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Legge

L.R. Toscana 23/2012

Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005

Normativa regionaleL.R. Toscana 23/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce l’Autorità portuale regionale in Toscana per i porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo, con funzioni anche sul canale Burlamacca. Regola organi, pianificazione, bilancio, personale e transitorio; molte disposizioni sono state aggiornate nel tempo e alcune risultano superate, ma la disciplina base resta operativa.

Istituzione dell’Autorità portuale regionale toscana e disciplina delle funzioni, organi, programmazione, bilancio e personale

Istituzione dell’Autorità portuale regionale

La legge della Regione Toscana istituisce l’Autorità portuale regionale, ente dipendente regionale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnico-giuridica, organizzativa, amministrativa e contabile. L’Autorità opera nei porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo; dal 1° gennaio 2017 esercita anche specifiche funzioni sul canale Burlamacca e sulle aree demaniali prospicienti.

Funzioni dell’Autorità

L’Autorità svolge funzioni di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle aree portuali, nonché rilascio e gestione delle concessioni demaniali e delle altre concessioni o autorizzazioni nelle aree portuali. Cura inoltre la predisposizione della proposta di budget economico triennale e del bilancio di esercizio. Per il canale Burlamacca esercita le funzioni amministrative richiamate dalla disciplina regionale sulle funzioni amministrative in materia di demanio idrico e rilascia le relative concessioni.

Organizzazione e organi

Gli organi dell’Autorità sono il comitato portuale per ciascun porto, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti. Per ciascun porto opera anche una commissione consultiva. I comitati portuali hanno composizione istituzionale, con presidenza del Presidente della Giunta regionale o di un suo sostituto; partecipano inoltre rappresentanti di Regione, provincia, comune e camera di commercio, con possibile presenza consultiva dell’autorità marittima.

Comitato portuale: funzionamento e compiti

Il comitato portuale è validamente riunito con almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. La partecipazione non dà diritto ad alcuna indennità o rimborso. A ciascun comitato spetta l’adozione del piano regolatore portuale, l’approvazione di indirizzi e direttive su concessioni e autorizzazioni, la deliberazione sulle concessioni previo confronto con il segretario generale e procedure di evidenza pubblica, nonché l’approvazione della relazione annuale sull’attività svolta e sulla gestione del porto. Esprime anche pareri su budget economico e bilancio di esercizio.

Segretario generale

Il segretario generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Sindaco di Viareggio, sentiti gli altri comuni interessati, tra soggetti con requisiti di età, laurea ed esperienza manageriale o professionale attinente. L’incarico coincide con la legislatura, è di diritto privato ed esclusivo, con disciplina specifica per i dipendenti pubblici in aspettativa o fuori ruolo. Il segretario rappresenta legalmente l’Autorità, ne cura l’organizzazione e la gestione complessiva, elabora piano regolatore portuale, piano delle attività, relazione annuale e proposte di budget e bilancio, oltre a svolgere istruttorie, attuazione degli indirizzi e rilascio delle autorizzazioni.

Revisori dei conti

Il collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale tra i revisori legali iscritti nel registro. Dura in carica cinque anni, è rinnovabile una sola volta e assiste alle riunioni del comitato portuale. Verifica regolarità amministrativa, contabile e fiscale, controlla l’intera gestione secondo criteri di efficienza e interesse pubblico ed esprime parere obbligatorio su budget economico e bilancio di esercizio.

Commissioni consultive

Per ciascun porto è istituita una commissione consultiva composta da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore portuale e, ove presenti, della pesca. La commissione elegge il presidente al proprio interno, si dota di regolamento e non comporta indennità. Esprime parere obbligatorio su piano regolatore portuale, piano delle attività e indirizzi per concessioni e autorizzazioni; se il parere non arriva entro trenta giorni si può procedere ugualmente. Se le designazioni non sono complete, la commissione può comunque costituirsi con la maggioranza dei componenti.

