Risposta n. 469 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che (1) la dichiarazione integrativa sia necessaria e sufficiente, (2) sia possibile ottenere il rimborso ai sensi dell'art. 30‑ter per incolpevole inerzia, (3) non siano applicabili sanzioni per oggettiva incertezza sull'ambito dei commi 937 e ss. della L. 205/2017, e (4) gli interessi vadano calcolati al tasso legale dalla data di ottenimento del rimborso fino al versamento effettuato per ravvedimento.
IVA – trasferimento di carburanti per motori posto in regime di sospensione d'accisa tra depositi fiscali: errata applicazione del regime ordinario invece della sospensione d'imposta ex art. 1, commi 937 e ss. L. 27/12/2017, n. 205; effetti e rimedi; art. 30‑ter DPR 26/10/1972, n. 633
Il quesito
Società non residente e registrata IVA in Italia descrive cessioni in catena di gasolio trasferito da deposito fiscale estero a deposito fiscale italiano che ha fatturato con IVA addebitata e versata: chiede (1) se per regolarizzare l'acquisto intracomunitario sia sufficiente una dichiarazione integrativa ex art. 8, c.6‑bis DPR 322/1998; (2) se possa ottenere il rimborso dell'IVA indebitamente versata con l'art. 30‑ter DPR 633/1972; (3) se siano applicabili sanzioni alla luce di una presunta incertezza interpretativa; (4) come calcolare gli interessi dovuti.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che i trasferimenti di carburanti tra depositi fiscali in regime di sospensione d'accisa rientrano nel regime di sospensione IVA previsto dall'art. 1, c. 939 L. 205/2017 (richiamando circolare 18/E/2019 e precedenti interpelli). Sul caso: (1) la dichiarazione integrativa ex art. 8, c.6‑bis è necessaria ma non sufficiente: occorrono le rettifiche contabili e, se il risultato non è integralmente a favore del contribuente, la sanzione ex art. 8 D.Lgs. 471/1997 (con possibile riduzione ex art. 13 D.Lgs. 472/1997); (2) l'art. 30‑ter DPR 633/1972 è uno strumento residuo applicabile quando non sia possibile emettere la nota di variazione in diminuzione e, per l'istante, vista la recente necessità di chiarimento sulla collocazione estera dei depositi, può essere utilizzato entro i due anni dal versamento per chiedere la restituzione; (3) per l'istante si ritiene che, date le oggettive condizioni di incertezza, non si applichino le sanzioni previste dagli artt. 6, c.2 D.Lgs. 472/1997 e 10, c.3 L. 212/2000, salvo emersione di elementi contrari; (4) gli interessi sulla restituzione devono essere corrisposti e, in assenza di iniziative d'ufficio, possono essere individuati nella misura dell'art. 38‑bis DPR 633/1972 (2% annuo) dalla data di indebita percezione.
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