Cassazione Civile, Sentenza n. 21640/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguardava la spettanza dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18 legge n. 300/1970: il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinato la reintegrazione (sent. n. 881/2013, passata in giudicato). Lo Schembri, esercitata l'opzione, aveva chiesto l'indennità sostitutiva che l'Azienda non aveva corrisposto, sostenendo che, alla data della pronuncia, il rapporto si era nel frattempo risolto per pensionamento (domanda di pensionamento presentata il 27/09/2010) e quindi la reintegrazione e l'indennità non potevano operare. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda del lavoratore quantificando l'indennità in 15 mensilità. L'ASP ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, violazione dell'art. 2909 c.c. (effetti del giudicato) e dell'art. 18 dello Statuto, sostenendo che fatti sopravvenuti (pensionamento) impedivano la reintegrazione e dunque l'indennità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ASP, confermando l'accoglimento della domanda di Schembri e la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva quantificata in 15 mensilità dall'originaria pronuncia d'appello. La Corte ha ritenuto prevalente il principio dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di impiego: il conseguimento della pensione di anzianità non impedisce la reintegrazione disposta per illegittimo licenziamento e, quindi, non esclude il diritto all'indennità sostitutiva. Eventuali effetti in tema di indebita percezione del trattamento pensionistico attengono al piano previdenziale e non ostano al diritto del lavoratore. Condanna dell'ASP alle spese di cassazione (importi indicati in dispositivo) e rilievo sulla possibile applicazione del raddoppio del contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 18 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, una volta disposta la reintegrazione per licenziamento illegittimo, spetta l'indennità sostitutiva se il lavoratore esercita l'opzione; il conseguimento della pensione di anzianità non impedisce di per sé l'efficacia della reintegrazione e quindi non esclude il diritto all'indennità, posto che la materia previdenziale è autonoma rispetto al rapporto di lavoro.
art. 2909 c.c. (effetti del giudicato)
Pur richiamando il principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, la Corte ha ritenuto che la questione del pensionamento non possa, nel caso concreto, ostare all'applicazione del principio di autonomia del rapporto previdenziale e quindi non abbia efficacia impeditiva della reintegrazione ordinata con sentenza passata in giudicato.
d.lgs. n. 165/2001
I principi giurisprudenziali formulati in materia di rapporti di lavoro privato sono stati estesi ai rapporti di lavoro pubblico: prima del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, solo una rinuncia espressa alla reintegrazione può impedire l'ordine di reintegrazione; la mera presentazione della domanda di pensionamento non equivale a rinuncia.
art. 19 nonies d.lgs. n. 502/1992
Richiamato in relazione al collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età: la Corte ha osservato che lo Schembri non aveva raggiunto il limite che avrebbe determinato il collocamento d'ufficio, quindi il collocamento a riposo per età non era operante nel caso concreto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater e L. 24.12.2012 n. 228
Riferite esclusivamente in ordine agli effetti processuali e contributivi: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Il conseguimento della pensione di anzianità non impedisce di per sé la reintegrazione disposta in favore di un lavoratore illegittimamente licenziato; la materia previdenziale è autonoma rispetto al rapporto di lavoro.
- La mera presentazione della domanda di pensionamento non equivale a rinuncia alla reintegrazione: è necessaria una rinuncia espressa e non equivoca per impedire la reintegrazione e il conseguente diritto all'indennità sostitutiva.
- Se la reintegrazione è disposta dal giudice e il lavoratore opta per l'indennità sostitutiva, il datore di lavoro non può sottrarsi all'obbligo di corresponsione invocando il pensionamento, salvo che sussista un collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età già operativo o una rinuncia espressa.
- Eventuali somme previdenziali indebitamente percepite in conseguenza dell'ordine di reintegrazione rilevano sul piano del diritto previdenziale (recupero), e non costituiscono di per sé un motivo per escludere l'indennità del lavoro.
- Il datore di lavoro che intenda far valere fatti impeditivi o sopravvenuti rispetto alla reintegrazione dovrebbe sollevarli tempestivamente nel giudizio: molte eccezioni possono essere precluse dal giudicato limitatamente a ciò che è stato o poteva essere dedotto.
- Le stesse regole si applicano anche ai rapporti di lavoro pubblico dopo la contrattualizzazione; pertanto, per i pubblici dipendenti valgono i principi indicati circa pensione, rinuncia e reintegrazione.
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