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Provvedimento

Provvedimento del 05/06/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina l’imposta di bollo speciale annuale e l’imposta straordinaria sui prelievi per le attività finanziarie emerse e mantenute in riservatezza, nonché l’imposta sul valore degli immobili e delle attività finanziarie detenuti all’estero da persone fisiche residenti. Definisce basi imponibili, aliquote, soggetti tenuti al versamento, modalità operative, crediti d’imposta, termini di pagamento e adempimenti dichiarativi degli intermediari, sostituendo il precedente provvedimento del 14 febbraio 2012.

Attuazione delle imposte su attività emerse, immobili e attività finanziarie estere

Disposizioni attuative delle imposte previste dall’articolo 19 del D.L. n. 201/2011

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato il 5 giugno 2012, disciplina l’attuazione dei commi da 6 a 22 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, come modificato dal decreto legge n. 16 del 2012. Esso regola quattro distinti ambiti impositivi: l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie oggetto di emersione e mantenute in riservatezza, l’imposta straordinaria sui prelievi da tali attività, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

Imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione

L’imposta di bollo speciale annuale si applica, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, alle attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi delle procedure di rimpatrio e regolarizzazione previste dalla normativa sullo scudo fiscale, ma solo se detenute in regime di riservatezza al 31 dicembre di ciascun anno. Non è dovuta per le attività regolarizzate che non hanno beneficiato della segretazione.

Le aliquote indicate sono:

  • 10 per mille per il 2011;
  • 13,5 per mille per il 2012;
  • 4 per mille per gli anni successivi.

Per il primo anno di applicazione la base di riferimento è il valore delle attività segretate alla data del 6 dicembre 2011. Se nel corso dell’anno successivo al 2011 viene meno, in tutto o in parte, il regime di riservatezza, l’imposta è dovuta solo per il periodo in cui le attività hanno beneficiato del regime.

Il venir meno della riservatezza si verifica anche quando la dichiarazione riservata viene esibita nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o in occasione di atti di accertamento, rettifica o contestazione, compresi inviti, questionari e richieste previste dalle norme IVA e sulle imposte dirette. In tale ipotesi, l’imposta è dovuta fino alla data di esibizione comunicata all’intermediario dal contribuente o dagli organi di controllo.

L’imposta si applica anche agli eredi di contribuenti deceduti dopo il 6 dicembre 2011, se il de cuius aveva rimpatriato attività finanziarie mantenute in riservatezza.

Imposta straordinaria sui prelievi dalle attività oggetto di emersione

L’articolo 19, comma 12, prevede un’imposta straordinaria una tantum pari al 10 per mille delle attività finanziarie rimpatriate che, nel periodo dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011, siano state in tutto o in parte prelevate a qualsiasi titolo in via definitiva dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione, ovvero comunque dismesse.

Il versamento è previsto nell’anno 2012. È assimilata a un prelievo la perdita del regime di riservatezza conseguente all’esibizione della dichiarazione riservata in sede di controllo fiscale nel medesimo periodo. Anche questa imposta si applica agli eredi se il de cuius ha effettuato prelievi nel periodo considerato ed è deceduto dopo il 6 dicembre 2011.

Base imponibile delle imposte sulle attività emerse

L’imposta di bollo speciale e l’imposta straordinaria sui prelievi sono calcolate su:

  • somme di denaro;
  • valore di mercato delle attività finanziarie;
  • in mancanza, valore nominale o valore di rimborso;
  • per i titoli privi sia di valore nominale sia di valore di rimborso, valore di acquisto.

La base va determinata al 31 dicembre di ciascun anno, oppure al 6 dicembre 2011 per l’imposta relativa a tale anno, oppure alla data del prelievo per l’imposta straordinaria. Il valore di mercato è quello rendicontato dagli intermediari secondo le disposizioni vigenti.

Per le polizze di assicurazione, in assenza di valore di mercato e valore nominale, si assume il valore di rimborso al 31 dicembre, inteso come valore di riscatto alla data di riferimento, ovvero il valore effettivamente rimborsato se la polizza è liquidata nel corso dell’anno.

Soggetti tenuti al versamento e ruolo degli intermediari

Gli intermediari individuati dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del D.L. n. 350/2001 trattenono l’imposta di bollo speciale e l’imposta straordinaria sui prelievi dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione oppure ricevono da quest’ultimo la provvista.

Sono inclusi, ai fini in esame, anche:

  • le imprese di assicurazione residenti, se le attività rimpatriate sono state utilizzate per polizze vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza;
  • le società fiduciarie residenti, se la polizza è oggetto di un contratto di amministrazione con esse stipulato, nel qual caso esse trattengono l’imposta in luogo dell’impresa di assicurazione.

L’intermediario preleva prioritariamente l’imposta dal conto segretato e, se necessario, da altri conti comunque riconducibili al contribuente. Se tali conti sono incapienti, il contribuente può fornire la provvista. Le medesime regole valgono per l’imposta straordinaria in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione.

