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Provvedimento

Provvedimento del 06/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina dal 2019 come il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e veterinarie per la dichiarazione dei redditi precompilata, i relativi accessi, la consultazione e rettifica da parte del contribuente, l’opposizione all’utilizzo dei dati e la conservazione per controlli. Fissa inoltre i termini aggiornati al 9 marzo per la trasmissione dei dati e al periodo 9 febbraio-8 marzo per l’opposizione puntuale sulle singole spese sanitarie.

Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie per la dichiarazione precompilata dal 2019

Modalità tecniche di utilizzo dei dati sanitari e veterinari nella dichiarazione precompilata

Il provvedimento definisce, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, le modalità tecniche con cui il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili all’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Disciplina inoltre consultazione, rettifica, opposizione dell’assistito, tracciamento degli accessi e conservazione dei dati per finalità di controllo.

Dati relativi alle spese sanitarie messi a disposizione del Fisco

Dal 9 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, il Sistema Tessera Sanitaria trasmette all’Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi:

  • alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
  • ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, indicando la data del versamento dei corrispettivi delle prestazioni non fruite.

I dati riguardano le ricevute di pagamento, le fatture e gli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico, nonché i rimborsi erogati.

Per ciascuna spesa o rimborso sono disponibili:

  • codice fiscale del contribuente o del familiare a carico;
  • codice fiscale o partita IVA e cognome/nome o denominazione del soggetto erogatore;
  • data del documento fiscale;
  • tipologia della spesa;
  • importo della spesa o del rimborso;
  • data del rimborso.

Tipologie di spese sanitarie considerate

Le tipologie di spesa rilevanti sono individuate in modo analitico e comprendono:

  • ticket per farmaci e prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale;
  • farmaci, anche omeopatici;
  • dispositivi medici con marcatura CE, acquistati o in affitto;
  • servizi sanitari erogati da farmacie e parafarmacie, come ecocardiogramma, spirometria, holter, test glicemia, colesterolo, trigliceridi e misurazione della pressione;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie, escluse chirurgia estetica e medicina estetica, tra cui assistenza specialistica ambulatoriale, visite mediche, prestazioni diagnostiche e strumentali, prestazioni chirurgiche, certificazioni mediche e ricoveri connessi a interventi chirurgici o degenza, al netto del comfort;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti individuati dai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 marzo 2019;
  • spese agevolabili solo a particolari condizioni, quali protesi e assistenza integrativa, cure termali e prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica;
  • altre spese sanitarie.

Modalità di accesso e trattamento dei dati sanitari da parte dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate accede ai dati tramite servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema Tessera Sanitaria, con esclusione delle spese e dei rimborsi per i quali sia stata esercitata opposizione.

L’accesso massivo avviene mediante trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria della lista dei codici fiscali dei contribuenti interessati dalla precompilata e dei familiari a carico risultanti dalle Certificazioni Uniche.

Il Sistema Tessera Sanitaria restituisce, per ciascun soggetto, i totali di spesa e di rimborso aggregati per tipologia di spesa. L’Agenzia elabora poi i dati per determinare l’importo complessivo delle spese agevolabili da utilizzare nella dichiarazione precompilata, distinguendo tra:

  • spese automaticamente agevolabili;
  • spese agevolabili solo in presenza di particolari condizioni.

Per le sole dichiarazioni soggette ai controlli di cui al DPR n. 600/1973, l’Agenzia può accedere anche ai dati di dettaglio, per agevolare l’esibizione documentale da parte del contribuente.

Visualizzazione dei dati nella dichiarazione precompilata

In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza:

  • il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi;
  • il totale delle spese sanitarie agevolabili solo a determinate condizioni e dei relativi rimborsi.

Il totale delle spese automaticamente agevolabili è inoltre riportato nei campi della dichiarazione precompilata, al netto dei rimborsi riferiti al medesimo anno d’imposta.

Se il familiare è a carico di più contribuenti, le spese sono ripartite in proporzione alla percentuale di carico.

I rimborsi relativi a spese sanitarie non erogate, quando percepiti in un’annualità diversa da quella del pagamento, confluiscono nel quadro dei redditi soggetti a tassazione separata. Se la spesa non è stata detratta nell’anno di sostenimento, il contribuente può eliminare il relativo rimborso dalla dichiarazione precompilata.

Le informazioni sono rese disponibili anche a CAF, professionisti abilitati, sostituti d’imposta delegati e dipendenti dell’Agenzia incaricati dell’assistenza.

Consultazione e rettifica dei dati sanitari da parte del contribuente

A partire dal 15 aprile di ciascun anno, il contribuente può consultare nell’area autenticata del sito dell’Agenzia le informazioni di dettaglio delle singole spese sanitarie e dei rimborsi, tramite servizio puntuale del Sistema Tessera Sanitaria.

Dalla data in cui è possibile accettare, modificare o integrare la dichiarazione, il contribuente può anche rettificare i dati di dettaglio, eliminando, aggiungendo o modificando singoli documenti di spesa.

Dopo le modifiche, il Sistema Tessera Sanitaria aggiorna i dati e trasmette nuovi totali all’Agenzia, tenendo conto anche della percentuale di sostenimento delle spese per i familiari a carico e di eventuali importi rimborsati da enti e casse assistenziali. Tali dati sono usati per la compilazione agevolata del quadro degli oneri deducibili e detraibili.

Le informazioni di dettaglio, anche se rettificate, non sono visibili ai dipendenti dell’Agenzia in sede di assistenza né ai soggetti delegati; possono invece essere utilizzate dai dipendenti dell’Agenzia nelle attività di controllo.

