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Provvedimento

Provvedimento del 10/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina, per il periodo d’imposta 2018, i livelli di affidabilità fiscale ISA che consentono l’accesso ai benefici premiali previsti dall’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, definendo soglie, condizioni cumulative e ulteriori requisiti per contribuenti con redditi d’impresa e/o di lavoro autonomo. Regola inoltre le modalità di richiesta e acquisizione massiva o puntuale dei dati necessari tramite cassetto fiscale, introduce inviti alla regolarizzazione in sede di ricevuta telematica e modifica il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e il provvedimento 30 gennaio 2019.

Applicazione ISA 2018 e modalità telematiche per acquisizione dati e benefici premiali

Applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018 e disciplina dei benefici premiali

Il provvedimento del 10 maggio 2019 definisce, in via sperimentale per l’annualità d’imposta 2018, i livelli di affidabilità fiscale collegati agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che consentono l’accesso ai benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50/2017. Inoltre disciplina le modalità tecniche e operative per l’acquisizione dei dati necessari all’applicazione degli ISA e introduce modifiche a precedenti atti dell’Agenzia delle entrate.

Ambito di applicazione dei benefici premiali

I benefici premiali sono riconosciuti ai contribuenti ai quali si applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2018, anche considerando gli ulteriori componenti positivi indicati ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 9, del decreto.

Benefici premiali: soglie di affidabilità e limiti

Per ciascun beneficio il provvedimento individua una soglia minima di affidabilità fiscale:

  • Esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale: riconosciuto ai contribuenti con livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione di crediti non superiori a:
    • 50.000 euro annui di IVA, maturati nell’annualità 2019;
    • 20.000 euro annui per imposte dirette e IRAP, maturati nel periodo d’imposta 2018.
  • Esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale: riconosciuto ai contribuenti con livello di affidabilità almeno pari a 8, per crediti non superiori a 50.000 euro annui, con riferimento ai primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2020.
  • Le soglie di cui sopra, per le compensazioni effettuate nel 2020, sono cumulative.

Per i benefici relativi ai rimborsi IVA:

  • Esonero dal visto di conformità o dalla garanzia sul rimborso del credito IVA annuale: riconosciuto ai contribuenti con livello di affidabilità almeno pari a 8, per il credito IVA maturato nella dichiarazione annuale relativa al 2019, fino a 50.000 euro annui.
  • Esonero dal visto di conformità o dalla garanzia sul rimborso del credito IVA infrannuale: riconosciuto ai contribuenti con livello di affidabilità almeno pari a 8, per i crediti maturati nei primi tre trimestri del 2020, fino a 50.000 euro annui.
  • Anche in questo caso le soglie sono cumulative per le richieste di rimborso effettuate nel 2020.

Per gli ulteriori benefici premiali:

  • Esclusione della disciplina delle società non operative: riconosciuta ai contribuenti con livello di affidabilità almeno pari a 9.
  • Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici: riconosciuta ai contribuenti con livello di affidabilità almeno pari a 8,5.
  • Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento: riconosciuta ai contribuenti con livello di affidabilità almeno pari a 8.
  • Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo: riconosciuta ai contribuenti con livello di affidabilità almeno pari a 9, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Ulteriori condizioni per l’accesso ai benefici

Se il contribuente consegue, nel medesimo periodo d’imposta, sia redditi d’impresa sia redditi di lavoro autonomo, l’accesso ai benefici richiede che:

  • applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali, se previsti;
  • il punteggio di ciascun indice applicato sia almeno pari alla soglia minima richiesta per il singolo beneficio.

Livelli di affidabilità rilevanti per le strategie di controllo

Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, l’Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

Quesiti della Commissione degli esperti e collaborazione con l’Amministrazione finanziaria

Per favorire la corretta applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, i membri della Commissione degli esperti possono presentare all’Agenzia delle entrate quesiti di carattere generale:

  • la facoltà decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento fino alla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • i quesiti devono essere inviati via PEC all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it;
  • nell’oggetto deve essere indicata la dicitura "Quesito relativo all’applicazione degli ISA al p.i. 2018";
  • l’Agenzia risponde tramite PEC entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione;
  • quesiti e risposte sono pubblicati sul sito dell’Agenzia nella sezione ISA.

Acquisizione massiva dei dati necessari per l’applicazione degli ISA

Il provvedimento disciplina due diverse modalità di richiesta massiva dei dati contenuti nell’allegato 1, tramite i soggetti incaricati alla trasmissione telematica di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998.

Intermediari già delegati alla consultazione del cassetto fiscale

Gli intermediari già muniti di delega devono:

  • trasmettere all’Agenzia, tramite Entratel, un file con l’elenco dei contribuenti per i quali risultano delegati e per i quali richiedono i dati;
  • indicare il codice fiscale del richiedente e, per ciascun delegante, l’esistenza della delega alla consultazione del cassetto fiscale;
  • attendere la verifica positiva dell’attivazione della delega prima dell’erogazione massiva dei dati;
  • predisporre il file con il software dell’Agenzia o secondo le specifiche tecniche degli allegati 2.1 e 2.2, utilizzando il software di controllo reso disponibile.

Il contribuente può verificare nel proprio cassetto fiscale l’elenco dei soggetti ai quali i dati sono stati resi disponibili.