Se il rapporto segretato è detenuto presso lo stesso intermediario che ha gestito il rimpatrio, tale intermediario applica e versa l’imposta di bollo speciale annuale e l’eventuale imposta straordinaria. Se il rapporto è stato trasferito nel corso del 2011 a un altro intermediario, quello presso cui il rapporto era detenuto al 6 dicembre 2011 applica e versa l’imposta relativa al 2011; l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi è invece applicata e versata dall’intermediario presso cui i prelievi sono stati effettuati.

Per i trasferimenti successivi, mantenendo la riservatezza, l’imposta speciale è dovuta dall’intermediario presso cui il rapporto è detenuto al 31 dicembre di ciascun anno. Se il trasferimento avviene tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011 senza mantenere la riservatezza, l’imposta di bollo speciale non è dovuta, ma il trasferimento è equiparato a un prelievo ai fini dell’imposta straordinaria. Se il trasferimento avviene nel 2012 o in anni successivi, l’imposta di bollo speciale è dovuta per il periodo di effettiva permanenza del regime di riservatezza.

Gli intermediari devono segnalare all’Agenzia delle Entrate i contribuenti per i quali le imposte non sono state applicate e versate per incapienza e mancanza di provvista. La segnalazione avviene nel modello 770 ordinario, quadro SO, a partire dal modello relativo al periodo d’imposta 2012 (mod. 770/2013). Nei confronti dei contribuenti segnalati, l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. n. 602/1973, con iscrizione anche della sanzione pari all’importo non versato.

Restano ferme le sanzioni ordinarie per i sostituti d’imposta in caso di mancato o ritardato versamento o di omessa/ritardata segnalazione. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del versamento dovuto dall’intermediario. Gli intermediari indicano inoltre nel medesimo modello i dati complessivi dei versamenti effettuati per entrambe le imposte.

Calcolo e versamento dell’imposta di bollo speciale e dell’imposta straordinaria

L’imposta di bollo speciale è determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo già pagata ai sensi dell’articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, con riferimento ai rendiconti relativi all’anno di riferimento a partire dal 2011 e riferiti ai rapporti segretati.

In presenza delle ipotesi previste dall’articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 24 maggio 2012, l’imposta di bollo speciale è determinata al lordo dell’imposta di bollo calcolata per ciascun anno e dovuta in sede di rimborso o riscatto; tale imposta non è dovuta fino a concorrenza di quanto già versato annualmente.

Il versamento dell’imposta di bollo speciale va effettuato entro il 16 luglio di ciascun anno successivo a quello di riferimento. Per il 2011, così come per l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi riferita al periodo 1° gennaio-6 dicembre 2011, il termine è il 16 luglio 2012.

Per accertamento, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Imposta sul valore degli immobili situati all’estero

Dal periodo d’imposta 2011 è istituita un’imposta sul valore degli immobili esteri, ossia terreni e fabbricati detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia, a qualsiasi uso destinati. L’imposta si applica anche agli immobili oggetto di operazioni di emersione mediante regolarizzazione o rimpatrio giuridico.

Sono imponibili gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale. L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di titolarità e ai mesi dell’anno di detenzione; il mese è computato per intero se il diritto si è protratto per almeno quindici giorni.

L’aliquota ordinaria è pari allo 0,76 per cento del valore dell’immobile. Non è dovuta se l’imposta così calcolata, prima delle specifiche detrazioni, non supera complessivamente euro 200.

Base imponibile degli immobili esteri

Il valore dell’immobile è determinato:

  • dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti;
  • in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile.

Se l’immobile non è più posseduto al 31 dicembre, si fa riferimento al valore al termine del periodo di detenzione. Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato; in mancanza, si considera il costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante, oppure, in assenza di documentazione, il valore di mercato del luogo in cui è situato l’immobile.

Per gli immobili ubicati in Paesi UE o SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese di ubicazione e assunto a base per imposte reddituali o patrimoniali. Questo criterio si applica anche agli immobili pervenuti per successione o donazione. In assenza di tale valore, si torna al criterio del costo o, in mancanza, del valore di mercato.

Immobili esteri adibiti ad abitazione principale dei lavoratori all’estero

Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per sue suddivisioni politiche o amministrative o per enti locali, nonché per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati, l’imposta sugli immobili detenuti all’estero è ridotta allo 0,4 per cento per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

L’aliquota ridotta resta applicabile finché il lavoratore presta attività all’estero e viene meno al rientro in Italia. Dalla data in cui il lavoratore acquisisce la residenza in Italia secondo i criteri ordinari, si applica l’aliquota piena dello 0,76 per cento.

Per l’abitazione principale spetta una detrazione di euro 200, rapportata al periodo dell’anno in cui perdura tale destinazione. Se l’immobile è abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota di destinazione e solo ai soggetti la cui residenza fiscale in Italia sia determinata dalle speciali regole menzionate.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è aumentata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare. La maggiorazione complessiva, al netto della detrazione base, non può superare euro 400.

Per tali immobili non si applica l’articolo 70, comma 2, del TUIR, mentre non spetta la franchigia di euro 200 prevista dal comma 15 dell’articolo 19.

