Risposta n. 201 del 23/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeInterpello art.11, comma 1, lett. a) L. 212/2000 - trasferimento del credito IRES maturato ante consolidato e dichiarazioni integrative
Il quesito
La società istante, dopo rettifiche fiscali su commissioni scalari per i periodi 2014-2018 e avendo esercitato l'opzione per il consolidato dal 2016, chiede se il credito IRES maturato prima dell'esercizio dell'opzione possa essere trasferito e utilizzato in compensazione "verticale" con l'imposta dovuta dal gruppo per il 2017 e quali siano le modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative e il ravvedimento delle sanzioni eventualmente dovute.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante propone di presentare dichiarazioni integrative REDDITI SC e CNM 2018 per rilevare il maggior reddito 2017 e trasferire al consolidato il credito IRES ante consolidato; integrative REDDITI SC e CNM 2019 per gli effetti 2018; integrativa REDDITI SC 2020 per ridurre il credito 2019, versando soltanto la sanzione ridotta ex art.8, comma 1, d.lgs. 471/1997 (e non interessi), richiedendo il visto di conformità se il credito trasferito supera 5.000 euro.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che, ai sensi dell'art.118, comma 2, TUIR, le eccedenze d'imposta maturate ante consolidato possono essere trasferite alla controllante e utilizzate in compensazione verticale, anche mediante dichiarazioni integrative se il credito è ancora disponibile. Non sono dovuti interessi sulla compensazione; è però richiesto il visto di conformità sui modelli REDDITI SC e, se occorre, sul CNM quando il credito trasferito è oltre 5.000 euro. Sulle sanzioni, si applica la sanzione ex art.8, comma 1 (minima di 250 euro, ridotta ai sensi dell'art.13 d.lgs.472/1997) per le integrazioni che evidenziano un credito superiore non utilizzato; sanzioni più gravi e recupero d'imposta sono dovuti solo se il contribuente ha utilizzato un credito maggiore rispetto a quello spettante. La dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente (es. CNM 2019 che mostra solo maggiore perdita) non è sanzionata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 23 mar 2021Risposta n. 200 del 23/03/2021
- Interpello · 23 mar 2021Risposta n. 202 del 23/03/2021
- Interpello · 23 mar 2021Risposta n. 203 del 23/03/2021
- Interpello · 22 mar 2021Risposta n. 198 del 22/03/2021
- Interpello · 22 mar 2021Risposta n. 199 del 22/03/2021
- Interpello · 24 mar 2021Risposta n. 204 del 24/03/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →