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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1735

Regolamento (UE) 2019/1735 del Consiglio del 17 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

Normativa europea32019R1735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio UE nei confronti della Repubblica centrafricana per recepire le modifiche introdotte dalla risoluzione 2488 (2019) del Consiglio di sicurezza ONU e dalla conseguente decisione (PESC) 2019/1737. Le modifiche riguardano soprattutto le deroghe all’embargo sulle armi e la possibilità di autorizzare talune prestazioni tecniche e finanziarie previa approvazione del comitato sanzioni. Viene inoltre introdotta una base espressa per il trattamento dei dati personali da parte del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante, ai fini dell’applicazione delle misure restrittive e della pubblicazione delle liste.

Modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana, aggiornando le deroghe all’embargo sulle armi e la disciplina sul trattamento dei dati personali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori, alle autorità competenti e alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione coinvolti nell’attuazione delle misure restrittive verso la Repubblica centrafricana. Riguarda in particolare l’embargo sulle armi, i divieti connessi ad assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria e servizi di intermediazione, nonché il congelamento di fondi e risorse economiche delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I del regolamento n. 224/2014. È immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione; il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725.

Modifica del regime sanzionatorio UE verso la Repubblica centrafricana

Il regolamento (UE) 2019/1735 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) n. 224/2014, che attua nell’ordinamento dell’Unione le misure restrittive relative alla situazione nella Repubblica centrafricana. L’intervento recepisce gli sviluppi della risoluzione 2488 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione (PESC) 2019/1737, assicurando l’uniforme applicazione delle nuove deroghe da parte degli operatori economici negli Stati membri.

Contesto e finalità

Il considerando richiama l’embargo sulle armi e il congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi che commettono o sostengono atti in grado di minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana. Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE, in quanto misura sanzionatoria di attuazione di una decisione PESC.

Deroghe all’embargo sulle armi

La prima modifica riguarda l’articolo 3 del regolamento n. 224/2014, al quale viene aggiunta una nuova lettera d). La deroga concerne il materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo. La condizione per l’utilizzo della deroga è la notifica al comitato delle sanzioni con un preavviso di almeno 20 giorni prima della fornitura dell’assistenza o dei servizi.

Assistenza tecnica, finanziamenti e servizi di intermediazione

L’articolo 4 viene integralmente sostituito. In deroga all’articolo 2, la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie compresi nell’elenco comune delle attrezzature militari, così come la relativa assistenza tecnica o i servizi di intermediazione, è ammessa solo previo approvazione del comitato delle sanzioni. Ne deriva un sistema di autorizzazione preventiva, che condiziona la liceità delle operazioni all’intervento del comitato competente.

Trattamento dei dati personali e trasparenza delle liste

Viene introdotto l’articolo 19 bis, che disciplina espressamente il trattamento dei dati personali necessario all’attuazione delle misure restrittive. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per l’esercizio dei rispettivi compiti, tra cui:

  • la preparazione e l’adozione delle modifiche dell’allegato I da parte del Consiglio e dell’alto rappresentante;
  • l’inserimento del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive finanziarie e nella mappa interattiva delle sanzioni;
  • il trattamento delle informazioni sull’impatto delle misure, come il valore dei fondi congelati e le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

Il paragrafo 2 consente, se necessario per la preparazione dell’allegato I, il trattamento di dati relativi a reati commessi, condanne penali o misure di sicurezza riguardanti le persone fisiche elencate. Il paragrafo 3 designa il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II e l’alto rappresentante come titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, così da consentire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti da tale regolamento.

Applicazione temporale e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Deroga per materiale militare non letale a fini umanitari o protettivi

All’articolo 3 del regolamento (UE) n. 224/2014 è aggiunta una nuova lettera d), che consente deroghe per materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, purché la fornitura di assistenza o servizi sia notificata al comitato delle sanzioni con un preavviso di almeno 20 giorni.

Autorizzazione preventiva del comitato sanzioni per assistenza e servizi connessi

L’articolo 4 è sostituito: in deroga all’articolo 2, la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, nonché la prestazione di assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi, è consentita solo se preventivamente approvata dal comitato delle sanzioni.

Trattamento dei dati personali e pubblicazione degli elenchi

È inserito l’articolo 19 bis, che autorizza il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante a trattare dati personali per svolgere i compiti previsti dal regolamento, inclusa la preparazione e l’aggiornamento dell’allegato I e l’inserimento delle informazioni nell’elenco elettronico consolidato delle sanzioni e nella mappa interattiva delle sanzioni. La Commissione può inoltre trattare dati relativi all’impatto delle misure, come il valore dei fondi congelati e le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

Dati sensibili e basi per il trattamento

Il nuovo articolo 19 bis, paragrafo 2, consente il trattamento, se necessario per la preparazione dell’allegato I, anche di dati relativi a reati, condanne penali o misure di sicurezza riguardanti le persone fisiche elencate. Il paragrafo 3 designa il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II e l’alto rappresentante come titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecontrollo esportazioni di armiprotezione dei dati

Testo integrale

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