Messaggio numero 3460 del 21-09-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce come verificare, ai fini della NASpI, il reddito derivante da attività autonoma in agricoltura: entro il limite annuo di 4.800 euro, esso va considerato come reddito agrario ex articolo 32 TUIR se sono rispettati i limiti catastali, oppure come reddito d’impresa se tali limiti sono superati.
Chiarimenti sulla cumulabilità tra NASpI e reddito da lavoro autonomo agricolo
Cumulabilità tra NASpI e lavoro autonomo agricolo
Il documento fornisce precisazioni operative per le Strutture territoriali e per gli intermediari autorizzati in merito alla compatibilità tra indennità di disoccupazione NASpI e reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura. L’obiettivo è definire quale reddito debba essere considerato nelle verifiche reddituali ai fini della cumulabilità.
Quadro normativo di riferimento
Viene richiamato l’articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come modificato dall’articolo 34, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Tale disposizione stabilisce che la NASpI è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Limite reddituale per il lavoro autonomo
Il documento richiama la circolare INPS n. 194 del 27/11/2015, con cui è stato precisato che, per quanto riguarda il lavoro autonomo, il reddito rilevante resta fissato nel limite già individuato di 4.800 euro annui.
Reddito da attività autonoma in agricoltura
Per individuare il reddito derivante da lavoro autonomo agricolo, il documento richiama la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 77/2005. In essa si afferma che gli imprenditori agricoli individuali restano assoggettati al regime dell’articolo 32 del TUIR, che consente di determinare il reddito dominicale e agrario sulla base delle stime catastali, purché siano rispettati i limiti previsti dal medesimo articolo.
Ne deriva che:
- i terreni utilizzati per l’esercizio delle attività agricole concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali, nei limiti dell’articolo 32 del TUIR;
- tale criterio vale soltanto se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno previsti dalla norma;
- se tali limiti sono superati, il reddito non è più qualificabile come reddito agrario e va considerato come reddito d’impresa.
Indicazioni per le verifiche reddituali
Ai fini delle verifiche da parte delle Strutture territoriali sulla cumulabilità con la NASpI, il reddito da attività lavorativa autonoma agricola deve quindi essere individuato:
- nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno;
- nel reddito d’impresa, se tali limiti risultano superati.
In ogni caso, resta fermo il limite annuo di 4.800 euro richiamato per il lavoro autonomo ai fini della compatibilità con la NASpI.
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