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Interpello

Risposta n. 627 del 27/09/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante sostiene di non dover trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi, richiamando circolari (n.19/E/2001 e n.38/E/2005) e sentenza Cassazione n.15617/2014 secondo cui il cittadino emigrato all'estero può fruire dell'agevolazione senza il trasferimento della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di voler adibire l'immobile ad abitazione principale

Agevolazioni "prima casa", riacquisto in Italia da soggetto residente all'estero

Il quesito

Se un contribuente iscritto all'AIRE che, dopo aver venduto un immobile acquistato con agevolazioni "prima casa", riacquista entro un anno un nuovo immobile in Italia (appartamento + pertinenze) debba trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi per conservare le agevolazioni

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia concorda: per il cittadino emigrato all'estero l'agevolazione per la "prima casa" sul territorio italiano è riconosciuta senza l'obbligo di trasferire la residenza o di adibire l'immobile a abitazione principale; il riacquisto entro un anno evita la decadenza/recupero dell'imposta e delle sanzioni; lo stato di emigrato può essere autocertificato nell'atto

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