Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 07/04/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina soggetti destinatari, modalità di accesso, deleghe, presentazione e misure di sicurezza della dichiarazione 730 precompilata, confermando l’impianto già vigente e aggiornando alcuni profili tecnici e temporali.

Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e dei soggetti autorizzati

Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e dei soggetti autorizzati

Il provvedimento definisce in modo organico i soggetti che possono accedere alla dichiarazione 730 precompilata, i dati consultabili, le modalità tecniche di accesso, le regole sulla delega e le misure di sicurezza e protezione dei dati. Conferma inoltre la platea dei contribuenti destinatari e disciplina la presentazione diretta della dichiarazione, nonché l’accesso da parte di sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati.

Definizioni rilevanti

Ai fini del provvedimento vengono definiti:

  • il servizio Entratel, utilizzabile dai soggetti indicati dall’art. 3, commi 2, 2-bis e 3, del DPR n. 322/1998;
  • il servizio Fisconline, utilizzabile dai soggetti individuati dall’art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-ter, del DPR n. 322/1998;
  • l’area autenticata del sito dell’Agenzia delle entrate, dedicata alla gestione della dichiarazione 730 precompilata;
  • la dichiarazione 730 precompilata, resa disponibile al contribuente ai sensi del d.lgs. n. 175/2014;
  • i CAF di cui all’art. 32, comma 1, lettere d), e) e f), del d.lgs. n. 241/1997;
  • il professionista abilitato, ossia il soggetto iscritto agli Albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro, che abbia effettuato la comunicazione per il rilascio del visto di conformità;
  • il sostituto d’imposta, individuato nel datore di lavoro o ente pensionistico.

Soggetti destinatari della dichiarazione 730 precompilata

A partire dall’anno d’imposta 2015, la dichiarazione 730 precompilata è destinata ai contribuenti che nell’anno d’imposta precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), i) e l), del TUIR, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo. Rientrano inoltre i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 13, comma 4, del DM 31 maggio 1999, n. 164.

Dati e documenti accessibili

Il contribuente, direttamente o tramite soggetti da lui delegati, può accedere a:

  • la dichiarazione dei redditi precompilata;
  • l’elenco delle informazioni disponibili presso l’Agenzia, con indicazione distinta dei dati inseriti e non inseriti nella precompilata e delle relative fonti informative.

Dal periodo d’imposta 2016 l’Agenzia inserisce nella precompilata, se trasmessi da terzi, i dati relativi a:

  • interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi per addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi alla previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese per recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico.

L’Agenzia utilizza inoltre i dati relativi a spese da ripartire su più annualità desunti dalla dichiarazione dell’anno precedente.

Per gli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico, la qualifica di familiare a carico è individuata esclusivamente sulla base delle Certificazioni Uniche trasmesse dai sostituti d’imposta. Se dalle comunicazioni dei soggetti terzi non emerge chi ha sostenuto la spesa, l’onere viene imputato alle dichiarazioni dei soggetti per i quali il familiare risulta a carico, in proporzione alle percentuali di carico, e compare nell’elenco informativo sia del familiare sia dei soggetti a carico. Resta fermo l’obbligo del contribuente di rettificare la dichiarazione se il familiare non è fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da soggetto diverso o in misura diversa.

Modalità di accesso del contribuente

Il contribuente accede direttamente ai documenti tramite l’area autenticata usando una delle seguenti credenziali:

  • credenziali dispositive Fisconline;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID;
  • credenziali dispositive rilasciate da INPS, Guardia di Finanza o NoiPA;
  • credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore.

All’interno dell’area autenticata il contribuente può:

  • visualizzare e stampare la dichiarazione;
  • accettare, modificare o integrare i dati e inviare la dichiarazione;
  • versare somme dovute con modello F24 precompilato, anche con addebito sul conto, nei casi previsti;
  • indicare le coordinate bancarie o postali per l’accredito di eventuali rimborsi;
  • consultare comunicazioni, ricevute e dichiarazione presentata;
  • consultare l’elenco dei soggetti delegati che hanno ricevuto la precompilata.

Per ricevere comunicazioni relative alla precompilata, il contribuente deve indicare e mantenere aggiornato un indirizzo e-mail valido.

Rappresentanza di persone incapaci e minori

I soggetti che presentano la dichiarazione per persone legalmente incapaci, compresi i minori, operano con le proprie credenziali se appositamente abilitati.

Il rappresentante legale o l’amministratore di sostegno deve recarsi personalmente presso un ufficio territoriale dell’Agenzia ed esibire la documentazione attestante la propria condizione.

Il genitore deve recarsi personalmente presso un ufficio territoriale, autocertificare la qualità di genitore e consegnare copia del documento del figlio; in alternativa, se ha già presentato per il figlio la dichiarazione dell’anno precedente, può ottenere l’abilitazione per via telematica secondo le istruzioni del sito dell’Agenzia.