Calcolo, crediti d’imposta e versamento per gli immobili esteri

Dall’imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza, un credito d’imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero per il medesimo anno.

Per gli immobili situati in Paesi UE o SEE con adeguato scambio di informazioni, si detrae prioritariamente l’imposta patrimoniale versata nello Stato estero; inoltre, se esiste un’eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, tale eccedenza può essere ulteriormente scomputata fino a concorrenza dell’imposta italiana dovuta.

Ai fini dichiarativi, il valore degli immobili va indicato nella Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche, esponendo il controvalore in euro degli importi in valuta secondo il provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del D.L. n. 167/1990.

Il versamento va effettuato entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di riferimento, a decorrere dal 2011. Non sono dovuti acconti. È ammessa la rateizzazione ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997.

Per gli immobili, compresi quelli oggetto di emersione, affidati in amministrazione a società fiduciaria, la fiduciaria applica e versa l’imposta previa provvista del contribuente. Se la provvista non è fornita, la società fiduciaria comunica i dati del contribuente nel modello 770 ordinario a partire da quello relativo al periodo d’imposta 2012 (mod. 770/2013).

Per versamento, liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso si applicano le regole dell’IRPEF.

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero

Dal periodo d’imposta 2011 è istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. Sono comprese anche le attività oggetto di regolarizzazione; non si considerano invece detenute all’estero le attività finanziarie rimpatriate, sia fisicamente sia giuridicamente.

Le attività finanziarie in amministrazione o gestione presso intermediari residenti, ovvero in contratto di amministrazione con società fiduciaria residente o di gestione con intermediario residente, sono assoggettate invece all’imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, e non all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere.

L’imposta è rapportata ai giorni di detenzione e, in caso di contitolarità, alla percentuale di possesso. Si applica alle seguenti categorie di attività se detenute all’estero:

  • partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti;
  • obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani ed equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa, comprese le quote di OICR;
  • valute estere;
  • depositi e conti correnti esteri, indipendentemente dalla modalità di alimentazione;
  • contratti di natura finanziaria con controparti non residenti, inclusi finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie estere;
  • contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati fuori dal territorio dello Stato;
  • metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
  • diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati;
  • ogni altra attività da cui possano derivare redditi di capitale o diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Sono esclusi:

  • le polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, se tali imprese applicano l’imposta di bollo prevista dall’articolo 13, comma 2-ter, nel rispetto delle condizioni del decreto ministeriale 24 maggio 2012;
  • le stock option, limitatamente ai casi in cui i diritti siano cedibili;
  • le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da soggetti di diritto estero.

Base imponibile, aliquote e disciplina per i conti correnti esteri

La base imponibile è il valore di mercato delle attività al termine di ciascun anno solare nel luogo di detenzione. Se le attività non sono più possedute al 31 dicembre, si considera il valore al termine del periodo di detenzione.

Per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, si assume la quotazione puntuale al 31 dicembre o al termine della detenzione; in assenza di negoziazione in quella data, si utilizza il valore del giorno antecedente più prossimo. Per i titoli non negoziati, o esclusi dalla negoziazione, si considera il valore nominale o, in mancanza, il valore di rimborso, anche se ufficialmente rideterminato. Se mancano anche questi valori, si assume il valore di acquisto.

Le aliquote previste sono:

  • 1 per mille per il 2011 e il 2012;
  • 1,5 per mille per gli anni successivi.

Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi UE o SEE con adeguato scambio di informazioni, l’imposta è in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972. L’imposta è rapportata ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di cointestazione. Non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo, risultante dagli estratti e libretti, non supera complessivamente euro 5.000.

Crediti d’imposta, dichiarazione e versamento per le attività finanziarie estere

Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza, un credito d’imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero per il medesimo periodo d’imposta.

Anche per tali attività la dichiarazione del valore va effettuata nella Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta secondo il provvedimento dell’Agenzia emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del D.L. n. 167/1990.

Il versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il termine del saldo delle imposte sui redditi della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di riferimento, a decorrere dal 2011. Non sono dovuti acconti. È ammessa la rateizzazione ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997.

Diversamente dall’imposta sugli immobili esteri, non spetta la franchigia di euro 200.

Per gli immobili e le attività finanziarie affidati a società fiduciarie, queste applicano e versano l’imposta previa provvista del contribuente; in caso di mancata provvista, comunicano i dati nel modello 770 ordinario a partire dal periodo d’imposta 2012 (mod. 770/2013).

Per versamento, liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso si applicano le disposizioni previste per l’IRPEF.

Disposizione finale e sostituzione del precedente provvedimento

Il provvedimento precisa che, poiché il decreto legge n. 201 del 2011 è stato modificato dal decreto legge n. 16 del 2012, il presente atto sostituisce il precedente provvedimento emanato il 14 febbraio 2012.

Riferimenti normativi richiamati

Nel testo sono richiamati, tra gli altri:

  • il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
  • la risoluzione n. 14/E del 9 febbraio 2012;
  • il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012.

Il provvedimento specifica inoltre che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi della legge n. 244/2007.

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