Programmazione annuale e direttive regionali

La Giunta regionale approva entro il 30 novembre le direttive annuali, previo parere della commissione consiliare competente, indicando gli indirizzi per il piano delle attività, i criteri di priorità degli interventi e gli indirizzi per le tariffe di utilizzo delle attrezzature e degli impianti portuali pubblici. Entro il 31 ottobre individua le risorse finanziarie disponibili per ciascun ambito portuale e riferisce annualmente sullo stato di attuazione in una sezione specifica del documento di monitoraggio del PRIIM.

Piano delle attività

Il piano delle attività è triennale e definisce, per ciascun ambito portuale, le attività e le opere da realizzare nell’anno di riferimento, con l’ordine di priorità. È elaborato dal segretario generale, sottoposto ai comitati portuali per il parere e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre insieme al budget economico. La Giunta lo approva nei termini previsti per il parere consiliare sul budget e può chiederne la modifica per garantire l’allineamento al budget approvato. L’Autorità trasmette poi una relazione sull’avanzamento del piano.

Pianificazione portuale e procedura di approvazione

Il piano regolatore portuale definisce l’assetto complessivo del porto e individua le aree non più funzionali alle attività portuali. È elaborato dal segretario generale con supporto tecnico regionale; il comitato portuale lo adotta previa intesa con i comuni interessati. Se l’intesa non si raggiunge entro novanta giorni, si attivano gli accordi di pianificazione con la Regione. Il procedimento prevede deposito pubblico, osservazioni dei cittadini, trasmissione alla Giunta regionale e approvazione finale del Consiglio regionale su proposta della Giunta. Per la VAS il proponente è l’Autorità, l’autorità competente è il NURV e l’autorità procedente è il Consiglio regionale.

Finanziamento e tariffe

Le entrate dell’Autorità derivano dal contributo regionale annuale per il funzionamento, da ulteriori contributi per manutenzione straordinaria e nuove opere, da finanziamenti per progetti regionali, nazionali e comunitari, dagli introiti connessi all’uso di attrezzature e impianti portuali pubblici e dagli oneri istruttori. L’Autorità può inoltre stabilire tariffe per l’uso di attrezzature e impianti portuali pubblici nelle aree portuali.

Budget economico e bilancio di esercizio

La Giunta regionale determina i contenuti del budget economico e del bilancio di esercizio. Il budget economico triennale è adottato dal segretario generale entro il 31 dicembre dell’anno precedente al triennio di riferimento e trasmesso alla Giunta con i pareri dei comitati portuali, la relazione dei revisori e una relazione di raccordo con il piano delle attività. Dopo l’istruttoria, la Giunta lo trasmette al Consiglio regionale per il parere e lo approva entro quindici giorni dal parere consiliare. Il bilancio di esercizio è trasmesso entro il 30 aprile dell’anno successivo, con la relativa documentazione, e viene approvato dal Consiglio regionale entro sessanta giorni.

Personale e qualità della prestazione

Il personale assegnato all’Autorità appartiene al ruolo organico della Giunta regionale; il fabbisogno è determinato ai sensi della disciplina regionale sul personale, su proposta del segretario generale. Per la gestione di autorizzazioni e concessioni demaniali l’Autorità può avvalersi, mediante convenzione, degli uffici dei Comuni di Isola del Giglio, Monte Argentario e Campo nell’Elba. È inoltre previsto un piano della qualità della prestazione organizzativa, con obiettivi annuali e triennali, monitoraggi e relazione finale approvata dalla Giunta regionale.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Restano salvi i rapporti giuridici esistenti alla data di entrata in vigore della legge. I piani regolatori portuali già adottati al 16 giugno 2012 sono approvati secondo la disciplina vigente al momento della loro adozione. Le funzioni relative al canale Burlamacca e alle aree demaniali prospicienti sono esercitate dall’Autorità dal 1° gennaio 2017. La norma finanziaria originaria quantificava gli oneri per il funzionamento ordinario negli esercizi 2012-2014; tali disposizioni hanno ormai natura storica e di copertura finanziaria iniziale.

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