Le abilitazioni hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono rilasciate.

Accesso da parte di sostituto d’imposta, CAF e professionista abilitato

Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF e il professionista abilitato possono accedere ai documenti solo per i contribuenti per i quali sia stata trasmessa nei termini la Certificazione Unica e previa acquisizione della delega.

Per il sostituto d’imposta, l’accesso è possibile solo se dalla CU relativa all’anno precedente risulta prestata assistenza fiscale e solo con riferimento ai contribuenti per cui ha trasmesso nei termini la CU del periodo d’imposta cui si riferisce la precompilata.

I sostituti possono avvalersi dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, nominati responsabili del trattamento dei dati personali; in tal caso devono conservare la delega, consegnare richiesta sottoscritta con i codici fiscali dei contribuenti e le copie delle deleghe, e informare i contribuenti dell’intenzione di avvalersi di tali incaricati.

CAF e professionisti abilitati possono nominare dipendenti come operatori incaricati ad accedere alle precompilate tramite apposita funzionalità nell’area autenticata.

L’accesso ai documenti è consentito fino al 10 novembre, mediante richiesta specifica via file o via web.

Richiesta tramite file

CAF, professionisti abilitati e sostituti che prestano assistenza fiscale possono richiedere una o più precompilate trasmettendo all’Agenzia, tramite Entratel o Fisconline per i sostituti con massimo 20 percipienti, un file con l’elenco dei contribuenti, purché la delega sia stata acquisita.

Il file va predisposto con il software dell’Agenzia o secondo le specifiche tecniche dell’allegato A e controllato con il software di controllo messo a disposizione dall’Agenzia.

Nel file devono essere indicati:

  • codice fiscale del richiedente;
  • codice fiscale del soggetto incaricato, se presente;
  • per ciascun contribuente, codice fiscale;
  • reddito complessivo del secondo anno precedente, risultante dal 730 o dal quadro RN del modello Unico PF;
  • importo del rigo “differenza” del secondo anno precedente, risultante dal 730-3 o dal quadro RN;
  • in alternativa, l’indicazione che nel secondo anno precedente non è stata presentata dichiarazione;
  • numero e data della delega;
  • tipo e numero del documento di identità del delegante.

La data di avvio dell’invio dei file è resa disponibile sul sito dell’Agenzia.

Entro 5 giorni dall’invio, nella sezione Ricevute è reso disponibile un file con gli eventuali errori e la diagnostica. Se vi sono errori, i documenti non sono consegnati per i soggetti segnalati e occorre inviare un nuovo file corretto.

È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio di un file contenente il protocollo telematico della richiesta da annullare.

Per le richieste regolarmente pervenute dal 15 aprile in poi, i documenti sono resi disponibili entro 5 giorni dalla richiesta; per quelle pervenute entro il 14 aprile, entro 5 giorni a decorrere dal 15 aprile. Contestualmente sono resi disponibili anche:

  • l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la precompilata;
  • l’elenco dei soggetti per i quali la precompilata è stata richiesta e consegnata.

I documenti sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche dell’allegato B e vengono cancellati dall’area autenticata entro 10 giorni lavorativi dalla loro disponibilità.

Richiesta via web

CAF e professionisti abilitati possono richiedere il download dei documenti relativi a singoli contribuenti tramite le funzionalità dell’area autenticata, usando le credenziali Entratel e inserendo i dati del contribuente richiesti dalla procedura, e cioè:

  • codice fiscale;
  • reddito complessivo del secondo anno precedente;
  • importo del rigo “differenza” del secondo anno precedente;
  • in alternativa, l’assenza di dichiarazione nel secondo anno precedente;
  • numero e data della delega;
  • tipo e numero del documento di identità del delegante.

I documenti richiesti via web sono resi disponibili in tempo reale secondo le specifiche previste per la richiesta via file.

Delega per l’accesso e relativa conservazione

CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta acquisiscono la delega per l’accesso insieme alla copia del documento del delegante, in formato cartaceo o elettronico. Se acquisita in forma elettronica, la delega deve essere sottoscritta secondo le regole tecniche del CAD.

Se il sostituto d’imposta ha attribuito ai contribuenti credenziali personali per il sistema informativo aziendale o per un’area dedicata, la delega può essere conferita usando tali credenziali.

La delega deve contenere:

  • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
  • anno d’imposta della precompilata;
  • data di conferimento;
  • estensione dell’autorizzazione anche alla consultazione dell’elenco informativo.

L’eventuale revoca segue le stesse modalità ed ha contenuto analogo.

Se il contribuente assistito non intende usare la 730 precompilata, CAF o professionista devono acquisire documentazione idonea che attesti la mancata autorizzazione all’accesso.

Deleghe e copie dei documenti devono essere conservate, salvo il caso di acquisizione tramite credenziali aziendali, e devono essere individuati uno o più responsabili della gestione. Le deleghe elettroniche vanno conservate secondo le regole tecniche del CAD.