Intermediari privi di delega alla consultazione del cassetto fiscale

Gli intermediari non provvisti di delega devono acquisire preventivamente le deleghe, insieme a copia del documento di identità valido del delegante, in formato cartaceo o elettronico. In caso di formato elettronico, la sottoscrizione deve rispettare le regole tecniche dell’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

La delega deve contenere almeno:

  • codice fiscale e dati anagrafici o denominazione del contribuente delegante;
  • codice fiscale e dati del rappresentante legale o negoziale, ovvero del tutore, se presente;
  • periodo d’imposta cui si riferisce il modello ISA;
  • data di conferimento della delega.

Nel file trasmesso a Entratel devono essere indicati:

  • codice fiscale del contribuente;
  • eventuale codice fiscale del rappresentante legale/negoziale o tutore;
  • numero e data della delega;
  • tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore;
  • elementi di riscontro della dichiarazione IVA 2018 - periodo d’imposta 2017, o in mancanza del modello studi di settore 2018 - periodo d’imposta 2017, come indicati nell’allegato 3.

Il file deve contenere anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex articolo 47 del DPR n. 445/2000, con cui l’intermediario attesta:

  • di avere ricevuto specifica delega;
  • di conservare gli originali delle deleghe per 10 anni presso la sede o l’ufficio;
  • la corrispondenza tra i dati trasmessi e quelli degli originali.

L’Agenzia verifica gli elementi di riscontro prima di attivare la fornitura massiva. Anche in questo caso il contribuente può consultare nel cassetto fiscale i soggetti destinatari dei dati.

Conservazione, controlli e responsabilità sulle deleghe

Gli intermediari devono:

  • conservare le deleghe con copia dei documenti di identità;
  • individuare uno o più responsabili per la gestione delle deleghe;
  • numerare e annotare giornalmente le deleghe in un registro cronologico con numero progressivo, data, dati del contribuente e estremi del documento di identità.

L’Agenzia effettua controlli anche presso le sedi degli intermediari e può richiedere a campione copia delle deleghe e dei documenti di identità; la trasmissione deve avvenire via PEC entro 48 ore. In caso di irregolarità possono essere adottati provvedimenti di revoca, ferme restando responsabilità civile e sanzioni penali.

Ricevute, errori e annullamento delle richieste

Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema rende disponibile nell’area Ricevute un file con gli eventuali errori riscontrati e la relativa diagnostica.

Se vi sono errori:

  • i dati non vengono consegnati per i soggetti segnalati;
  • è necessario inviare una nuova richiesta corretta.

È inoltre prevista la possibilità di annullare una richiesta non ancora elaborata tramite file contenente il protocollo telematico della richiesta da annullare.

Disponibilità e cancellazione dei dati richiesti in modalità massiva

La data da cui è possibile prelevare i file contenenti i dati è indicata sul sito dell’Agenzia delle entrate. Per le richieste regolarmente pervenute:

  • i file sono resi disponibili nell’area autenticata dei servizi telematici entro 5 giorni dalla richiesta, oppure entro 5 giorni dalla data iniziale indicata dall’Agenzia se la richiesta è pervenuta prima di tale data;
  • contestualmente sono resi disponibili l’elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file e quello dei soggetti per i quali il file è stato richiesto e consegnato;
  • i file restano disponibili per 20 giorni lavorativi, decorso il quale l’Agenzia li cancella dall’area autenticata.

Accesso puntuale ai dati tramite cassetto fiscale

Il contribuente può accedere direttamente al proprio cassetto fiscale e prelevare il file con i dati dell’allegato 1 utilizzando:

  • credenziali dispositive Fisconline/Entratel;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • identità SPID.

Gli intermediari incaricati della trasmissione telematica accedono al cassetto fiscale del soggetto che ha conferito la delega per effettuare il prelievo del file.

Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998

Il provvedimento modifica il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 introducendo, all’articolo 9, comma 4, lettera f-bis), dopo le parole "studi di settore", l’inciso "ovvero degli indici sintetici di affidabilità fiscale".

Modifiche al provvedimento 30 gennaio 2019

Il provvedimento modifica anche l’atto del 30 gennaio 2019 relativo alla modulistica ISA:

  • al punto 5.3 viene soppresso l’inciso che rinviava a una futura area di consultazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA;
  • l’allegato 3 di quel provvedimento è sostituito con l’allegato 1 del presente provvedimento;
  • il provvedimento del 30 gennaio 2019 è ulteriormente modificato come indicato nell’allegato 5.

Motivazioni e criteri di determinazione delle soglie

Nella parte motivazionale viene chiarito che il regime premiale dell’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50/2017 prevede sei tipologie di beneficio, già richiamate nel testo del provvedimento. Viene inoltre spiegato che:

  • per IVA, la correlazione tra benefici e livello ISA non è immediata per effetto della diversa tempistica di presentazione delle dichiarazioni e delle richieste di compensazione/rimborso;
  • per questo la disciplina viene definita in modo sperimentale per il 2018;
  • le soglie di 8, 8,5 e 9 sono state determinate anche sulla base di stime SOSE sui dati 2017;
  • la soglia 8,5 e quella 9 sono state innalzate per graduare l’accesso ai benefici più rilevanti ai fini del controllo fiscale.

Ambito soggettivo delle comunicazioni e inviti alla regolarizzazione

È chiarito che l’Agenzia, tramite il meccanismo dell’invito, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso prima di contestare l’omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e applicazione degli ISA. La misura riguarda i soggetti che:

  • dichiarano redditi d’impresa o di lavoro autonomo per attività per le quali è stato approvato un ISA;
  • non hanno presentato il modello di comunicazione dei dati;
  • non hanno indicato una causa di esclusione che li esoneri dalla presentazione del modello.

Riferimento alla pubblicazione e valore dell’atto

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate vale come pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244/2007.

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