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Interpello

Risposta n. 467 del 24/11/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Sismabonus acquisti – Remissione in bonis per mancata presentazione dell'asseverazione – Sanzione e soggetto tenuto al pagamento – Termine per il versamento – Cumulabilità con bonus mobili

Il quesito

Gli Istanti chiedono: 1) se il sismabonus acquisti spetti per tutte le unità del nuovo complesso anche in caso di aumento volumetrico e uso di diritti edificatori perequati; 2-3) in subordine, come determinare/ distinguere le unità agevolabili; 4) come applicare la remissione in bonis per l'omessa presentazione dell'Allegato B quando i beneficiari (acquirenti) sono molteplici e diversi dal committente (chi deve pagare la sanzione, quante volte, termini, documentazione da fornire); 5) se il promissario acquirente che fruisce del sismabonus acquisti può anche beneficiare del bonus mobili quando l'intervento è in parte "nuova costruzione".

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene che: il sismabonus acquisti si applichi a tutte le unità risultanti, anche se vi è aumento volumetrico e uso di diritti edificatori; non sia corretto determinare a priori le unità agevolabili; la remissione in bonis debba essere adempiuta e la sanzione pagata da ALFA una sola volta prima del primo rogito, con consegna al compratore di copia dell'Allegato B e della quietanza F24; il beneficiario del sismabonus possa anche fruire del bonus mobili, distinguendo interventi di ristrutturazione da nuova costruzione.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene inammissibili alcuni quesiti per mancanza di obiettiva incertezza, rilevando però che: la fruizione del sismabonus è consentita anche in caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico e con utilizzo di diritti edificatori perequati; i quesiti 2 e 3 sono assorbiti dalla risposta al quesito 1; la remissione in bonis è applicabile e la sanzione (€250) grava sul soggetto cui era imposto l'obbligo di presentare l'asseverazione (la società costruttrice promittente venditrice), unica per l'adempimento omesso; l'adempimento e il versamento devono essere effettuati entro la prima dichiarazione utile per fruire della detrazione (o, se opzione per sconto/cessione, prima della comunicazione dell'opzione), con buona prassi di effettuazione prima del primo rogito; ALFA deve consegnare al compratore Allegato B e la quietanza F24; il bonus mobili è compatibile con il sismabonus solo se l'intervento, nel suo complesso, è qualificato dalle autorità competenti come "ristrutturazione edilizia" ai sensi del TUE.

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