Ordinanza n. 6/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza di demolizione del Comune di Gallipoli n. 448 del 17 ottobre 2025, comunicata in data 22 ottobre 2025; - dell’ordinanza di cessazione attività ‘affittacamere’ del Comune di Gallipoli n. 450 del 17 ottobre 2025, comunicata in data 28 ottobre 2025; - ove occorra, del verbale di sopralluogo del 16 settembre 2025, della nota prot. n. 64811 del 10 ottobre 2025 dell’Unità Operativa Edilizia Ambiente Settore 6 Polizia Locale, ancorché non conosciuti; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie e ordinanza di cessazione dell’attività di affittacamere, oltre agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (gestori attività ricettiva)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza di demolizione del Comune di Gallipoli e la connessa ordinanza di cessazione dell’attività di affittacamere, entrambe adottate il 17 ottobre 2025, nonché il verbale di sopralluogo, una nota dell’Unità Operativa Edilizia Ambiente e ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso. Dal testo dell’ordinanza cautelare non risultano esposti i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; il Collegio si limita a rilevare che le questioni poste con il gravame richiedono un ulteriore approfondimento.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti degli atti impugnati. La misura è stata disposta in considerazione della natura del pregiudizio dedotto, dell’opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra e della necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni sollevate. È stata fissata per la trattazione del merito la seconda udienza del mese di marzo 2027. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il Collegio ha disposto la sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti degli atti impugnati quando la natura del pregiudizio dedotto e l’esigenza di preservare una decisione di merito non condizionata rendano necessaria la misura.
- La necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni dedotte nel ricorso può concorrere, unitamente alla natura del pregiudizio prospettato, a fondare l’accoglimento della domanda cautelare e la sospensione provvisoria degli effetti dell’atto amministrativo.
Come è indicizzato
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