Opposizione dell’assistito all’utilizzo dei dati sanitari

L’assistito può opporsi alla messa a disposizione all’Agenzia delle entrate dei dati delle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e dei relativi rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

Se l’assistito è familiare a carico, i dati oggetto di opposizione non sono visibili nemmeno ai contribuenti di cui risulta a carico.

L’opposizione può essere esercitata:

  • per lo scontrino parlante, non comunicando il codice fiscale al soggetto che emette lo scontrino;
  • negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.

Per le prestazioni erogate dai soggetti di cui al decreto del 22 marzo 2019, la modalità verbale si applica alle spese sostenute dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento.

Inoltre, dal 9 febbraio all’8 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta, l’assistito può opporsi, per singola voce, tramite l’area autenticata del sito del Sistema Tessera Sanitaria, usando tessera sanitaria TS-CNS o credenziali Fisconline. L’opposizione può riguardare una o più tipologie di spesa e comporta che tali dati e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all’Agenzia.

In alternativa, dal 1° ottobre al 31 gennaio, l’assistito può comunicare l’opposizione ad una o più tipologie di spesa all’Agenzia delle entrate:

  • via e-mail all’indirizzo che sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia;
  • telefonando al Centro di assistenza multicanale ai numeri indicati;
  • recandosi presso un ufficio territoriale e presentando il modello fac-simile pubblicato sul sito.

Se si usa il fac-simile va allegata copia del documento di identità; in caso di richiesta libera, è sufficiente indicare tipo, numero e scadenza del documento.

Il Sistema Tessera Sanitaria, ricevuta la richiesta, acquisisce il codice fiscale o la lista dei codici fiscali, esclude le tipologie indicate e comunica l’esito all’Agenzia.

L’opposizione è esercitabile direttamente dall’assistito che abbia compiuto 16 anni; per minori di 16 anni o incapaci agiscono rappresentante o tutore.

Resta ferma la facoltà del contribuente di inserire comunque le spese opposte nella fase successiva di modifica o integrazione, se ne sussistono i requisiti di legge.

Tracciamento e conservazione delle operazioni sui dati sanitari

Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate dall’Agenzia e le consultazioni del contribuente sono tracciate in file di log. Sono registrati:

  • identificativo del soggetto fisico o del processo automatico che accede ai dati;
  • data e ora;
  • modalità di utilizzo dei dati;
  • codice fiscale dei contribuenti e dei familiari a carico da cui i dati sono prelevati.

I file di log delle consultazioni sono conservati per 12 mesi.

Dati relativi alle spese veterinarie

Dal 9 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi:

  • alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo d’imposta precedente, riferite alle tipologie di animali individuate dal DM 6 giugno 2001, n. 289;
  • ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, con indicazione della data del versamento dei corrispettivi non fruiti.

I dati forniti riguardano ricevute di pagamento e fatture relative alle spese veterinarie sostenute dal contribuente e i rimborsi erogati.

Per ciascuna spesa o rimborso sono disponibili:

  • codice fiscale del contribuente;
  • codice fiscale o partita IVA e cognome/nome o denominazione del soggetto erogatore;
  • data del documento fiscale;
  • tipologia della spesa;
  • importo della spesa o del rimborso;
  • data del rimborso.

Accesso e trattamento dei dati veterinari

L’Agenzia delle entrate accede ai dati veterinari tramite servizi di cooperazione applicativa del Sistema Tessera Sanitaria e invoca il servizio massivo trasmettendo la lista dei codici fiscali dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata.

Il Sistema Tessera Sanitaria restituisce, per ciascun soggetto, il totale di spesa e il totale dei rimborsi. L’Agenzia elabora tali dati con sistemi automatici.

In dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza il totale delle spese veterinarie e dei relativi rimborsi; il totale delle spese è riportato anche nell’apposito campo della dichiarazione, al netto dei rimborsi riferiti al medesimo anno d’imposta.

I rimborsi erogati in un’annualità diversa da quella del pagamento sono indicati nel quadro dei redditi soggetti a tassazione separata. Se la spesa veterinaria non è stata detratta nell’anno di sostenimento, il contribuente può eliminare il relativo rimborso da tale quadro.

Le informazioni sono rese disponibili anche a CAF, professionisti abilitati, sostituti d’imposta delegati e dipendenti dell’Agenzia incaricati dell’assistenza.

Consultazione e rettifica dei dati veterinari

Dal 15 aprile di ciascun anno, il contribuente può consultare nell’area autenticata del sito dell’Agenzia le informazioni di dettaglio delle singole spese veterinarie e dei rimborsi tramite il servizio puntuale del Sistema Tessera Sanitaria.

Dalla data in cui è possibile accettare, modificare o integrare la dichiarazione, il contribuente può rettificare i dati di dettaglio relativi alle spese veterinarie e ai rimborsi. Dopo la modifica, il Sistema Tessera Sanitaria aggiorna i dati e trasmette all’Agenzia i nuovi totali, utilizzati nella compilazione agevolata del quadro degli oneri deducibili e detraibili.

Conservazione dei dati per finalità di controllo

Il Sistema Tessera Sanitaria conserva in archivi distinti e separati i dati consolidati e i dati trasmessi dai soggetti obbligati, oltre ai dati previsti dai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 marzo 2019, per le finalità di controllo sulla corretta e tempestiva trasmissione.

Tali dati sono conservati fino alla scadenza dei termini previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per l’irrogazione delle sanzioni dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

Consultazione del Garante e riferimenti normativi

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e si è espresso con provvedimento n. 35 del 31 gennaio 2019.

Il provvedimento richiama, tra le principali fonti, il decreto legislativo n. 175 del 2014, la legge n. 208 del 2015, i decreti ministeriali del 1° settembre 2016 e del 22 marzo 2019, nonché i precedenti provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015, 29 luglio 2016, 15 settembre 2016 e 9 aprile 2018.

Il testo precisa infine che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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