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Interpello

Risposta n. 629 del 28/09/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'ente istante ritiene che le somme erogate in via eccezionale per l'emergenza COVID-19 siano fiscalmente esenti e quindi non soggette a tassazione né a ritenuta

Trattamento fiscale dei contributi una tantum erogati dal Comune a imprese soggette a chiusura per COVID-19 (art.10-bis decreto Ristori)

Il quesito

Se le sovvenzioni una tantum che il Comune intende erogare alle attività colpite dalle chiusure dei DPCM del marzo 2020 debbano essere assoggettate, in sede di erogazione, alla ritenuta del 4% prevista dall'art.28, comma 2 del DPR 600/1973

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene applicabile l'art.10-bis del decreto Ristori: le sovvenzioni una tantum erogate a seguito dell'emergenza COVID-19, nei limiti e secondo le condizioni dell'art.54 del DL n.34/2020 e purché diverse da quelle esistenti prima dell'emergenza, non concorrono alla formazione del reddito né all'IRAP e non sono assoggettate alla ritenuta del 4%. Il parere è basato sugli elementi forniti dall'istante e rimangono i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria

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