Le deleghe sono numerate e annotate giornalmente in un registro cronologico con:

  • numero progressivo e data;
  • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
  • estremi del documento di identità.

L’Agenzia effettua controlli sulle deleghe e sugli accessi, anche presso le sedi degli operatori, e può richiedere a campione copia delle deleghe e dei documenti di identità, da trasmettere via PEC entro 48 ore. In caso di irregolarità possono essere adottati i provvedimenti di revoca previsti dal decreto dirigenziale 31 luglio 1998, restando ferme la responsabilità civile e le eventuali sanzioni penali.

Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali i documenti sono stati resi disponibili anche tramite l’area autenticata e consultando il proprio cassetto fiscale.

Presentazione diretta della dichiarazione

Dopo l’accesso diretto, il contribuente può inviare telematicamente la dichiarazione accettata, modificata o integrata a partire dal 2 maggio.

Entro 5 giorni dalla presentazione, l’Agenzia rilascia una ricevuta con:

  • data di presentazione;
  • riepilogo dei principali dati contabili.

I risultati contabili sono resi disponibili ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica per riceverli.

Se non è possibile fornire al sostituto il risultato contabile, l’Agenzia lo comunica al contribuente con avviso nell’area autenticata e tramite e-mail.

Se il sostituto che riceve il risultato contabile non è tenuto al conguaglio, deve comunicarlo telematicamente all’Agenzia indicando il codice fiscale del soggetto interessato; l’Agenzia avvisa quindi il contribuente con le stesse modalità.

Nei casi appena descritti, il contribuente può:

  • presentare un 730 integrativo tramite l’area autenticata, modificando solo i dati del sostituto o indicando l’assenza del sostituto;
  • rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato.

Se la dichiarazione è presentata senza un sostituto tenuto al conguaglio, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale; se emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento secondo l’art. 19 del d.lgs. n. 241/1997, anche con addebito sul conto.

Dichiarazione congiunta dei coniugi

Quando sussistono i requisiti dell’art. 13, comma 4, del DM n. 164/1999, i coniugi possono presentare la dichiarazione congiunta.

Il coniuge dichiarante, dopo aver completato la propria dichiarazione, indica nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il 730 congiunto come dichiarante. Quest’ultimo esprime il consenso inserendo a sua volta il codice fiscale del coniuge dichiarante nella propria area autenticata.

Una volta manifestata la volontà di entrambi, i dati della precompilata del coniuge dichiarante confluiscono senza modifiche nel 730 congiunto, reso disponibile nell’area autenticata del dichiarante, che può poi procedere all’invio.

Protezione dei dati personali e sicurezza

La sicurezza dei canali telematici è garantita mediante cifratura con meccanismi standard e protocolli aggiornati.

Per le richieste inviate via file, i dati sono restituiti in un file dotato di codice di autenticazione per il servizio Entratel. Il sistema adotta misure di sicurezza fisica e logica a tutela del patrimonio informativo fiscale e integra il Sistema di Gestione della Privacy con il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni.

L’accesso via web è previsto con i browser più diffusi, con possibili limitazioni per versioni obsolete.

L’Agenzia:

  • traccia gli accessi all’Anagrafe Tributaria da parte di sostituti, CAF e professionisti;
  • predispone strumenti di monitoraggio e analisi periodica;
  • attiva alert per individuare comportamenti anomali o a rischio;
  • effettua verifiche periodiche, anche a campione, sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate dai soggetti autorizzati.

Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato, in qualità di titolari del trattamento, si impegnano al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e a non divulgare, comunicare, cedere a terzi o riprodurre le informazioni acquisite. Per la richiesta via web è prevista una maschera di avviso per formalizzare tale impegno e l’inserimento di un captcha; un analogo avviso è presente anche nella richiesta via file.

I documenti scaricati via file devono essere archiviati nel formato firmato, compresso e cifrato predisposto dall’Agenzia. Ogni sede secondaria del CAF visualizza solo i documenti da essa richiesti, mentre gli stessi dati possono essere acquisiti telematicamente anche dalla sede principale.

Aggiornamento delle specifiche tecniche e consultazione del Garante

Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche relative alle richieste tramite file saranno pubblicati nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia.

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato in sede di predisposizione del provvedimento e si è espresso con il provvedimento n. 163 del 30 marzo 2017.

Quadro motivazionale e riferimenti

Il provvedimento si colloca nel quadro dell’art. 1 del d.lgs. n. 175/2014, che impone all’Agenzia di rendere disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’art. 9 del medesimo decreto attribuisce al Direttore dell’Agenzia il potere di definire termini e modalità applicative.

Il testo richiama inoltre i precedenti provvedimenti del 23 febbraio 2015 e dell’11 aprile 2016, confermando la platea dei destinatari e aggiornando soprattutto il riferimento temporale dei dati dichiarativi da indicare nella richiesta di accesso.

La pubblicazione sul sito dell’Agenzia sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.