedimento risponde a diverse esigenze: autorizzazioni di impiego di prodotti fitosanitari nell’Unione, richieste di modifica degli LMR per nuovi usi o nuove colture, domande di tolleranza all’importazione e riesami già previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005. In alcuni casi la Commissione prende atto di dati nuovi presentati dai richiedenti, come metodi analitici convalidati, studi di metabolismo o dati di monitoraggio, e aggiorna i limiti in coerenza con la valutazione del rischio.
Ambito di applicazione materiale
Il regolamento modifica tre allegati del regolamento (CE) n. 396/2005:
- allegato II, relativo a sostanze per le quali gli LMR sono già stabiliti;
- allegato III, parte A, relativo a sostanze con limiti specifici in quella parte;
- allegato IV, relativo a sostanze per le quali non è necessario fissare LMR.
Le sostanze toccate includono, tra le altre, 2,4-D, ciprodinil, dimetenamid, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimetalin, picolinafen, piraflufen-etile, piridaben, triflossistrobina, florpyrauxifen-benzyl, ABE-IT 56, 1-decanolo, alcoli grassi e acido S-abscissico.
Modifiche principali agli LMR
1. Sostanze con valori rivisti nell’allegato II
Per 2,4-D, ciprodinil, dimetenamid, fludioxonil, pendimetalin, picolinafen, piraflufen-etile, piridaben e triflossistrobina la colonna dell’allegato II è sostituita con una nuova tabella di LMR. Le modifiche riguardano numerose categorie di prodotti vegetali, tra cui frutta, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, spezie e taluni prodotti di origine animale.
In particolare:
- per 2,4-D viene considerata anche una tolleranza all’importazione sui semi di soia provenienti da Canada e Stati Uniti, con la motivazione di evitare ostacoli commerciali;
- per ciprodinil, dimetenamid, fludioxonil, fluopyram, pendimetalin, picolinafen, piraflufen-etile, piridaben e triflossistrobina si recepiscono nuovi valori coerenti con gli usi richiesti e con i pareri EFSA;
- per mepiquat la relativa colonna dell’allegato II è soppressa e la materia è disciplinata in modo più mirato nella nuova colonna aggiunta nel testo allegato.
2. Mepiquat e funghi coltivati
Per il mepiquat il regolamento dà rilievo ai dati di monitoraggio relativi ai funghi orecchioni, da cui emerge una contaminazione incrociata legata alla paglia trattata. La Commissione fissa per questi funghi un LMR pari a 0,7 mg/kg, corrispondente al 95° percentile dei risultati di campionamento, mantenendo invariato l’LMR per gli altri funghi coltivati. Questo LMR sarà riesaminato entro il 31 dicembre 2022 tenendo conto delle informazioni disponibili.
3. Fluopyram nell’allegato III
L’allegato III, parte A, è aggiornato con una nuova colonna per il fluopyram. I nuovi LMR coprono un ampio ventaglio di prodotti, incluse agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche, ortaggi, cereali, spezie, prodotti di origine animale e altri prodotti. La definizione del residuo resta quella della somma di fluopyram e fluopyram-benzamide (M25), espressa come fluopyram.
4. Florpyrauxifen-benzyl
È inserita una nuova colonna per florpyrauxifen-benzyl con valori di LMR generalmente pari a 0,01 mg/kg o con limiti specifici per alcune colture. Il regolamento richiama il fatto che la proposta si fonda sull’impiego rappresentativo sul riso nell’Unione, secondo le buone pratiche agricole.
Sostanze incluse nell’allegato IV
L’allegato IV, che elenca le sostanze per le quali non è necessario fissare LMR, è modificato in due sensi:
- viene inserita la voce ABE-IT 56 in ordine alfabetico;
- le voci 1-decanolo, alcoli grassi/alcoli alifatici e acido S-abscissico vengono mantenute nell’allegato IV senza il riferimento alla temporaneità della precedente inclusione.
In sostanza, per tali sostanze non si applicano limiti massimi di residuo specifici nell’allegato II o III.
