Ordinanza n. 16308/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AM12 in Lazio, nella parte relativa all'attribuzione di 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AS12
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto del 23 giugno 2026 che ha approvato la graduatoria definitiva per la classe di concorso AM12, contestando l'attribuzione del punteggio di 12,50 previsto dal criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023 a candidati che avevano superato un precedente concorso ordinario per la classe AS12, relativa alla scuola secondaria di secondo grado. L'ordinanza non espone né esamina i motivi di merito del ricorso: rileva invece che la procedura riguarda interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e che devono essere chiamate in giudizio ulteriori amministrazioni e integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
La decisione
Il TAR ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, depositando la prova delle notifiche nei successivi cinque giorni. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo termini e modalità indicati nell'ordinanza TAR Lazio n. 836/2019. Nessuna statuizione è stata resa sulla legittimità della graduatoria o sui motivi di merito; la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022
Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
Il rito previsto dall'art. 12-bis è applicabile perché la procedura oggetto del ricorso riguarda interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR; il TAR dispone quindi la conversione del rito e gli adempimenti conseguenti.
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022
Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Nei giudizi ricadenti nell'ambito considerato, le amministrazioni indicate dalla disposizione sono parti necessarie e il ricorso deve essere notificato anche a esse.
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