Valutazione scientifica e sicurezza dei consumatori
La Commissione richiama espressamente i pareri motivati dell’EFSA, che ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione con particolare riguardo al rischio per i consumatori e, se del caso, per gli animali. Secondo le conclusioni richiamate nel regolamento:
- sono state rispettate le prescrizioni sui dati richiesti;
- le modifiche agli LMR risultano accettabili sotto il profilo della sicurezza alimentare;
- né l’esposizione a lungo termine né quella acuta evidenziano superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Per alcune sostanze l’EFSA segnala anche informazioni mancanti al momento del riesame, come dati su metodi di analisi, sperimentazioni sui residui, studi di alimentazione del bestiame o stabilità all’immagazzinamento. In tali casi il regolamento richiama espressamente che, al riesame, la Commissione terrà conto delle informazioni eventualmente presentate entro i termini indicati oppure della loro assenza.
Decorrenza, efficacia e applicazione nel tempo
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per gli LMR relativi al piridaben, l’applicazione è anticipata al 13 agosto 2019, in coerenza con un precedente regolamento della Commissione che aveva già ridotto alcuni LMR al limite di determinazione.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori agroalimentari, il provvedimento comporta:
- verifica dell’adeguamento dei prodotti immessi sul mercato ai nuovi LMR;
- controllo delle tolleranze all’importazione, in particolare per il 2,4-D sui semi di soia;
- verifica delle colture interessate dai nuovi limiti per ciascuna sostanza;
- aggiornamento della documentazione tecnica e dei controlli di conformità;
- attenzione ai casi con riesame futuro o con limiti applicabili solo a partire da specifiche date.
Il regolamento si inserisce quindi nel quadro della disciplina UE sui residui di pesticidi come atto di aggiornamento tecnico-scientifico, con impatto diretto sulla commercializzazione e sull’importazione di prodotti agricoli.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. Le sostanze interessate sono, tra le altre, 2,4-D, ciprodinil, dimetenamid, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimetalin, picolinafen, piraflufen-etile, piridaben, triflossistrobina, florpyrauxifen-benzyl, ABE-IT 56, 1-decanolo, alcoli grassi e acido S-abscissico.
Nuovi o rivisti LMR per sostanze specifiche
Per molte sostanze vengono sostituite le colonne degli allegati con nuovi valori di LMR per specifiche categorie di prodotti. In particolare: per 2,4-D si fissa anche una tolleranza all’importazione sui semi di soia; per ciprodinil, dimetenamid, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimetalin, picolinafen, piraflufen-etile, piridaben e triflossistrobina sono aggiornati i limiti per diverse colture. Per il mepiquat viene previsto un trattamento specifico per i funghi orecchioni con LMR di 0,7 mg/kg e riesame entro il 31 dicembre 2022. Per il piridaben il regolamento richiama l’applicazione dal 13 agosto 2019.
Inserimento di florpyrauxifen-benzyl nell’allegato III
È aggiunta una nuova colonna per il florpyrauxifen-benzyl con LMR generalmente fissati al livello di 0,01 mg/kg o a valori specifici per singole colture, in particolare il riso, sulla base dell’uso rappresentativo e delle buone pratiche agricole nell’Unione.
Iscrizione di ABE-IT 56 e mantenimento di sostanze nell’allegato IV
L’allegato IV è integrato con la voce ABE-IT 56. Le voci 1-decanolo, alcoli grassi/alcoli alifatici e acido S-abscissico sono prive del richiamo alla precedente temporaneità e restano incluse permanentemente nell’allegato IV, quindi senza LMR.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per gli LMR relativi al piridaben, l’applicazione decorre dal 13 agosto 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Base scientifica e valutazione del rischio
Le modifiche si fondano sui pareri motivati dell’EFSA e sulle relazioni di valutazione degli Stati membri. La Commissione richiama che, per i vari usi autorizzati o per le tolleranze all’importazione, l’EFSA ha concluso che le modifiche richieste sono accettabili per i consumatori, senza superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
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